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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

 

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.
Atto n. 4.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, premesso che il provvedimento in titolo, come già ricordato dal sottosegretario Mantovano, fa parte del cosiddetto «pacchetto sicurezza» approvato dal Consiglio dei ministri svoltosi a Napoli il 21 maggio 2008, sottolinea come la finalità del provvedimento, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, sia quella di evitare l'uso strumentale della domanda di asilo come mezzo per permanere in Italia senza essere in possesso dei requisiti.
Ciò premesso illustra lo schema di decreto in esame, ricordando come esso innanzitutto riporti nuovamente al Ministro dell'interno la competenza alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, vale a dire gli organi che decidono in merito alle richieste di protezione. Tale competenza spettava al ministro prima dell'entrata in vigore del decreto n. 25 del 2008, il quale l'aveva invece attribuita al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno. Sempre in tema di nomine dei componenti della Commissione, viene inoltre introdotta una procedura d'urgenza per la nomina del rappresentante degli enti territoriali.
Lo schema prevede poi che il prefetto debba stabilire un luogo di residenza o un'area geografica in cui il richiedente asilo può circolare mentre attende la decisione sulla sua richiesta. Non è peraltro espressamente prevista alcuna sanzione specifica in caso di inosservanza di tale precetto.
In materia di obblighi dei richiedenti asilo, lo schema ne stabilisce alcuni nuovi, vale a dire quello di comparire personalmente dinanzi alla Commissione territoriale e di consegnare i documenti pertinenti ai fini dell'esame della domanda di asilo. Tale nuova previsione riprende sostanzialmente il contenuto di una norma della direttiva 2005/85/CE che non era stato recepita dal decreto legislativo n. 25 del 2008.
Per quanto riguarda la disciplina del trattenimento del richiedente asilo nel periodo necessario all'esame della domanda, lo schema in esame ripristina in sostanza il sistema introdotto dalla legge n. 189 del 2002, cosiddetta «Bossi-Fini»: viene cioè disposto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che presentano la richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione ovvero di respingimento alla frontiera.
I centri di identificazione ed espulsione sono gli ex centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridenominati dal decreto-legge n. 92 del 2008, attualmente in corso di esame al Senato.
Lo schema in esame stabilisce inoltre l'obbligo per il richiedente asilo di lasciare l'Italia senza attendere la scadenza del termine per l'impugnazione nel caso in cui venga rigettata la sua domanda di protezione internazionale. Viene in tal modo in sostanza ripristinata la legislazione previgente al decreto legislativo n. 25 del 2008, in base alla quale il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospendeva il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, benché il richiedente asilo avesse facoltà di chiedere al prefetto l'autorizzazione a rimanere in Italia fino all'esito del ricorso.
Lo schema in esame riduce poi a quindici giorni i tempi per la presentazione del ricorso giurisdizionale contro la decisione di rigetto della Commissione territoriale da parte dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, uniformando quindi il termine a quello previsto per i richiedenti trattenuti nei centri di identificazione. Stabilisce inoltre che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; permane, dunque, l'obbligo a lasciare il territorio nazionale e il richiedente asilo, nelle more della decisione del ricorso, è comunque soggetto ad espulsione.
Lo schema prevede però che il prefetto competente per l'adozione del provvedimento di espulsione possa autorizzare il richiedente asilo, previa sua domanda, a rimanere in Italia in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale, a condizione che sussistano gravi motivi personali o di salute nonché l'interesse a rimanere sul territorio nazionale; che non vi sia un concreto pericolo, rilevato dal prefetto, che il richiedente si sottragga all'esecuzione del decreto di espulsione; e che la domanda in tal senso sia presentata in forma scritta e motivata. In caso di accoglimento, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile soltanto per il tempo necessario e nel perdurare delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Peraltro, questa previsione riprende, elevandola quindi a livello normativo primario, quella dell'articolo 17 del regolamento sulle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004.
Lo schema in esame stabilisce, ancora, che il richiedente il quale è ospitato in un centro di accoglienza o è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione vi rimanga fino alla decisione del prefetto sull'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.
Lo schema prevede, infine, che il richiedente asilo che sia stato autorizzato dal prefetto, in presenza di gravi motivi personali o di salute, a rimanere nel territorio nazionale in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale venga ospitato nei centri di accoglienza alle condizioni previste e disciplinate dal decreto legislativo n. 140 del 2005, che stabilisce le norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce che l'intento perseguito dal Governo con il provvedimento in esame è quello di realizzare un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di assicurare adeguata tutela a quanti hanno fondati motivi di chiedere protezione internazionale e l'esigenza di evitare l'uso strumentale della richiesta di protezione al fine di rimanere in Italia in assenza dei presupposti ordinari per il soggiorno.
Ricorda che ogni anno, su cento domande di protezione presentate, non più di otto o nove vengono accolte, sull'intero territorio nazionale, mentre le altre vengono giudicate prive di fondatezza, il che dimostra che non è immotivata la preoccupazione che si tenti di ricorrere allo strumento della richiesta di protezione internazionale per aggirare i limiti all'immigrazione stabiliti dalla legge italiana.
Ricordato poi che lo schema di decreto in esame è stato oggetto di critiche, peraltro ancor prima che il suo testo fosse reso noto, da più parti, e tra l'altro da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), che è peraltro uno dei soggetti che fanno parte delle Commissioni territoriali competenti a decidere in merito alle richieste di protezione internazionale, esprime l'avviso che le cautele introdotte dal Governo possano venire incontro alle preoccupazioni dell'Alto Commissariato. Fa presente, inoltre, che la limitazione della libertà di circolazione del richiedente asilo ha una sua ragion d'essere nella necessità di impedire che lo straniero richiedente si renda irreperibile ove la sua richiesta sia respinta e diventi quindi materialmente impossibile procedere alla sua espulsione. Quanto all'osservazione della relatrice, la quale rilevava come il divieto di allontanamento dall'area indicata dal prefetto non sia assistito da alcuna sanzione, chiarisce che il Governo è pronto, su questo punto come sugli altri che dovessero emergere nel dibattito, a recepire, se fondate e condivisibili, le indicazioni che verranno dal Parlamento.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.