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CASSAZIONE: PER
STRANIERO GIUNTO IRREGOLARMENTE IN ITALIA DIRITTO SOGGETTIVO A
PRESENTARE DOMANDA DI PROTEZIONE
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febbraio 2010- Con sentenza n. 26253 emessa lo scorso 15 dicembre
2009, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato
per la prima volta l’esistenza di un diritto soggettivo dello
straniero giunto clandestinamente presso una frontiera italiana (nel
caso di specie l’aeroporto di Fiumicino) a presentare domanda di
protezione internazionale. A questo diritto corrisponde, il dovere
della Polizia di Frontiera di inviare, immediatamente alla
Questura la relativa domanda, mentre quest’ultima ha il compito di
assicurare sia l’inoltro della richiesta alla Commissione
competente, sia la permanenza del richiedente, restringendolo medio
tempore nel Centro di Identificazione.
Nell’affermare il principio, la Corte ha sancito l’illegittimità del
rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta
istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli
identificativi, precisando che l’Amministrazione ha,invece, il
dovere di riceverla ( e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione
delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma
di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che
impediscano il corso e la definizione della domanda presso le
Commissioni designate.
Questa decisione è tanto più rilevante considerato che la Cassazione
ha affrontato anche il profilo relativo ai compiti istruttori che
gravano sul Giudice di Pace chiamato a valutare la legittimità del
decreto di espulsione conseguente al diniego di ricezione della
domanda di asilo.
Su di esso, infatti, grava l’obbligo di collaborazione istruttoria
sull’accertamento dei fatti ( già sancito con la famosa sentenza
S.U. n. 27310 del 2008). Da qui ne discende che il Giudice di Pace,
una volta rilevato la mancata collaborazione delle amministrazioni a
ricevere la domanda di protezione internazionale, dovrà porre in
essere iniziative istruttorie officiose per accertare i fatti
accaduti non potendosi limitare a respingere il ricorso contro il
decreto di espulsione solo sulla base della mancata prova
documentale del rifiuto della polizia di frontiera a ricevere la
domanda di asilo o dell’impossibilità di reperire testimoni che
confermino l’accaduto.
(A cura di Maria Luisa Lemma, CIR ufficio legale)
SENTENZA IN ALLEGATO
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