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Corte Ue boccia il reato di clandestinità. Commento del CIR

28 aprile 2011- La Corte di giustizia della Ue ha bocciato la norma italiana che prevede il reato di clandestinità, punendo con la reclusione gli immigrati irregolari. La norma - spiegano i giudici europei - e' in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini. Sugli effetti di tale sentenza, riportiamo il commento del Direttore del CIR Christopher Hein rilasciato a Redattore Sociale.
 

LEGGI L’INTERVISTA DI REDATTORE SOCIALE AL DIRETTORE DEL CIR CHRISTOPHER HEIN

(RED.SOC.) ROMA - "Tutti i tribunali investiti di cause che riguardano il cosiddetto reato di clandestinita' ora dovranno decidere in conformita' a questa sentenza di Lussemburgo. Non

c'e' un automatismo che obbliga il governo italiano a modificare la legge, ne' il rischio di sanzioni da parte della Commissione europea, ma se non cambia si perderanno una valanga di cause". È

quanto ha affermato questa mattina Christopher Hein, Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), commentando la notizia della bocciatura da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo del cosiddetto reato di clandestinità.

"Avevamo gia' espresso la nostra posizione durante il dibattito sul 'pacchetto sicurezza' quando c'era gia' l'approvazione e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea della direttiva sul ritorno. Non era formalmente in vigore allora perche' non erano ancora passati i due anni utili per il

recepimento da parte degli stati membri, ma una precedente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ha stabilito che durante questo periodo gli stati membri non possono fare leggi in contrasto netto con lo spirito di una direttiva gia' approvata e pubblicata".

Il cosiddetto reato di clandestinita' in Italia, inoltre, ha causato anche l'impossibilita' del ritorno volontario assistito per quanti fossero in condizione di irregolarita'.

"L'introduzione del reato dell'ingresso e della permanenza irregolare era evidentemente in contrasto con una impostazione della direttiva sul ritorno che in ogni caso da' precedenza all'opzione del ritorno volontario assistito - spiega Hein -. Non si puo' dare l'opzione del ritorno assistito e allo stesso tempo

aprire un fascicolo penale contro la stessa persona". E fino ad oggi, aggiunge Hein, le conseguenze di tali scelte da parte del governo italiano non sono mancate. "Nella prassi ha avuto delle conseguenze abbastanza gravi. Tant'e' vero che il programma italiano per favorire il ritorno volontario assistito esclude tutti i cittadini di stati terzi in situazione di irregolarita'

sul territorio nazionale". Il ritorno volontario, infatti, "e' un programma innanzitutto destinato a chi non ha alternativa per ottenere un permesso di soggiorno e quindi opta in queste circostanze per il ritorno per evitare la misura coercitiva dell'espulsione e del trattenimento in Centri di identificazione

e espulsione". Quella italiana, conclude Hein, e' una posizione "in contrasto con la direttiva europea" che va risolta, quindi, e le indicazioni per farlo ormai ci sono. "C'e' gia' una giurisprudenza di vari tribunali che hanno affermato che la legge comunitaria ha un rango superiore e quindi il cosiddetto reato di clandestinita' non puo' esistere - spiega Hein -. Siamo molto soddisfatti che adesso anche nella giurisprudenza comunitaria si sia fatta chiarezza su questo contrasto".(www.redattoresociale.it)

Leggi la nota sulla sentenza tratta dal sito-web www.ansa.it

La Corte di giustizia della Ue ha bocciato la norma italiana che prevede il reato di clandestinita', punendo con la reclusione gli immigrati irregolari. La norma - spiegano i giudici europei - e' in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini.

Il caso preso in esame dalla Corte Ue e' quello di Hassen El Dridi, un algerino condannato alla fine del 2010 ad un anno di reclusione dal tribunale di Trento per non aver rispettato l'ordine di espulsione. Secondo la Corte europea di giustizia del Lussemburgo, ''una sanzione penale come quella prevista dalla legislazione italiana puo' compromettere la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali''. Gli Stati membri - si legge nella sentenza - ''non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione, solo perche' un cittadino di un paese terzo, dopo che gli e' stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e il termine impartito con tale ordine e' scaduto, permane in maniera irregolare su detto territorio''. Il giudice nazionale, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurarne la piena efficacia, secondo i giudici Ue, ''dovra' quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria alla direttiva - segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni - e tenere conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri''. Il reato di clandestinita' per gli immigrati irregolari e' stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009 nell'ambito del cosiddetto 'pacchetto sicurezza'.