sono state introdotte novità riguardo ai requisiti necessari per
ottenere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri. Per le
richieste di concessione, per motivi di residenza e per
matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti
originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di
matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un
contributo pari a 200 € per le nuove istanze. Il periodo di
residenza legale in Italia cresce da sei mesi a due anni per
richiedere la concessione per matrimonio. Il Ministero dell'Interno
ha predisposto nuovi modelli di domanda di cittadinanza con
Circolare 6 agosto 2009 con la quale è stata pubblicata anche la
nuova modulistica da usare per la richiesta di cittadinanza presso
la Prefettura territorialmente competente
1) CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI
(art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero, o
apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di
acquistare la cittadinanza italiana, se:
· risiede
legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio
(il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o
adottati dai coniugi;
· è residente
all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Al momento dell'adozione
del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere
intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non deve esserci separazione personale dei
coniugi.
Cosa fare:
La domanda di
cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza.
La domanda, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta
una marca da bollo da € 14,62 deve essere accompagnata, oltre che
della documentazione prevista* , anche dalla ricevuta di versamento
di € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a:
Ministero dell'Interno, DLCI-cittadinanza.
*Documentazione prevista:
Alla domanda, da produrre
in duplice copia, si devono allegare i seguenti documenti, anch'essi
in duplice copia:
- estratto dell'atto di
nascita, completo di tutte le generalità, tradotto e legalizzato
secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Per le cittadine straniere che, al momento del matrimonio, hanno
acquisito il cognome del coniuge occorre che il certificato di
nascita contenga sia il cognome da nubile che quello acquisito a
seguito del matrimonio;
- certificato penale del
Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza,
debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute
nel modello di domanda.
- titolo di soggiorno;
- copia conforme
dell'atto integrale di matrimonio;
- stato di famiglia;
- certificato storico di
residenza;
- certificato del
casellario giudiziale, da richiedere al Tribunale di residenza;
- certificato dei carichi
pendenti, da richiedere al Tribunale di residenza;
- certificato di
cittadinanza italiana del coniuge;
- eventuale certificato
del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di
apolide
Se lo straniero è
rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il
certificato penale, può produrre un atto di notorietà in
sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di
certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo
Paese.
Le generalità riportate
sia nei documenti italiani che in quelli stranieri devono essere le
stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate
nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con
la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi
che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure
allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i
motivi delle differenze presenti negli atti.
Conclusasi favorevolmente
l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del
Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi
ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il
provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove
risiedi, ovvero se risiedi all'estero dall'Autorità
diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare
giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità
diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai
la cittadinanza italiana.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI
STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
I cittadini stranieri
residenti in Italia possono chiedere la cittadinanza italiana che
verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'Interno.
Si può fare la richiesta se lo straniero:
- è figlio o nipote in
linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente
in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- è maggiorenne, adottato
da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5
anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- ha prestato servizio,
anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato
Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la
residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente
autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- è i cittadino U.E. e
risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- è apolide o rifugiato e
risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- è cittadino straniero e
risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
Cosa fare:
La domanda di
cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di
residenza. La domanda, compilata sull'apposito modello, sul quale va
apposta una marca da bollo da € 14,62, deve essere corredata, oltre
che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di €
200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero
dell'Interno, DLCI-cittadinanza.