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APPROVATO IL
“PROGRAMMA DI STOCCOLMA 2010-2014”
Commento del
Direttore del CIR
4
gennaio 2010- Dieci anni dopo le ormai storiche conclusioni del
Consiglio Europeo straordinario di Tampere, lo scorso 11 dicembre lo
stesso Consiglio Europeo ha approvato il “Programma di Stoccolma”.
Su questa importante novità, di seguito riportiamo un ampio commento
del Direttore del CIR Christopher Hein.
“Facendo seguito al Programma dell’Aja del dicembre 2004, il testo
contiene la tabella di marcia per i prossimi 5 anni per tutti gli
aspetti riguardanti l’area libertà, sicurezza e giustizia, che va
dalla promozione dei diritti fondamentali alla politica europea
sulla giustizia civile e penale, includendo i capitoli
sull’immigrazione e sul diritto d’asilo.
Passaggi rilevanti per la protezione dei rifugiati si trovano
comunque non solo in tali capitoli, ma anche sotto le rubriche dei
diritti del fanciullo, dei gruppi vulnerabili, della cooperazione
con paesi terzi e della gestione delle frontiere esterne.
Come priorità politica, il Consiglio Europeo si focalizza sugli
“interessi e i bisogni dei cittadini”.
Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona viene annunciato
l’adesione dell’Unione europea – che con tale Trattato assume
personalità giuridica propria- alla Convenzione Europea sui diritti
umani, colmando un così una lacuna.
Per quanto riguarda l’accesso al territorio europeo e alla
protezione, il Programma si limita alla ripetizione di ciò che è
stato già affermato nel Patto per una politica europea
sull’immigrazione e l’asilo del dicembre 2008: “il rafforzamento dei
controlli alle frontiere non dovrà ostacolare l’accesso ai sistemi
di protezione delle persone che ne hanno diritto”. Niente viene
detto su come tali persone – ovvero richiedenti asilo e rifugiati-
possano entrare regolarmente nel territorio dell’Unione. E’ comunque
da sottolineare che verrà data priorità ai bisogni dei minori non
accompagnati e ad altri gruppi di persone in situazione di
vulnerabilità.
Nel testo del Programma si trovano varie pagine sulle modalità di
controllo alle frontiere e del ruolo di Frontex-Agenzia comunitaria
di coordinamento delle frontiere esterne, quando invece la questione
dell’accesso alla protezione internazionale viene “risolta”
nell’unica frase sopra citata.
Anche nel capitolo riguardante la politica dei visti non c’è alcuna
menzione della possibilità di rilasciare visti per motivi di
protezione.
Le tragedie in mare durante i viaggi verso l’Europa vengono
menzionate per la prima volta in un documento del Consiglio Europeo.
Tuttavia, la riposta si esaurisce con la seguente frase: “quando
sfortunatamente succedono queste situazioni tragiche, si dovrebbero
esplorare modalità migliori per registrare e, quando possibile, per
identificare i migranti nel tentativo di arrivare nell’Unione
europea”.
Considerando il fatto che il Trattato di Lisbona non conferisce
competenze legislative sull’ingresso di migranti per motivi di
lavoro, lasciando questa materia cruciale integralmente alla
competenza dei singoli Stati Membri, il rispettivo capitolo del
Programma si limita ad alcuni aspetti relativi all’immigrazione che
non affrontano la materia degli ingressi: aspetti che vanno dalle
rimesse al dialogo con le comunità di migranti, a sistemi di
formazione e informazione nei paesi di origine.
Viene comunque suggerita una eventuale revisione della Direttiva sul
ricongiungimento familiare.
Più incisivo è il capitolo sull’asilo, considerando che in questa
materia esiste già nel Trattato di Amsterdam del 1997 una precisa
competenza legislativa dell’Unione europea.
Il Programma di Stoccolma si focalizza sulla costruzione del Sistema
Comune Europeo di Asilo-CEAS, anche con l’obiettivo di arrivare ad
un livello equivalente in tutti gli Stati Membri per quanto riguarda
l’accoglienza, le procedure e la determinazione dello status,
riconoscendo allo stesso tempo che ancora esistono tra i vari Stati
notevoli differenze di standard e di trattamento.
Come punto di partenza del CEAS, il Programma ripete le
stesse parole delle conclusioni di Tampere: “la piena e inclusiva
applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati”. Viene
annunciata anche l’adesione dell’Unione europea come tale a questa
Convenzione.
Per la costruzione del CEAS, particolare importanza viene data
all’istituzione dell’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo, che avrà
dal 2010 sede a Malta. Questo Ufficio avrà anche un ruolo centrale
per coordinare le misure di “capacity building”, nonché
nell’attuazione di programmi volontari di condivisione di
responsabilità tra gli Stati Membri, ovvero, come già succede nel
caso di Malta, di ricollocare gruppi di rifugiati da uno Stato
Membro che si trova sotto particolari pressioni verso un altro
Stato Membro.
Sviluppando il Programma dell’Aja, il testo di Stoccolma mette
enfasi sulla dimensione esterna dell’asilo, ovvero il partenariato e
la cooperazione con paesi terzi che ospitano numeri maggiori di
rifugiati.
In cooperazione con l’UNHCR, con altri attori e con il
coinvolgimento dell’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo, dovranno
essere sviluppati strumenti di solidarietà con paesi terzi, vista la
loro capacità di gestione dei flussi migratori e di affrontare
situazioni con rifugiati di lungo periodo.
In questo contesto, il Consiglio, il Parlamento europeo e la
Commissione vengono invitati ad incoraggiare la partecipazione a
programmi europei di reinsediamento di rifugiati e di aumentare il
numero di rifugiati beneficiari di tali programmi, che comunque
continueranno ad essere attuati su base volontaria, quindi senza
alcun obbligo formale nei confronti dell’Unione europea.
Infine, la Commissione europea “viene invitata ad identificare modi
di più incisivo supporto all’UNHCR, nonché ad esplorare, in questo
contesto e quando appropriato, nuovi approcci sull’accesso alle
procedure d’asilo, dando priorità ai principali paesi di transito,
anche attraverso programmi di protezione per gruppi particolari e
per determinate procedure per l’esame delle domande d’asilo,
programmi nei quali gli Stati Membri possono partecipare su base
volontaria”.
(a cura di Luca C. Zingoni)
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