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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Come avviene l’audizione in Commissione e l’intervista del richiedente asilo?

 

l’art. 12 del d. lgs. 25/2008 stabilisce che l’audizione dell’interessato viene disposta tramite una comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.

la commissione, su richiesta motivata dell’interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. 

la commissione può altresì decidere di omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato forniti unitamente alla presentazione della stessa o in un momento successivo, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale l’incapacità o l’impossibilità di sostenere un colloquio personale

il colloquio può esser rinviato nel caso in cui le condizioni di salute del richiedente, certificate come sopra, non lo rendano possibile oppure qualora l’interessato chieda ed ottenga un rinvio per gravi motivi.

qualora il cittadino straniero, nonostante la regolare convocazione non si presenti al colloquio senza aver chiesto un rinvio, la sua richiesta verrà decisa sulla base della documentazione disponibile.

se, viceversa, la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia stata già emessa nei suoi confronti la decisione di accoglimento della relativa istanza, la commissione territoriale competente o la commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell’interessato, effettuata dalla questura territorialmente competente, al fine della riattivazione della procedura.

 

criteri di svolgimento del colloquio personale

il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che questa non venga ritenuta necessaria per un esame adeguato. qualora un cittadino straniero appartenga ad una delle categorie vulnerabili di cui all’art. 8 del d. lgs. 140/2005, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

per quanto riguarda i minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 343 e ss. del codice civile, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello stesso.

se il cittadino straniero è assistito da un avvocato, questi è ammesso ad assistere al colloquio.