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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Cosa sono le Commissioni territoriali e la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato?

 

La nuova normativa introdotta dalla Legge 189/2002 e dal relativo Regolamento di attuazione n 303/2002, prevede, fra le novità, il decentramento decisionale attraverso l’istituzione delle Commissioni territoriali che si occupano di valutare le istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Queste Commissioni sono presiedute da un funzionario prefettizio, composte da un funzionario della Questura, un rappresentante dell’Ente Territoriale nominato dalla Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, e da un rappresentante dell’ACNUR[1].

Le Commissioni sono istituite presso le Prefetture – Uffici territoriali del governo di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani .

La Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ora Commissione Nazionale per il diritto di asilo, ha compiti di coordinamento e di indirizzo per le Commissioni territoriali; è competente per l’organizzazione di corsi di formazione, per il monitoraggio dei flussi dei richiedenti asilo e ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazioni di status concessi [2].
 

[1]  Cfr art. 1 quater L.  39/90, cosi come modificato dalla l. 189/02

[2] Cfr art. 1 quinquies, co 2, l. 39/90