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Cittadinanza

Scheda aggiornata febbraio 2008

 

Rifugiati

 

-         La cittadinanza può essere concessa al rifugiato dopo 5 anni di residenza legale sul territorio dello Stato (invece dei 10 anni richiesti agli stranieri regolarmente soggiornanti), ai sensi della legge n 91/1992.

-         Ad integrazione del requisito di residenza, altro requisito essenziale per richiedere la cittadinanza è di poter dimostrare mezzi economici adeguati derivanti da un’attività di lavoro, ovvero avere effettuato negli ultimi 3 anni la dichiarazione dei redditi.

Nota bene: la legge non richiede esplicitamente l’autosufficienza economica, ma essa è necessaria in base al costante indirizzo interpretativo e giurisprudenziale del Consiglio di Stato. Il reddito annuo minimo richiesto viene stabilito annualmente dalla Legge Finanziaria, normalmente viene richiesto un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale.

 

Minori

-         I figli minori di chi ha acquisito la cittadinanza italiana, ne seguono lo status.

Art. 14 Legge 5.2.1992, n.91 sulla cittadinanza

-         I minori nati in Italia diventano cittadini italiani se, tra i 18 e i 19 anni, dichiarano di voler acquisire la cittadinanza, dimostrano di aver risieduto continuativamente in Italia e non possono seguire la cittadinanza dei genitori.

Art. 4 Legge 5.2.1992, n.91 sulla cittadinanza

 

Specifiche introdotte dalla circolare 22/07

Il periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della cittadinanza è quello di "residenza legale". L'interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza.

Prima del compimento del 19° anno la persona deve presentare al Comune competente per residenza la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, allegando a tale dichiarazione l'atto di nascita e documentazione relativa alla residenza.

Alcuni Comuni hanno rilevato  che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto - o lo hanno fatto in ritardo - all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza. In mancanza di tale requisito non è stata ritenuta possibile l' acquisizione della cittadinanza.

Il Ministero dell'Interno ha pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore.

Si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.  Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia.

 
Ufficio competente e documenti necessari

Ufficio competente: La prefettura di residenza.
Ufficio Cittadinanza e Apolidia

Documenti necessari:
 

*       Fotocopia del permesso di soggiorno o altro documento in corso di validità

*       Certificato storico di residenza

*       Certificato di stato di famiglia

*       Certificato generale italiano del casellario giudiziario (da richiedere presso il Tribunale Civile competente per territorio)

*       Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni in fotocopia (ovvero certificazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nell’ultimo triennio)

*       Certificato di attestazione dello Status

*       Atti notori C/o gli Uffici Atti Notori del Tribunale Civile, da fare alla presenza di due testimoni

*       Certificato di nascita

Certificato penale da originale ( o copia autenticata) del documento con cui si è stati riconosciuti rifugiati