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l’art. 12 del d. lgs.
25/2008 stabilisce che l’audizione dell’interessato viene disposta
tramite una comunicazione effettuata dalla questura territorialmente
competente.
la commissione, su
richiesta motivata dell’interessato, può decidere di svolgere il
colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove
possibile, dello stesso sesso del richiedente.
la commissione può
altresì decidere di omettere l’audizione del richiedente quando
ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato
forniti unitamente alla presentazione della stessa o in un momento
successivo, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
servizio sanitario nazionale l’incapacità o l’impossibilità di
sostenere un colloquio personale
il colloquio può esser
rinviato nel caso in cui le condizioni di salute del richiedente,
certificate come sopra, non lo rendano possibile oppure qualora
l’interessato chieda ed ottenga un rinvio per gravi motivi.
qualora il cittadino straniero, nonostante la regolare convocazione
non si presenti al colloquio senza aver chiesto un rinvio, la sua
richiesta verrà decisa sulla base della documentazione disponibile.
se, viceversa, la
convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente
asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento
e non sia stata già emessa nei suoi confronti la decisione di
accoglimento della relativa istanza, la commissione territoriale
competente o la commissione nazionale dispone, per una sola volta ed
entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha
consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione
dell’interessato, effettuata dalla questura territorialmente
competente, al fine della riattivazione della procedura.
criteri di
svolgimento del colloquio personale
il colloquio personale
si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a
meno che questa non venga ritenuta necessaria per un esame adeguato.
qualora un cittadino straniero appartenga ad una delle
categorie vulnerabili di cui all’art. 8 del d. lgs.
140/2005, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per
prestare la necessaria assistenza.
per quanto riguarda i
minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del
tutore nominato dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 343 e ss.
del codice civile, a seguito della presentazione della domanda di
protezione internazionale da parte dello stesso.
se il cittadino
straniero è assistito da un avvocato, questi è ammesso ad assistere
al colloquio. |