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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

il richiedente asilo puo' essere inserito in centri di trattenimento o di accoglienza ?

 

al richiedente asilo che, all’avvio dell’istruttoria della sua domanda di protezione, debba essere inviato in un centro di accoglienza o di trattenimento, il questore consegna un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente la  protezione internazionale.

 

negli altri casi il questore rilascia un permesso di soggiorno valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della commissione territoriale.

il prefetto stabilisce un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare fino alla definizione della loro domanda. questa disposizione, introdotta dal recente d. lgs. 159/08, segna una netta inversione di rotta rispetto alla normativa precedente, in base alla quale il richiedente, fatti  salvi i casi di trattenimento obbligatorio e facoltativo, era libero di muoversi sul territorio nazionale fino alla definizione del procedimento.

 

casi di trattenimento

 

l’art. 21 del decreto legislativo 25/2008, come modificato dal recente d. lgs. n. 159/2008, stabilisce che il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (gli ex centri di permanenza temporanea) venga disposto nel caso in cui il richiedente:

 

a)      si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1, par. f della convenzione di ginevra (ovvero si sia reso colpevole di crimini contro l’umanità o contro la pace o di crimini di guerra);

 

b)      sia stato condannato in italia per uno dei delitti indicati dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’italia e dell’emigrazione clandestina dall’italia verso altri stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

 

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

quando è già in corso il trattenimento (30 giorni), il questore chiede al tribunale, in composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni per consentire l’espletamento della procedura attraverso l’esame prioritario.

scaduto il termine di trattenimento il richiedente asilo ha l’obbligo di comunicare alla questura ed alla commissione territoriale competente il luogo di domicilio per le comunicazioni relative al procedimento volto ad esaminare la sua domanda; in mancanza di ciò, le comunicazioni di cui sopra si intenderanno validamente effettuate presso l’ultimo domicilio del richiedente. 

 

casi di accoglienza

 

ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 25/2008, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

lo stesso articolo prevede che il richiedente asilo venga ospitato in un centro di accoglienza (cosiddetti "centri cara") solo nei seguenti casi:

 

a)      quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

 

b)      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

 

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

 

per quanto riguarda i centri di accoglienza, il fatto che un richiedente asilo vi sia ospitato non pregiudica l’esercizio delle garanzie inerenti la sua domanda. nell’ipotesi prevista al punto a), il richiedente è ospitato per un periodo non superiore a 20 giorni, mentre negli altri casi per un periodo non superiore a 35 giorni.

 

allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. questi può uscire nelle ore diurne e richiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro, per periodo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali, o per questioni attinenti all’esame della domanda. il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all’allontanamento è motivato e comunicato all’interessato.

con il regolamento che darà attuazione al  decreto procedure, (che avrebbe dovuto essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ossia il 2 marzo 2008), verranno stabilite le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l’ente locale, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, che devono assicurare una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l’unità del nucleo familiare, tenendo in debita considerazione anche gli atti dell’unhcr, del consiglio d’europa e dell’unione europea.

 

l’allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la commissione territoriale decide del caso in base alla documentazione in suo possesso, senza l’audizione dell’interessato.

 

 sia nei centri di accoglienza che nei centri di identificazione ed espulsione è consentito l’accesso da parte dei rappresentanti dell’unhcr, degli avvocati e degli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal ministero dell’interno.