|
LEGGE 3 novembre 1988, n.498
( pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1988 - S.O. n. 102 )
RATIFICA
ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O
TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI O DEGRADANTI, FIRMATA A NEW YORK IL 10
DICEMBRE 1984.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
promulga la seguente
legge:
PRIMA PARTE
Art. 1
Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Art. 2.
Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Art. 3.
è punito, secondo
la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
il cittadino che
commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato
atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione;
lo straniero che
commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno
di un cittadino italiano;
lo straniero che
commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) quando si
trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta
l'estradizione.
Art. 4.
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni annui
per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica
ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi.
Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5.
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
CONVENZIONE
Gli Stati parte
alla presente Convenzione,
Considerando che,
in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite,
il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i
membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo,
Riconoscendo che
tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,
Considerando che
gli Stati sono tenuti, in base alla Carta, e segnatamente
all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
Tenendo conto
dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga
sottoposta alla tortura, nè a pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti,
Tenendo conto
altresì della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975,
Desiderosi di
accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene
o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,
Hanno convenuto
quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della
presente convenzione, il termine 'tortura' indica qualsiasi atto
mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona
dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente
di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha
commesso, o è sospettata aver commesso, di intimonirla o di far
pressione su di lei o di intimonire o di far pressione su una terza
persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di
discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da
un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca
a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso
espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle
sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a
tali sanzioni o da esse cagionate.
Tale articolo non
reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi
legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più
vasta portata.
Articolo 2
Ogni Stato adotta
misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure
efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in
qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Nessuna circostanza
eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o
di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di
qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per
giustificare la tortura.
L'ordine di un
superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a
giustificazione della tortura.
Articolo 3
Nessuno Stato parte
espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato
nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere
sottoposta alla tortura.
Al fine di
determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno
conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del
caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di
violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o
massicce.
Articolo 4
Ogni Stato parte
vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali
trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale
per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da
qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una
partecipazione all'atto di tortura.
Ogni Stato parte
rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano
conto della loro gravità.
Articolo 5
Ogni Stato parte
adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine
di giudicare in merito alle trasgressioni di cui all'articolo 4, nei
seguenti casi:
qualora la
trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto
alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi
immatricolate in questo Stato;
qualora il presunto
autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato;
qualora la vittima
sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo il giudice
appropriato.
Ogni Stato parte
adotta altresì le misure necessarie a determinare la sua competenza
al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro
presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua
giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità
all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. 3.
La suddetta
Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in
conformità alle leggi nazionali.
Articolo 6
Qualora ritenga che
le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni
di cui dispone, ogni Stato parte sul cui territorio si trova una
persona sospettata di aver commesso una delle trasgressioni di cui
all'articolo 4, assicura la detenzione di questa persona o adotta
ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua
presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla
legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente
durante il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti
penali o una procedura di estradizione.
Detto Stato procede
immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i
fatti.
Ogni persona
detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può
comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante
qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o, qualora si
tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel
quale risiede abitualmente.
Qualora uno Stato
abbia posto una persona in detenzione, in conformità alle
disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di
tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati
di cui al paragrafo 1 dello articolo 5. Lo Stato che procede
all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed
indica loro se intende esercitare la propria competenza.
Articolo 7
Lo Stato parte sul
di cui territorio viene scoperto il presunto autore di una
trasgressione di cui all'articolo 4, qualora non estradi
quest'ultimo, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo
5, alle sue autorità competenti per lo svolgimento dell'azione
penale.
Dette autorità
prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni
trasgressione di diritto comune di natura grave in virtù della
legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2
dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti
penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di
quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo
5.
Ogni persona
perseguita per qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4,
beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi
della procedura.
Articolo 8
Le trasgressioni di
cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di
estradizione tra gli Stati parte. Gli Stati parte si impegnano ad
includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione
che verrà concluso tra loro.
Se una parte che
subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato è investita di
una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con
il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, esso può
considerare la presente Convenzione come costitutiva della base
legale dell'estradizione per quanto riguarda dette trasgressioni.
L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla
legislazione dello Stato richiesto.
Gli Stati parti che
non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato,
riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di
estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato
richiesto.
Tra gli Stati
parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini
dell'estradizione, come commesse sia sul luogo della loro
perpetrazione che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli
Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo
1 dell'articolo 5.
Articolo 9
Gli Stati parte
prestano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile, in ogni
procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo
4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli
elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini
della procedura.
Gli Stati parte
adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente
articolo, in conformità ad ogni trattato di assistenza giudiziaria
che possa esistere tra di loro.
Articolo 10
Ogni Stato parte
vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi
all'interdizione della tortura, siano parte integrante della
formazione del personale civile o militare incaricato
dell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti
della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire
nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di
ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi
maniera.
Ogni Stato parte
inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni
promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali
persone.
Articolo 11
Ogni Stato parte
esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni,
metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative
alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o
imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio
sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di
tortura.
Articolo 12
Ogni Stato parte
vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad
un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli
di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi
territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Articolo 13
Ogni Stato parte
garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla
tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione,
il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di
detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente
all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per
assicurare la protezione dell'attore e dei testimoni contro
qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia
inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.
Articolo 14
Ogni Stato parte
garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di
tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente
risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua
riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della
vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di
quest'ultima hanno diritto al risarcimento.
Il presente
articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od
ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi nazionali.
Articolo 15
Ogni Stato parte
vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che è
stata ottenuta con la tortura, non possa essere invocata come
elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona
accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione è
stata resa.
Articolo 16
Ogni Stato parte si
impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua
giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come
definiti dall'articolo primo, allorché questi atti sono commessi da
un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca
a titolo ufficiale, o su sua istigazione o con il consenso espresso
o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10,
11 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione
della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti.
Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni
altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino
le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano
relative all'estradizione o all'espulsione.
SECONDA PARTE
Articolo 17
è istituito un
Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato),
che ha le funzioni definite qui di seguito.
Il Comitato è
composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una
competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i quali
siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti
dagli Stati parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica
e dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del
Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.
I membri del
Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di
candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte può
designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli stati
parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che
siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in
virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro al
tortura.
I membri del
Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati
parti convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. In dette riunioni, nelle quali il quorum è costituito
dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i
candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la
maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti
presenti e votanti.
La prima elezione
avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore
della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di
ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parti per invitarli a
presentare le loro candidature entro tre mesi.
Il Segretario
generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i
candidati così designati, con l'indicazione degli Stati parti che li
hanno designati, e la trasmette agli Stati parti.
I membri del
Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono
presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri
eletti durante la prima elezione, terminerà dopo due anni;
immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque
membri sarà estratto a sorte dal presidente della riunione
menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.
Se un membro del
Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non è più in grado,
per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato,
lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un
altro esperto che farà parte del Comitato per il rimanente periodo
del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli
Stati parti. Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno
che la metà, o più della metà degli Stati parti non esprima
un'opinione sfavorevole entro sei settimane, a partire dal momento
in cui sono stati informati dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
Gli Stati parti
prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il
periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del
Comitato.
Articolo 18
Il Comitato elegge
il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio
sono rieleggibili.
Il Comitato
stabilisce egli stesso il suo regolamento interno;
questo deve,
tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:
il quorum è di sei
membri
le decisioni del
Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.
Il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite pone a disposizione
del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono
necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in
virtù della presente Convenzione
.
Il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri
del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il
Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento
interno.
Gli Stati parti
prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle
riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le
spese di personale e di costi per le strutture materiali, che
l'Organizzazione avrà sostenuto in conformità al paragrafo 3 del
presente articolo.
Articolo 19
Gli Stati parti
presentano al Comitato, tramite il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle
misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni
in virtù della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a
partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte
interessato. Gli Stati parti presentano successivamente, ogni
quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova
misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato.
Il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette le
relazioni a tutti gli Stati parti.
Ogni relazione è
esaminata dal Comitato, che può esprimere i commenti di ordine
generale che riterrà adeguati in merito alla relazione e trasmette
detti commenti allo Stato parte interessato.
Tale Stato parte
può comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che
ritenga utile.
Il Comitato può, a
sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che
esso predispone, in conformità all'articolo 24, ogni commento da
esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo,
corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato parte
interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il
Comitato può anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 20
Qualora il Comitato
riceva informazioni credibili che a suo parere contengono
indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata
sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita
detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal
fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.
Tenendo conto di
ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato parte
interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone,
il Comitato può se ritiene che ciò sia giustificato, incaricare uno
o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di
presentargli urgentemente un rapporto.
Qualora
un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte
interessato. In accordo con detto Stato parte, l'inchiesta può
comportare una visita sul suo territorio.
Dopo aver esaminato
le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in
conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato
trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato, con tutti
i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto
della situazione.
Tutti i lavori del
Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo
sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di
ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i
lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il
Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato parte interessato,
decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei
lavori nella relazione annuale che predispone in conformità
all'articolo 24.
Articolo 20
Qualora il Comitato
riceva informazioni credibili che a suo parere contengono
indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata
sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita
detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal
fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.
Tenendo conto di
ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato parte
interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone,
il Comitato può se ritiene che ciò sia giustificato, incaricare uno
o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di
presentargli urgentemente un rapporto.
Qualora
un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte
interessato. In accordo con detto Stato parte, l'inchiesta può
comportare una visita sul suo territorio.
Dopo aver esaminato
le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in
conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato
trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato, con tutti
i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto
della situazione.
Tutti i lavori del
Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo
sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di
ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i
lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il
Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato parte interessato,
decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei
lavori nella relazione annuale che predispone in conformità
all'articolo 24.
Articolo 22
Ogni Stato parte
alla presente Convenzione può, ai sensi del presente articolo,
dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato
a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di
privati che dipendono dalla sua giurisdizione, che pretendono di
essere vittime di una violazione, da uno Stato parte, delle
disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna
comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia fatto tale
dichiarazione.
Il Comitato
dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtù
del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come
abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile
con le disposizioni della presente Convenzione.
Fatte salve le
disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni
comunicazione che gli venga sottoposta in virtù del presente
articolo, all'attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione
che ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha
presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della
Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per
iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che
chiariscono la questione e indicano, se del caso, i provvedimenti
eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
Il Comitato esamina
le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo, tenendo
conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per
conto di un singolo individuo e dallo Stato parte interessato.
Il Comitato non
esaminerà nessuna comunicazione di una persona individuale, in
conformità al presente articolo, senza aver accertato che:
la stessa questione
non sia stata e non sia attualmente all'esame davanti ad un'altra
istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
il singolo
individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, questa
regola non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze
ragionevoli o se è poco probabile che darebbero soddisfazione alla
persona che è vitti ma di una violazione della presente Convenzione.
Il Comitato, quando
esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue
sedute a porte chiuse.
Il Comitato rende
partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte interessato ed il
singolo individuo.
Le disposizioni del
presente articolo entreranno in vigore allorché i cinque Stati parti
alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione
prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione è
depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli
altri Stati parti. Una dichiarazione può essere ritirata in
qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario
generale Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che
formi l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del
presente articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per
conto di un privato sarà ricevuta in virtù del presente articolo
dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro
della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia
effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 23
I membri del
Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che
potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo 1
dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed
immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione
delle Nazioni Unite, così come sono enunciati nelle pertinenti
sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni
Unite.
Articolo 24
Il Comitato
presenta agli Stati parti ed all'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle
attività che avrà intrapreso in applicazione della presente
Convenzione.
TERZA PARTE
Articolo 25
La presente
Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
La presente
Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo 26
Tutti gli Stati
possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avrà luogo
mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 27
La presente
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
Per ogni Stato che
ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da
parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
Ogni Stato potrà,
al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione, o
vi aderirà, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al
Comitato in conformità all'articolo 20.
Ogni Stato parte
che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento,
rimuovere detta riserva mediante una notifica indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 29
Ogni Stato parte
alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e depositare
la sua proposta presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà la proposta
di emendamento agli Stati parte domandando loro di fargli conoscere
se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati
parti, in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti.
Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione,
almeno il terzo degli Stati parti si pronuncia a favore dello
svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzerà
la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti
presenti e votanti alla Conferenza sarà sottoposto dal Segretario
generale all'accettazione di tutti gli Stati parti.
Un emendamento
adottato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli Stati parti
alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in
conformità alla procedura prevista dalle loro rispettive
costituzioni.
Quando gli
emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati
parti che gli abbiano accettati, gli altri Stati parti rimanendo
vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni
emendamento anteriore che avranno accettato.
Articolo 30
Ogni controversia
tra due o più Stati relativa all'interpretazione o all'applicazione
della presente Convenzione che non possa essere composta per via di
negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su una domanda di uno di
essi. Qualora nei sei mesi successivi alla data della domanda di
arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito
all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può
sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia,
depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte.
Ogni Stato potrà,
al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi
aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Gli altri Stati
parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso
qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva.
Ogni Stato parte
che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del
paragrafo 2 del presente articolo potrà in qualsiasi momento,
rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni Unite.
Articolo 31
Uno Stato parte
potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta
indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la
notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.
Tale denuncia non
libererà lo Stato parte degli obblighi che gli spettano in virtù
della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od
ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avrà
effetto; essa non ostacolerài n alcun modo il proseguimento
dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia già stato
investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
Dopo la data in cui
la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il
Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione
concernente detto Stato.
Articolo 32
Il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti
gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti
gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno
aderito:
le firme, le
ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e
26;
la data di entrata
in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la
data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione
dell'articolo 29;
le denuncie
ricevute in applicazione dell'articolo 31.
Articolo 33
La presente
Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese
e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvederà a
trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata della presente
Convenzione.
Certifico che il
suddetto testo è una copia conforme della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1984, il cui originale si trova depositato presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, essendo stata la
suddetta Convenzione aperta alla firma.
Per il Segretario
generale, il Consigliere legale:
Carl-August
Fleischhauer
Organizzazione
delle Nazioni Unite,
New York, 4
febbraio 1985 |