LEGGE 3 novembre 1988, n.498
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1988 - S.O. n. 102 )
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI O
DEGRADANTI, FIRMATA A NEW YORK IL 10 DICEMBRE 1984.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
PRIMA PARTE
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Art. 3.
è punito, secondo la legge italiana, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia:
il cittadino che commette all'estero un fatto
costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della
convenzione;
lo straniero che commette all'estero uno dei fatti
indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano;
lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica ed esecuzione di accordi
internazionali ed interventi diversi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
CONVENZIONE
Gli Stati parte alla presente Convenzione,
Considerando che, in conformità ai principi enunciati
nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed
inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità
inerente alla persona umana,
Considerando che gli Stati sono tenuti, in base alla
Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed
effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna
persona venga sottoposta alla tortura, nè a pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti,
Tenendo conto altresì della Dichiarazione sulla
protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre
1975,
Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro
la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel
mondo intero,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione, il termine
'tortura' indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti
ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine
segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o
è sospettata aver commesso, di intimonirla o di far pressione su di lei o di
intimonire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo
fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze
siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che
agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso
o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti
unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.
Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.
Articolo 2
Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative,
giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano
commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia,
che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità
politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata
per giustificare la tortura.
L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.
Articolo 3
Nessuno Stato parte espellerà, respingerà o
estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di
ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.
Articolo 4
Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di
tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto
penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto
commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una
partecipazione all'atto di tortura.
Ogni Stato parte rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.
Articolo 5
Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a
determinare la sua competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni
di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:
qualora la trasgressione sia stata commessa su
qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di
aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato;
qualora il presunto autore della trasgressione sia un
cittadino di detto Stato;
qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e
quest'ultimo il giudice appropriato.
Ogni Stato parte adotta altresì le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.
La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.
Articolo 6
Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino,
dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui
territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle
trasgressioni di cui all'articolo 4, assicura la detenzione di questa persona o
adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza.
Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto
Stato; potranno essere mantenute solamente durante il periodo di tempo
necessario a promuovere procedimenti penali o una procedura di estradizione.
Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta
preliminare al fine di stabilire i fatti.
Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo 1
del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino
rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o, qualora si
tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale
risiede abitualmente.
Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati di cui al paragrafo 1 dello articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.
Articolo 7
Lo Stato parte sul di cui territorio viene scoperto il
presunto autore di una trasgressione di cui all'articolo 4, qualora non estradi
quest'ultimo, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue
autorità competenti per lo svolgimento dell'azione penale.
Dette autorità prendono le loro decisioni alle
medesime condizioni che per ogni trasgressione di diritto comune di natura grave
in virtù della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2
dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed
alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano
nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.
Ogni persona perseguita per qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.
Articolo 8
Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno
diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parte. Gli Stati
parte si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di
estradizione che verrà concluso tra loro.
Se una parte che subordina l'estradizione all'esistenza
di un trattato è investita di una domanda di estradizione proveniente da un
altro Stato parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione,
esso può considerare la presente Convenzione come costitutiva della base legale
dell'estradizione per quanto riguarda dette trasgressioni. L'estradizione è
subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato
richiesto.
Gli Stati parti che non subordinino l'estradizione
all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come
casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato
richiesto.
Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini dell'estradizione, come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.
Articolo 9
Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria più
vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui
all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli
elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della
procedura.
Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Articolo 10
Ogni Stato parte vigila affinché l'insegnamento e
l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante
della formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione
delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di
altre persone che possono intervenire nel corso della custodia,
dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o
imprigionato in qualsiasi maniera.
Ogni Stato parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.
Articolo 11
Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza
su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle
disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate,
detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto
alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.
Articolo 12
Ogni Stato parte vigila affinché le autorità
competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che
vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato
commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Articolo 13
Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che
pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto
alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità
competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente
all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la
protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o
intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.
Articolo 14
Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico,
alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di
essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari
alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima,
risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di quest'ultima hanno diritto
al risarcimento.
Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi nazionali.
Articolo 15
Ogni Stato parte vigila affinché ogni dichiarazione di
cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura, non possa essere
invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona
accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa.
Articolo 16
Ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni
territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come
definiti dall'articolo primo, allorché questi atti sono commessi da un agente
della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o
su sua istigazione o con il consenso espresso o tacito. In particolare, gli
obblighi enunciati agli articoli 10, 11 12 e 13 sono applicabili mediante la
sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.
SECONDA PARTE
Articolo 17
è istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito.
Il Comitato è composto da dieci esperti di alta
moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti
dell'uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono
eletti dagli Stati parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica e
dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di
alcune persone aventi una esperienza giuridica.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto
in base ad una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte
può designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli stati parti
tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri
del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtù del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del
Comitato contro al tortura.
I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni
biennali degli Stati parti convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. In dette riunioni, nelle quali il quorum è costituito dai
due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che
ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi
dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi
almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parti per
invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi.
Il Segretario generale compila una lista per ordine
alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parti.
I membri del Comitato sono eletti per quattro anni.
Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque
dei membri eletti durante la prima elezione, terminerà dopo due anni;
immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sarà
estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del
presente articolo.
Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue
funzioni o non è più in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue
funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi
cittadini, un altro esperto che farà parte del Comitato per il rimanente
periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati
parti. Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno che la metà, o
più della metà degli Stati parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei
settimane, a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
Gli Stati parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.
Articolo 18
Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due
anni. I membri dell'ufficio sono rieleggibili.
Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno;
questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le
seguenti disposizioni:
il quorum è di sei membri
le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza
dei membri presenti.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture
materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni
affidategli in virtù della presente Convenzione
.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua
prima riunione, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo
regolamento interno.
Gli Stati parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l'Organizzazione avrà sostenuto in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 19
Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni
sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in
virtù della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire
dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Gli
Stati parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni
complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione
richiesta dal Comitato.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati parti.
Ogni relazione è esaminata dal Comitato, che può
esprimere i commenti di ordine generale che riterrà adeguati in merito alla
relazione e trasmette detti commenti allo Stato parte interessato.
Tale Stato parte può comunicare, in risposta al
Comitato, ogni osservazione che ritenga utile.
Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformità all'articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il Comitato può anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 20
Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a
suo parere contengono indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata
sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto Stato a
collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue
osservazioni in merito.
Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente
presentata dallo Stato parte interessato e di ogni altra informazione pertinente
di cui dispone, il Comitato può se ritiene che ciò sia giustificato,
incaricare uno o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e
di presentargli urgentemente un rapporto.
Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello
Stato parte interessato. In accordo con detto Stato parte, l'inchiesta può
comportare una visita sul suo territorio.
Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei
membri che gli sono sottoposte in conformità al paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato,
con tutti i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto
della situazione.
Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformità all'articolo 24.
Articolo 20
Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a
suo parere contengono indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata
sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto Stato a
collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue
osservazioni in merito.
Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente
presentata dallo Stato parte interessato e di ogni altra informazione pertinente
di cui dispone, il Comitato può se ritiene che ciò sia giustificato,
incaricare uno o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e
di presentargli urgentemente un rapporto.
Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello
Stato parte interessato. In accordo con detto Stato parte, l'inchiesta può
comportare una visita sul suo territorio.
Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei
membri che gli sono sottoposte in conformità al paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato,
con tutti i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto
della situazione.
Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformità all'articolo 24.
Articolo 22
Ogni Stato parte alla presente Convenzione può, ai
sensi del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la
competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o
per conto di privati che dipendono dalla sua giurisdizione, che pretendono di
essere vittime di una violazione, da uno Stato parte, delle disposizioni della
Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato
parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi
comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima o che
esso consideri come abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o
incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il
Comitato trasmette ogni comunicazione che gli venga sottoposta in virtù del
presente articolo, all'attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione
che ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha
presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei
sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle
spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicano, se del
caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù
del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono
sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato parte
interessato.
Il Comitato non esaminerà nessuna comunicazione di una
persona individuale, in conformità al presente articolo, senza aver accertato
che:
la stessa questione non sia stata e non sia attualmente
all'esame davanti ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
regolamento;
il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi
interni disponibili, questa regola non si applica se le procedure di ricorso
eccedono scadenze ragionevoli o se è poco probabile che darebbero soddisfazione
alla persona che è vitti ma di una violazione della presente Convenzione.
Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al
presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo
Stato parte interessato ed il singolo individuo.
Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorché i cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che formi l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato sarà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 23
I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di
conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del
paragrafo 1 dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed
immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, così come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 24
Il Comitato presenta agli Stati parti ed all'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle
attività che avrà intrapreso in applicazione della presente Convenzione.
TERZA PARTE
Articolo 25
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati.
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26
Tutti gli Stati possono aderire alla presente
Convenzione. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 27
La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o
ratificherà la presente Convenzione, o vi aderirà, dichiarare che non
riconosce la competenza conferita al Comitato in conformità all'articolo 20.
Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 29
Ogni Stato parte alla presente Convenzione potrà
proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale
comunicherà la proposta di emendamento agli Stati parte domandando loro di
fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di
Stati parti, in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se,
nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno il terzo
degli Stati parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta Conferenza,
il Segretario generale organizzerà la conferenza sotto gli auspici
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza sarà
sottoposto dal Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati parti.
Un emendamento adottato in base alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli
Stati parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in conformità
alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati parti che gli abbiano accettati, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.
Articolo 30
Ogni controversia tra due o più Stati relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa
essere composta per via di negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su una
domanda di uno di essi. Qualora nei sei mesi successivi alla data della domanda
di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione
dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte
internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformità allo
statuto della Corte.
Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle
suddette disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale
riserva.
Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni Unite.
Articolo 31
Uno Stato parte potrà denunciare la presente
Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.La denuncia avrà effetto un anno dopo
la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.
Tale denuncia non libererà lo Stato parte degli
obblighi che gli spettano in virtù della presente Convenzione per quanto
riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la
denuncia avrà effetto; essa non ostacolerài n alcun modo il proseguimento
dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia già stato investito alla
data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato.
Articolo 32
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:
le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in
applicazione degli articoli 25 e 26;
la data di entrata in vigore della Convenzione in
applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento
in applicazione dell'articolo 29;
le denuncie ricevute in applicazione dell'articolo 31.
Articolo 33
La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo,
cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata della presente Convenzione.
Certifico che il suddetto testo è una copia conforme
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1984, il cui originale si trova depositato presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, essendo stata la suddetta
Convenzione aperta alla firma.
Per il Segretario generale, il Consigliere legale:
Carl-August Fleischhauer
Organizzazione delle Nazioni Unite,
New York, 4 febbraio 1985