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CIR: luci e ombre
nella Sentenza della Cassazione n. 27310 del 21 ottobre 2008
La sentenza della
Cassazione in Sezioni Unite – con cui è stato accolto il ricorso di
un cittadino curdo iracheno- chiarisce un argomento molto importante
per tutta la procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale: in che modo il richiedente deve dimostrare i fatti
alla base della sua richiesta di protezione, e qual’è il ruolo del
Giudice – e, mutatis mutandis, della Commissione Territoriale
nell’accertamento di tali fatti.
L’Alta Corte riconosce che lo straniero richiedente asilo ha un
limitato e attenuato l’onere probatorio, “tenendo conto delle
difficoltà determinate da un allontanamento sovente forzato e
segreto, tali da rendere normalmente necessario il ricorso allo
strumento presuntivo”. Tuttavia, secondo la Corte, non è sufficiente
“il richiamo al notorio circa la situazione politico-economica di
dissesto del paese di origine o circa la persecuzione nei confronti
di non specifiche etnie di appartenenza”.
Quindi, “il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva,
il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con
preciso riferimento all’effettività e all’attualità del rischio”.
Inoltre, il richiedente deve dimostrare di essere credibile nelle
sue affermazioni.
Con questo la Corte non attribuisce comunque solo al richiedente il
compito di presentare gli elementi necessari per l’ottenimento della
protezione internazionale.
La Commissione Territoriale ed, eventualmente più avanti, il Giudice
hanno il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti. Ciò
implica una “forte valorizzazione dei poteri istruttori ufficiosi”
dell’autorità giudicante. Questa deve acquisire, anche d’ufficio,
“le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la
situazione politica del paese di origine”.
Nello stabilire tale obbligo la Cassazione fa ampio riferimento alla
Direttiva UE sulla qualifica per la protezione internazionale,
Articolo 4 comma 3, nonché all’Articolo 3 del D.lgs 251/07 della
Direttiva.In sostanza la Corte, distribuirebbe l’onere della prova
tra il richiedente e la Commissione Territoriale con l’obbligo,
appunto, di cooperare. L’atteggiamento della Commissione o del
Giudice non è quello di cercare “di smentire con argomenti contrari
le ragioni addotte dall’istante”. Dall’altra parte – e
contrariamente alla tradizionale dottrina dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – la Corte non vuole
riconoscere un “diritto al beneficio del dubbio”. Peraltro la
sentenza non attribuisce alcuna importanza al “Manuale sulle
procedure e sui criteri per la determinazione dello status di
rifugiato” elaborato dall’UNHCR, “trattandosi di indicazioni prive
di valore normativo”.
Alla base della sentenza c’era il ricorso di un cittadino iracheno
di etnia curda. La sua richiesta di asilo era stata respinta dalla
Commissione Centrale – il fatto è avvenuto prima dell’istituzione
delle Commissioni Territoriali.
Il Tribunale di Firenze, invece, gli aveva attribuito lo status di
rifugiato. L’appello del Ministero dell’Interno era stato accolto
dalla Corte di Appello di Firenze. Con la Sentenza adesso viene
cassata perché la Corte di Appello, secondo la Cassazione, aveva
erroneamente negato l’appartenenza dell’iracheno alla minoranza
curda e non aveva indagato sul rischio di persecuzione. Secondo il
CIR, la sentenza della Cassazione chiarisce inequivocabilmente il
compito istruttorio della Commissione Territoriale e del Giudice e
sottolinea l’importanza della raccolta di informazioni sulla
situazione nel paese di origine. E’ anche lodevole che l’Alta Corte
riconosca le oggettive difficoltà dello straniero richiedente a
presentare prove a sostegno delle sue affermazioni. Tuttavia, il CIR
non può non lamentare la negazione del principio del “beneficio del
dubbio”, in considerazione delle gravi conseguenze di un’erronea
decisione negativa.E’
anche da sottolineare che il manuale UNHCR, anche se molto datato –
è del 1979 – e certamente privo di valore normativo è comunque uno
strumento di somma importanza, utilizzato in molti Stati, non solo
europei, come “bussola” nella procedura di asilo e si basa, a sua
volta, sull’analisi della giurisprudenza decennale di numerosi
Stati.
Sentenza collegata:-
Sentenza Corte di cassazione n.° 27310 del 17 novembre 2008
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