Corte Ue boccia il
reato di clandestinità. Commento del CIR
28 aprile
2011- La Corte di giustizia della Ue ha bocciato la norma italiana
che prevede il reato di clandestinità, punendo con la reclusione gli
immigrati irregolari. La norma - spiegano i giudici europei - e' in
contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini.
Sugli effetti di tale sentenza, riportiamo il commento del Direttore
del CIR Christopher Hein rilasciato a Redattore Sociale.
LEGGI L’INTERVISTA
DI REDATTORE SOCIALE AL DIRETTORE DEL CIR CHRISTOPHER HEIN
(RED.SOC.)
ROMA - "Tutti i tribunali investiti di cause che riguardano il
cosiddetto reato di clandestinita' ora dovranno decidere in
conformita' a questa sentenza di Lussemburgo. Non
c'e' un automatismo che obbliga il governo italiano a modificare la
legge, ne' il rischio di sanzioni da parte della Commissione
europea, ma se non cambia si perderanno una valanga di cause". È
quanto ha affermato questa mattina Christopher Hein, Direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), commentando la notizia
della bocciatura da parte della Corte di giustizia dell'Unione
europea di Lussemburgo del cosiddetto reato di clandestinità.
"Avevamo gia' espresso la nostra posizione durante il dibattito sul
'pacchetto sicurezza' quando c'era gia' l'approvazione e la
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea della
direttiva sul ritorno. Non era formalmente in vigore allora perche'
non erano ancora passati i due anni utili per il
recepimento da parte degli stati membri, ma una precedente
giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ha stabilito che durante
questo periodo gli stati membri non possono fare leggi in contrasto
netto con lo spirito di una direttiva gia' approvata e pubblicata".
Il
cosiddetto reato di clandestinita' in Italia, inoltre, ha causato
anche l'impossibilita' del ritorno volontario assistito per quanti
fossero in condizione di irregolarita'.
"L'introduzione del reato dell'ingresso e della permanenza
irregolare era evidentemente in contrasto con una impostazione della
direttiva sul ritorno che in ogni caso da' precedenza all'opzione
del ritorno volontario assistito - spiega Hein -. Non si puo' dare
l'opzione del ritorno assistito e allo stesso tempo
aprire un fascicolo penale contro la stessa persona". E fino ad
oggi, aggiunge Hein, le conseguenze di tali scelte da parte del
governo italiano non sono mancate. "Nella prassi ha avuto delle
conseguenze abbastanza gravi. Tant'e' vero che il programma italiano
per favorire il ritorno volontario assistito esclude tutti i
cittadini di stati terzi in situazione di irregolarita'
sul
territorio nazionale". Il ritorno volontario, infatti, "e' un
programma innanzitutto destinato a chi non ha alternativa per
ottenere un permesso di soggiorno e quindi opta in queste
circostanze per il ritorno per evitare la misura coercitiva
dell'espulsione e del trattenimento in Centri di identificazione
e espulsione".
Quella italiana, conclude Hein, e' una posizione "in contrasto con
la direttiva europea" che va risolta, quindi, e le indicazioni per
farlo ormai ci sono. "C'e' gia' una giurisprudenza di vari tribunali
che hanno affermato che la legge comunitaria ha un rango superiore e
quindi il cosiddetto reato di clandestinita' non puo' esistere -
spiega Hein -. Siamo molto soddisfatti che adesso anche nella
giurisprudenza comunitaria si sia fatta chiarezza su questo
contrasto".(www.redattoresociale.it)
Leggi la nota
sulla sentenza tratta dal sito-web
www.ansa.it
La Corte di giustizia
della Ue ha bocciato la norma italiana che prevede il reato di
clandestinita', punendo con la reclusione gli immigrati irregolari.
La norma - spiegano i giudici europei - e' in contrasto con la
direttiva europea sui rimpatri dei clandestini.
Il caso preso in esame
dalla Corte Ue e' quello di Hassen El Dridi, un algerino condannato
alla fine del 2010 ad un anno di reclusione dal tribunale di Trento
per non aver rispettato l'ordine di espulsione. Secondo la Corte
europea di giustizia del Lussemburgo, ''una sanzione penale come
quella prevista dalla legislazione italiana puo' compromettere la
realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di
allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti
fondamentali''. Gli Stati membri - si legge nella sentenza - ''non
possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure
coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una
pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in
discussione, solo perche' un cittadino di un paese terzo, dopo che
gli e' stato notificato un ordine di lasciare il territorio
nazionale e il termine impartito con tale ordine e' scaduto, permane
in maniera irregolare su detto territorio''. Il giudice nazionale,
incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell'Unione e di
assicurarne la piena efficacia, secondo i giudici Ue, ''dovra'
quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria alla
direttiva - segnatamente, la disposizione che prevede la pena della
reclusione da uno a quattro anni - e tenere conto del principio
dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite, che fa parte
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri''. Il reato
di clandestinita' per gli immigrati irregolari e' stato introdotto
nell'ordinamento italiano nel 2009 nell'ambito del cosiddetto
'pacchetto sicurezza'.
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