Specifiche introdotte dalla circolare 22/07
Il periodo di residenza da considerarsi ai
fini dell'acquisto della cittadinanza è quello di "residenza
legale". L'interessato deve dimostrare fin dalla nascita
in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno
(annotato su quello dei genitori) e la
registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza.
Prima del compimento del 19° anno la
persona deve presentare al Comune competente per residenza
la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza
italiana, allegando a tale dichiarazione l'atto di
nascita e documentazione relativa alla residenza.
Alcuni Comuni hanno rilevato che alcuni
genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro
Stato, non hanno provveduto - o lo hanno fatto in ritardo -
all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli
nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del
Comune di residenza. In mancanza di tale requisito non è
stata ritenuta possibile l' acquisizione della cittadinanza.
Il Ministero dell'Interno ha
pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di
applicazione che meglio rispondano all'attuale contesto
sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi
relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti
esercenti la patria potestà e non imputabili al minore,
possano arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con
la linea di azione del Governo e con l'orientamento in
ambito internazionale volti alla tutela in via primaria
degli interessi del minore.
Si precisa quindi che l'iscrizione
anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano,
potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto
della cittadinanza italiana, ove vi sia una
documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello
stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la
regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione,
certificati medici in generale etc). L'iscrizione anagrafica
dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al
momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata
regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno
uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in
periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi
interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al
fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza
continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà
inoltre produrre documentazione integrativa quale
certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la
presenza in Italia.