L’articolo 4 del
protocollo 4 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo che prevede il divieto di espulsioni collettivo di
stranieri è stato adottato proprio per contrastare le
espulsioni di massa o di gruppi verificatesi in passato per
motivi religiosi, etnici o di nazionalità, com’è accaduto
del resto anche per i cittadini italiani dell’ Istria.
Il rischio è che si
venga ad istaurare una prassi in base alla quale non sia
garantita un’adeguata valutazione delle istanze individuali
e che vengano adottati provvedimenti standardizzati, ledendo
quindi i diritti umani fondamentali dei destinatari di
decreti di espulsioni, tra cui potrebbero esserci persone
appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili. Non è
da considerarsi un’ipotesi remota se si tiene conto del
numero di ricorsi già presentati in quest’ultimo periodo
alla Corte Europea su tale questione.
Cosa succederebbe a
quei gruppi di richiedenti asilo, non ancora qualificati
come tali dalle autorità, costretti a raggrupparsi e a
trovare riparo in luoghi che vengono occupati abusivamente
- a causa di insufficiente capacità di accoglienza – e
quindi soggetti a “legittimo sgombero” dopo essere
“casualmente” identificati e poi espulsi sulla base di
provvedimenti “fotocopia”?
Il CIR si auspica che
la sentenza della Corte di Cassazione non apra le porte a
procedimenti espulsivi contrari alla lettera e alla
filosofia della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.