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CASSAZIONE, NO PENE INASPRITE PER MIGRANTI IRREGOLARI

 

1 maggio 2011- Riportiamo una nota ANSA del 27 aprile che riporta e spiega una importante sentenza della Cassazione: ‘Non si applica agli stranieri extracomunitari che vivono in Italia senza il permesso di soggiorno la norma introdotta nel pacchetto sicurezza del 2009 che inasprisce con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a duemila euro, la mancata esibizione agli agenti di pubblica sicurezza del documento di identita' e del documento che attesta la regolare presenza nel territorio italiano.

Lo hanno deciso le sezioni unite penali della Cassazione nella sentenza 16453 depositata oggi che ha 'picconato' l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 286 del 1998 a seguito delle modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 22, lettera 'h' della legge 94 del 2009.

 

IMMIGRAZIONE: CASSAZIONE, NO PENE INASPRITE PER IRREGOLARI (2)

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Secondo i Supremi giudici, il


 

legislatore con l'inasprimento delle pene introdotte dal pacchetto sicurezza ha inteso perseguire ''il diffuso fenomeno dell'uso di documenti di soggiorno falsi o contraffatti'', tanto e' vero che le recenti modifiche normative estendono ''la pena della reclusione da uno a sei anni anche all'utilizzazione di uno dei documenti, contraffatti o alterati, relativi

all'ingresso di soggiorno''. Nelle pene piu' dure, in sostanza, non puo' incappare lo straniero irregolare che ''in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non puo', per cio' stesso, essere titolare di permesso di soggiorno''. Occorre dunque prendere atto - spiegano le sezioni unite, per mano del consigliere relatore Francesco Ippolito - ''che e' intervenuta una modificazione legislativa che ha escluso dall'ambito della fattispecie incriminatrice la condotta dello straniero irregolare, con conseguente 'abolitio criminis' per gli stranieri in posizione irregolare''. Questo non significa, spiega la sentenza, che i clandestini ''siano sciolti dai vincoli connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta anche di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza'' in quanto a tutti gli stranieri, regolari e non, si applica la norma che 'consente di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici e

segnaletici lo straniero nel caso che vi sia motivo di dubitare della sua identita' personale''.


 

Secondo la Cassazione il legislatore ''ha introdotto un 'doppio binario', sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita, e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo... sempre finalizzata all'espulsione dal territorio nazionale nel piu' breve tempo

possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato della mancata esibizione del documento di identita' e del permesso di soggiorno'' per il quale, fanno notare i Supremi giudici, ''non sono previsti i meccanismi facilitatori dell'espulsione''. Dopo aver fatto una rassegna dei lavori parlamentari che hanno portato al varo del pacchetto sicurezza 2009, la Cassazione e' giunta alla conclusione che 'al legislatore, in effetti, interessa poco la sanzione penali per gli stranieri che sono entrati o soggiornano illegalmente nello Stato; interessa piuttosto attivare il meccanismo rapido volto all'espulsione''.

Con questo verdetto le sezioni unite hanno respinto il ricorso con il quale la procura del tribunale di Pordenone chiedeva l'applicazione delle pene inasprite nei confronti di un

moldavo sprovvisto di permesso di soggiorno e di ogni documento di identificazione nei confronti del quale, invece, era stato dichiarato il ''non luogo a procedere perche' il fatto non e'previsto dalla legge come reato'' dal Gup di Pordenone. Era stato proprio il Gup a sostenere, come adesso fa anche la Cassazione, che l'inasprimento del pacchetto sicurezza si applica solo ai 'regolari' in quanto gli 'irregolari' non possono essere in possesso, e quindi non potrebbero mai esibire, di permesso di soggiorno. (ANSA).