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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Come avviene l’audizione in Commissione e l’intervista del richiedente asilo?

 

L’articolo 13 del regolamento n. 303/04 prevede che la convocazione per l’audizione sia comunicata all’interessato tramite la Questura territorialmente competente; in caso di irreperibilità del richiedente, la Commissione, accertato che il permesso di soggiorno è scaduto e che non ne è stato chiesto il rinnovo decide in assenza dell’audizione personale sulla base della documentazione disponibile.

L’audizione può essere rinviata solo qualora le condizioni di salute del richiedente non la rendano possibile, ovvero quando l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d’asilo (art. 13, comma 2).

L’articolo 14 del regolamento innova la legge preesistente concedendo al richiedente asilo la facoltà di farsi assistere da un avvocato durante l’audizione.