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L’articolo 13 del regolamento n.
303/04 prevede che la convocazione per l’audizione sia comunicata
all’interessato tramite la Questura territorialmente competente; in
caso di irreperibilità del richiedente, la Commissione, accertato
che il permesso di soggiorno è scaduto e che non ne è stato chiesto
il rinnovo decide in assenza dell’audizione personale sulla base
della documentazione disponibile.
L’audizione può essere rinviata solo
qualora le condizioni di salute del richiedente non la rendano
possibile, ovvero quando l’interessato richieda ed ottenga il rinvio
per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione
territoriale sulla domanda d’asilo (art. 13, comma 2).
L’articolo 14 del regolamento
innova la legge preesistente concedendo al richiedente asilo la
facoltà di farsi assistere da un avvocato durante
l’audizione. |