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il richiedente asilo puo' essere
inserito in centri di trattenimento o di accoglienza ?
al richiedente asilo
che, all’avvio dell’istruttoria della sua domanda di protezione,
debba essere inviato in un centro di accoglienza o di trattenimento,
il questore consegna un attestato nominativo che certifica la
sua qualità di richiedente la protezione internazionale.
negli altri casi il
questore rilascia un permesso di soggiorno valido tre mesi,
rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da
parte della commissione territoriale.
il prefetto stabilisce
un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo
possano circolare fino alla definizione della loro domanda. questa
disposizione, introdotta dal recente d. lgs. 159/08, segna una netta
inversione di rotta rispetto alla normativa precedente, in base alla
quale il richiedente, fatti salvi i casi di trattenimento
obbligatorio e facoltativo, era libero di muoversi sul territorio
nazionale fino alla definizione del procedimento.
casi di
trattenimento
l’art. 21 del decreto
legislativo 25/2008, come modificato dal recente d. lgs. n.
159/2008, stabilisce che il trattenimento nei centri di
identificazione ed espulsione (gli ex centri di permanenza
temporanea) venga disposto nel caso in cui il richiedente:
a)
si trovi nelle
condizioni previste dall’art. 1, par. f della convenzione di ginevra
(ovvero si sia reso colpevole di crimini contro l’umanità o contro
la pace o di crimini di guerra);
b)
sia stato condannato in
italia per uno dei delitti indicati dall’art. 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’italia e dell’emigrazione
clandestina dall’italia verso altri stati, o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite;
c) sia destinatario di
un provvedimento di espulsione o di respingimento.
il provvedimento di
trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
quando è già in corso
il trattenimento (30 giorni), il questore chiede al tribunale, in
composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento
per ulteriori 30 giorni per consentire l’espletamento della
procedura attraverso l’esame prioritario.
scaduto il termine di
trattenimento il richiedente asilo ha l’obbligo di comunicare alla
questura ed alla commissione territoriale competente il luogo di
domicilio per le comunicazioni relative al procedimento volto ad
esaminare la sua domanda; in mancanza di ciò, le comunicazioni di
cui sopra si intenderanno validamente effettuate presso l’ultimo
domicilio del richiedente.
casi di accoglienza
ai sensi dell’art. 20
del d. lgs. 25/2008, il richiedente non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la sua domanda.
lo stesso articolo
prevede che il richiedente asilo venga ospitato in un centro di
accoglienza (cosiddetti "centri cara") solo nei seguenti casi:
a)
quando è necessario
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo
stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità,
ovvero al suo arrivo nel territorio dello stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti;
b)
quando ha presentato la
domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di
eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
c) quando ha
presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di
soggiorno irregolare.
per quanto riguarda i
centri di accoglienza, il fatto che un richiedente asilo vi sia
ospitato non pregiudica l’esercizio delle garanzie inerenti la sua
domanda. nell’ipotesi prevista al punto a), il richiedente è
ospitato per un periodo non superiore a 20 giorni, mentre negli
altri casi per un periodo non superiore a 35 giorni.
allo scadere del
periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di
soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione
della domanda. questi può uscire nelle ore diurne e richiedere al
prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro, per
periodo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi
personali, o per questioni attinenti all’esame della domanda. il
provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione
all’allontanamento è motivato e comunicato all’interessato.
con il regolamento che
darà attuazione al decreto procedure, (che avrebbe dovuto essere
emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso
ossia il 2 marzo 2008), verranno stabilite le caratteristiche e le
modalità di gestione, anche in collaborazione con l’ente locale, dei
centri di accoglienza per richiedenti asilo, che devono assicurare
una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l’unità
del nucleo familiare, tenendo in debita considerazione anche gli
atti dell’unhcr, del consiglio d’europa e dell’unione europea.
l’allontanamento del
richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le
condizioni di accoglienza e la commissione territoriale decide del
caso in base alla documentazione in suo possesso, senza l’audizione
dell’interessato.
sia nei centri di
accoglienza che nei centri di identificazione ed espulsione è
consentito l’accesso da parte dei rappresentanti dell’unhcr, degli
avvocati e degli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal ministero
dell’interno.
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