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la procedura per l'esame della domanda di protezione
internazionale
il questore, appena
ricevuta l’istanza di protezione internazionale, provvede alla
trasmissione degli atti alla commissione territoriale competente.
la commissione
territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro 30
giorni dal ricevimento della domanda e adotta la decisione entro i 3
giorni feriali successivi (art. 27, d. lgs. 25/08).
qualora la commissione
territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi
elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di
cui sopra, informa del ritardo il richiedente e la questura
competente.
casi di esame prioritario
la commissione
territoriale competente, ricevuta la domanda di protezione trasmessa
dalla questura, esamina la stessa in via prioritaria (art. 28
d. lgs. 25/08), quando:
a) la domanda è
palesemente fondata;
b) la domanda è
presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone
vulnerabili indicate dall’art. 8 del d. lgs. 140/2005, in
particolare minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per
le quali è stato accertato che hanno subito tortura, stupri o altre
forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale;
c) la domanda è stata
presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti
l’accoglienza in un centro d’accoglienza per richiedenti asilo (
cosiddetti "centri cara" ) o il trattenimento in un centro
d’identificazione ed espulsione (cie) ai sensi degli artt. 20 e 21
del d. lgs. 25/08, fatto salvo il caso in cui l’accoglienza sia
stata disposta per verificare o accertare l’identità del
richiedente.
nei soli casi previsti
dall’art. 21, ossia nelle ipotesi di trattenimento in un centro di
identificazione ed espulsione, la commissione territoriale provvede
all’audizione entro 7 giorni dalla ricezione della domanda da parte
della questura e adotta la decisione entro i successivi 2 giorni.
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