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CIR: luci e ombre nella Sentenza della Cassazione n. 27310 del 21 ottobre 2008

La sentenza della Cassazione in Sezioni Unite – con cui è stato accolto il ricorso di un cittadino curdo iracheno- chiarisce un argomento molto importante per tutta la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: in che modo il richiedente deve dimostrare i fatti alla base della sua richiesta di protezione, e qual’è il ruolo del Giudice – e, mutatis mutandis, della Commissione Territoriale nell’accertamento di tali fatti.

L’Alta Corte riconosce che lo straniero richiedente asilo ha un limitato e attenuato l’onere probatorio, “tenendo conto delle difficoltà determinate da un allontanamento sovente forzato e segreto, tali da rendere normalmente necessario il ricorso allo strumento presuntivo”. Tuttavia, secondo la Corte, non è sufficiente “il richiamo al notorio circa la situazione politico-economica di dissesto del paese di origine o circa la persecuzione nei confronti di non specifiche etnie di appartenenza”.

Quindi, “il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento all’effettività e all’attualità del rischio”. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di essere credibile nelle sue affermazioni.

Con questo la Corte non attribuisce comunque solo al richiedente il compito di presentare gli elementi necessari per l’ottenimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale ed, eventualmente più avanti, il Giudice hanno il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti. Ciò implica una “forte valorizzazione dei poteri istruttori ufficiosi” dell’autorità giudicante. Questa deve acquisire, anche d’ufficio, “le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine”.

Nello stabilire tale obbligo la Cassazione fa ampio riferimento alla Direttiva UE sulla qualifica per la protezione internazionale, Articolo 4 comma 3, nonché all’Articolo 3 del D.lgs 251/07 della Direttiva.In sostanza la Corte, distribuirebbe l’onere della prova tra il richiedente e la Commissione Territoriale con l’obbligo, appunto, di cooperare. L’atteggiamento della Commissione o del Giudice non è quello di cercare “di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall’istante”. Dall’altra parte – e contrariamente alla tradizionale dottrina dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – la Corte non vuole riconoscere un “diritto al beneficio del dubbio”. Peraltro la sentenza non attribuisce alcuna importanza al “Manuale sulle procedure  e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato” elaborato dall’UNHCR, “trattandosi di indicazioni prive di valore normativo”.

Alla base della sentenza c’era il ricorso di un cittadino iracheno di etnia curda. La sua richiesta di asilo era stata respinta dalla Commissione Centrale – il fatto è avvenuto prima dell’istituzione delle Commissioni Territoriali.

Il Tribunale di Firenze, invece, gli aveva attribuito lo status di rifugiato. L’appello del Ministero dell’Interno era stato accolto dalla Corte di Appello di Firenze. Con la Sentenza adesso viene cassata perché la Corte di Appello, secondo la Cassazione, aveva erroneamente negato l’appartenenza dell’iracheno alla minoranza curda e non aveva indagato sul rischio di persecuzione. Secondo il CIR, la sentenza della Cassazione chiarisce inequivocabilmente il compito istruttorio della Commissione Territoriale e del Giudice e sottolinea l’importanza della raccolta di informazioni sulla situazione nel paese di origine. E’ anche lodevole che l’Alta Corte riconosca le oggettive difficoltà dello straniero richiedente a presentare prove a sostegno delle sue affermazioni. Tuttavia, il CIR non può non lamentare la negazione del principio del “beneficio del dubbio”, in considerazione delle gravi conseguenze di un’erronea decisione negativa.E’ anche da sottolineare che il manuale UNHCR, anche se molto datato – è del 1979 – e certamente privo di valore normativo è comunque uno strumento di somma importanza, utilizzato in molti Stati, non solo europei, come “bussola” nella procedura di asilo e si basa, a sua volta, sull’analisi della giurisprudenza decennale di numerosi Stati.

 

Sentenza collegata:- Sentenza Corte di cassazione n.° 27310 del 17 novembre 2008