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CAMERA DEI
DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e Interni)
Schema di
decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva
2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato.
Atto n. 4.
(Esame e rinvio).
La Commissione
inizia l'esame del provvedimento.
Jole SANTELLI (PdL),
relatore, premesso che il provvedimento in titolo, come già
ricordato dal sottosegretario Mantovano, fa parte del cosiddetto
«pacchetto sicurezza» approvato dal Consiglio dei ministri svoltosi
a Napoli il 21 maggio 2008, sottolinea come la finalità del
provvedimento, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa,
sia quella di evitare l'uso strumentale della domanda di asilo come
mezzo per permanere in Italia senza essere in possesso dei
requisiti.
Ciò premesso illustra lo schema di decreto in esame, ricordando come
esso innanzitutto riporti nuovamente al Ministro dell'interno la
competenza alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale, vale a dire
gli organi che decidono in merito alle richieste di protezione. Tale
competenza spettava al ministro prima dell'entrata in vigore del
decreto n. 25 del 2008, il quale l'aveva invece attribuita al
Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno.
Sempre in tema di nomine dei componenti della Commissione, viene
inoltre introdotta una procedura d'urgenza per la nomina del
rappresentante degli enti territoriali.
Lo schema prevede poi che il prefetto debba stabilire un luogo di
residenza o un'area geografica in cui il richiedente asilo può
circolare mentre attende la decisione sulla sua richiesta. Non è
peraltro espressamente prevista alcuna sanzione specifica in caso di
inosservanza di tale precetto.
In materia di obblighi dei richiedenti asilo, lo schema ne
stabilisce alcuni nuovi, vale a dire quello di comparire
personalmente dinanzi alla Commissione territoriale e di consegnare
i documenti pertinenti ai fini dell'esame della domanda di asilo.
Tale nuova previsione riprende sostanzialmente il contenuto di una
norma della direttiva 2005/85/CE che non era stato recepita dal
decreto legislativo n. 25 del 2008.
Per quanto riguarda la disciplina del trattenimento del richiedente
asilo nel periodo necessario all'esame della domanda, lo schema in
esame ripristina in sostanza il sistema introdotto dalla legge n.
189 del 2002, cosiddetta «Bossi-Fini»: viene cioè disposto il
trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro
che presentano la richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un
provvedimento di espulsione ovvero di respingimento alla frontiera.
I centri di identificazione ed espulsione sono gli ex centri di
permanenza temporanea e assistenza, così ridenominati dal
decreto-legge n. 92 del 2008, attualmente in corso di esame al
Senato.
Lo schema in esame stabilisce inoltre l'obbligo per il richiedente
asilo di lasciare l'Italia senza attendere la scadenza del termine
per l'impugnazione nel caso in cui venga rigettata la sua domanda di
protezione internazionale. Viene in tal modo in sostanza
ripristinata la legislazione previgente al decreto legislativo n. 25
del 2008, in base alla quale il ricorso avverso la decisione della
Commissione territoriale non sospendeva il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale, benché il richiedente asilo
avesse facoltà di chiedere al prefetto l'autorizzazione a rimanere
in Italia fino all'esito del ricorso.
Lo schema in esame riduce poi a quindici giorni i tempi per la
presentazione del ricorso giurisdizionale contro la decisione di
rigetto della Commissione territoriale da parte dei richiedenti
asilo ospitati nei centri di accoglienza, uniformando quindi il
termine a quello previsto per i richiedenti trattenuti nei centri di
identificazione. Stabilisce inoltre che la proposizione del ricorso
avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione non
sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; permane, dunque,
l'obbligo a lasciare il territorio nazionale e il richiedente asilo,
nelle more della decisione del ricorso, è comunque soggetto ad
espulsione.
Lo schema prevede però che il prefetto competente per l'adozione del
provvedimento di espulsione possa autorizzare il richiedente asilo,
previa sua domanda, a rimanere in Italia in attesa della decisione
del ricorso giurisdizionale, a condizione che sussistano gravi
motivi personali o di salute nonché l'interesse a rimanere sul
territorio nazionale; che non vi sia un concreto pericolo, rilevato
dal prefetto, che il richiedente si sottragga all'esecuzione del
decreto di espulsione; e che la domanda in tal senso sia presentata
in forma scritta e motivata. In caso di accoglimento, al richiedente
è rilasciato un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60
giorni, rinnovabile soltanto per il tempo necessario e nel perdurare
delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Peraltro,
questa previsione riprende, elevandola quindi a livello normativo
primario, quella dell'articolo 17 del regolamento sulle procedure
per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004.
Lo schema in esame stabilisce, ancora, che il richiedente il quale è
ospitato in un centro di accoglienza o è trattenuto in un centro di
identificazione ed espulsione vi rimanga fino alla decisione del
prefetto sull'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.
Lo schema prevede, infine, che il richiedente asilo che sia stato
autorizzato dal prefetto, in presenza di gravi motivi personali o di
salute, a rimanere nel territorio nazionale in attesa della
decisione del ricorso giurisdizionale venga ospitato nei centri di
accoglienza alle condizioni previste e disciplinate dal decreto
legislativo n. 140 del 2005, che stabilisce le norme minime di
accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Il sottosegretario
Alfredo MANTOVANO chiarisce che l'intento perseguito dal Governo con
il provvedimento in esame è quello di realizzare un ragionevole
bilanciamento tra l'esigenza di assicurare adeguata tutela a quanti
hanno fondati motivi di chiedere protezione internazionale e
l'esigenza di evitare l'uso strumentale della richiesta di
protezione al fine di rimanere in Italia in assenza dei presupposti
ordinari per il soggiorno.
Ricorda che ogni anno, su cento domande di protezione presentate,
non più di otto o nove vengono accolte, sull'intero territorio
nazionale, mentre le altre vengono giudicate prive di fondatezza, il
che dimostra che non è immotivata la preoccupazione che si tenti di
ricorrere allo strumento della richiesta di protezione
internazionale per aggirare i limiti all'immigrazione stabiliti
dalla legge italiana.
Ricordato poi che lo schema di decreto in esame è stato oggetto di
critiche, peraltro ancor prima che il suo testo fosse reso noto, da
più parti, e tra l'altro da parte dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), che è peraltro uno dei
soggetti che fanno parte delle Commissioni territoriali competenti a
decidere in merito alle richieste di protezione internazionale,
esprime l'avviso che le cautele introdotte dal Governo possano
venire incontro alle preoccupazioni dell'Alto Commissariato. Fa
presente, inoltre, che la limitazione della libertà di circolazione
del richiedente asilo ha una sua ragion d'essere nella necessità di
impedire che lo straniero richiedente si renda irreperibile ove la
sua richiesta sia respinta e diventi quindi materialmente
impossibile procedere alla sua espulsione. Quanto all'osservazione
della relatrice, la quale rilevava come il divieto di allontanamento
dall'area indicata dal prefetto non sia assistito da alcuna
sanzione, chiarisce che il Governo è pronto, su questo punto come
sugli altri che dovessero emergere nel dibattito, a recepire, se
fondate e condivisibili, le indicazioni che verranno dal Parlamento.
Donato BRUNO,
presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell'esame alla seduta ad altra seduta.
La seduta termina
alle 16.15.
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