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Cittadinanza

Scheda aggiornata maggio 2010

a cura di Maria Giovanna fidone

 
 

Cittadinanza italiana degli stranieri di Paesi terzi:


 

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 (pacchetto sicurezza) sono state introdotte novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri. Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze. Il periodo di residenza legale in Italia cresce da sei mesi a due anni per richiedere la concessione per matrimonio. Il Ministero dell'Interno ha predisposto nuovi modelli di domanda di cittadinanza con Circolare 6 agosto 2009 con la quale è stata pubblicata anche la nuova modulistica da usare per la richiesta di cittadinanza presso la Prefettura territorialmente competente


 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana, se:

· risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

· è residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve esserci separazione personale dei coniugi.


Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. La domanda, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da € 14,62 deve essere accompagnata, oltre che della documentazione prevista* , anche dalla ricevuta di versamento di  € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, DLCI-cittadinanza.


*Documentazione prevista:

Alla domanda, da produrre in duplice copia, si devono allegare i seguenti documenti, anch'essi in duplice copia:


 

- estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità, tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Per le cittadine straniere che, al momento del matrimonio, hanno acquisito il cognome del coniuge occorre che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello acquisito a seguito del matrimonio;

- certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

- titolo di soggiorno;

- copia conforme dell'atto integrale di matrimonio;

- stato di famiglia;

- certificato storico di residenza;

- certificato del casellario giudiziale, da richiedere al Tribunale di residenza;

- certificato dei carichi pendenti, da richiedere al Tribunale di residenza;

- certificato di cittadinanza italiana del coniuge;

- eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide

Se lo straniero è rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri devono essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.


 

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.  



 


2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )


 

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell'Interno.


Si può fare la richiesta se lo straniero:

- è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);

- è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;

- ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);

- è i cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);

- è apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);

- è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. La domanda, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da € 14,62, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di  € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, DLCI-cittadinanza.


Documentazione richiesta:

Alla domanda, da produrre in duplice copia, si devono allegare i seguenti documenti, anch'essi in duplice copia:

estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità, tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Per le cittadine straniere che, al momento del matrimonio, hanno acquisito il cognome del coniuge occorre che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello acquisito a seguito del matrimonio;

certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;

Questi documenti dovranno essere legalizzati presso l'Ambasciata o il Consolato italiano presente nello Stato in cui sono stati rilasciati e dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla stessa Autorità, o da un traduttore ufficiale iscritto all'albo del Tribunale di residenza, o dalla Rappresentanza diplomatica in Italia del proprio Paese.
Se lo straniero è stato riconosciuto rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, si può produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui si attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.


 

certificato/i storico/i di residenza in bollo da € 14,62;

titolo di soggiorno;

certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in bollo da € 14,62, da richiedere al Tribunale di residenza;

stato di famiglia in bollo da € 14,62;

copie conformi dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni.
Per i collaboratori domestici produrre dichiarazione del datore di lavoro che attesti la paga mensile e annua percepita, unitamente alle fotocopie dei contributi I.N.P.S. versati negli ultimi tre anni. Allegare inoltre fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;

certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);

sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);

documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato italiano (art.9, c.1, lett.c);

certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).

Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura invita lo straniero a regolarizzarla, fissando un termine, perché si provveda all' integrazione, a cura dello straniero stesso.
    
Se non si provvedere nei termini richiesti, la Prefettura dichiarerà inammissibile la domanda.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il decreto di concessione verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove lo straniero è residente.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve essere prestato giuramento presso il Comune di residenza e dal giorno successivo al giuramento si acquisterà la cittadinanza italiana.


Casi di rigetto dell'istanza:

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di  precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.