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- I figli minori di chi ha
acquisito la cittadinanza italiana, ne seguono lo status.
Art. 14 Legge 5.2.1992, n.91 sulla cittadinanza
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I
minori nati in Italia diventano cittadini italiani se, tra i 18 e i
19 anni, dichiarano di voler acquisire la cittadinanza, dimostrano
di aver risieduto continuativamente in Italia e non possono seguire
la cittadinanza dei genitori.
Art.
4 Legge 5.2.1992, n.91 sulla cittadinanza
Specifiche introdotte dalla circolare 22/07
Il
periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della
cittadinanza è quello di "residenza legale". L'interessato deve
dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare
permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e
la registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza.
Prima del compimento del 19° anno la persona deve
presentare al Comune competente per residenza la dichiarazione di
voler acquistare la cittadinanza italiana,
allegando a tale dichiarazione l'atto di nascita e documentazione
relativa alla residenza.
Alcuni Comuni hanno rilevato che alcuni genitori stranieri,
sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto -
o lo hanno fatto in ritardo - all'inserimento nel proprio permesso
di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione
all'anagrafe del Comune di residenza. In mancanza di tale requisito
non è stata ritenuta possibile l' acquisizione della cittadinanza.
Il
Ministero dell'Interno ha pertanto ritenuto opportuno
individuare criteri di applicazione che meglio rispondano
all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o
i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti
esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano
arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di
azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale
volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore.
Si
precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore
presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai
fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ove vi sia
una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello
stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione
anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in
generale etc). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere
ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e
quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un
Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in
Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero
brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al
fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza
continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre
produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica,
medica o altro, che attesti la presenza in Italia.
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