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CASSAZIONE: PER STRANIERO GIUNTO IRREGOLARMENTE IN ITALIA DIRITTO SOGGETTIVO A PRESENTARE DOMANDA DI  PROTEZIONE

9 febbraio 2010- Con sentenza n. 26253 emessa lo scorso 15 dicembre 2009, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato per  la prima volta l’esistenza di un diritto soggettivo dello straniero giunto clandestinamente presso una frontiera italiana (nel caso di specie l’aeroporto di Fiumicino) a presentare domanda di protezione internazionale.  A questo diritto  corrisponde, il dovere della Polizia di Frontiera di inviare, immediatamente  alla Questura  la relativa domanda, mentre quest’ultima ha il compito di assicurare sia l’inoltro della richiesta alla Commissione competente, sia la permanenza del richiedente, restringendolo medio tempore nel Centro di Identificazione.

Nell’affermare il principio, la Corte ha sancito l’illegittimità del rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi, precisando che l’Amministrazione ha,invece, il dovere di riceverla ( e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le Commissioni designate.

Questa decisione è tanto più rilevante considerato che la Cassazione ha affrontato anche il profilo relativo ai compiti istruttori che gravano sul Giudice di Pace chiamato a valutare la legittimità del decreto di espulsione conseguente al diniego di ricezione della domanda di asilo.

Su di esso, infatti, grava l’obbligo di collaborazione istruttoria sull’accertamento dei fatti ( già sancito con la famosa sentenza S.U. n. 27310 del 2008). Da qui ne discende che il Giudice di Pace, una volta rilevato la mancata collaborazione delle amministrazioni a ricevere la domanda di protezione internazionale, dovrà porre in essere iniziative istruttorie officiose per accertare i fatti accaduti non potendosi limitare a respingere il ricorso contro il decreto di espulsione solo sulla base della mancata prova documentale del rifiuto della polizia di frontiera a ricevere la domanda di asilo o dell’impossibilità di reperire testimoni che confermino l’accaduto.

(A cura di Maria Luisa Lemma, CIR ufficio legale)

SENTENZA IN ALLEGATO