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testo in vigore dal: 4-4-2007
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004, che ha delegato
all'articolo 1, commi 1 e 3, il Governo a recepire la citata
direttiva 2003/110/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B
della medesima legge;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
1.
Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorità
competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza
scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le
disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio,
del 25 novembre 2003.
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti
dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati,
del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722,
dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e
di libertà fondamentali, nonché dalle Convenzioni internazionali in
materia di estradizione.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino di un Paese terzo»: ogni persona che non ha la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della
Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che esegue una
decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che
richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui aeroporto deve
aver luogo il transito;
d) «componenti della scorta»: ogni persona dello Stato membro
richiedente che é incaricata di accompagnare il cittadino di un
Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli
interpreti;
e) «transito per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di un
aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese
terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini
dell'espulsione per via aerea.
Art. 3.
Autorità centrale
1.
Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza -
Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere,
di seguito denominata: «Direzione centrale», é competente a ricevere
ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
Art. 4.
Richiesta di transito per via aerea
1.
Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un
cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente
possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di
destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorità centrale
individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito
per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma
parte integrante del presente decreto, previo accertamento della
mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri
Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione.
La richiesta di transito per via aerea non é, in linea di massima,
presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende
necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro
richiesto.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la
richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorità
centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione
centrale può essere rifiutata se:
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla
libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attività illecite, nonché destinatario
di provvedimenti restrittivi della libertà personale, fermo restando
quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli
obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di
estradizione;
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla
riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato
richiedente;
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio
nazionale;
d) l'assistenza non può essere fornita al momento della richiesta;
e) il cittadino di un Paese terzo é considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale
comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa
data, quanto più vicina possibile a quella richiesta, per
l'effettuazione del transito, sempreché siano soddisfatte le altre
condizioni per l'autorizzazione al transito.
4. L'autorizzazione al transito per via aerea già rilasciata può
essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti
ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero
giustificato il rifiuto.
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla
competente autorità dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o
ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilità per
qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la
propria decisione.
6. Il transito per via aerea non é richiesto né é autorizzato se il
cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di
destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o
la pena di morte ovvero rischia la vita o la libertà a causa della
sua razza, religione, nazionalità, del suo orientamento sessuale,
delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un
genere o ad un determinato gruppo sociale.
Art. 5.
Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea
1.
La richiesta di transito per via aerea é presentata per iscritto
alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e
contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare
urgenza, debitamente motivati, tale termine può essere più breve.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato
richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due
giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine più breve
di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione
può essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto
ore.
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga
entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate,
trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da
parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma
sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o
multilaterali.
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea
di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi
segnalati dallo Stato richiedente.
Art. 6.
Misure di assistenza
1.
La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel
rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea
ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più
breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore,
avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti.
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione
vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe
consultazioni reciproche con l'Autorità centrale richiedente,
stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie
dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo
e in particolare:
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e
l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo
di connessione;
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per
i componenti della scorta;
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti
di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorità
richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un
Paese terzo dal territorio dello Stato;
e) la comunicazione all'Autorità richiedente di eventuali incidenti
gravi verificatisi durante il transito.
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai
componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.
4. Qualora le modalità del transito lo richiedano, e per il tempo
strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo é collocato,
in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica
sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile
aeroportuale.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non
sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel
termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e
consultazione con l'autorità richiedente, assume tutte le misure
necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che
devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto
ore.
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3,
nonché ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di
sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello
Stato richiedente.
Art. 7.
Obbligo di riammissione
1.
Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale
ha presentato richiesta di transito per via aerea, é riammesso sul
territorio nazionale qualora:
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o
ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione,
dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di
transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di
connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine
le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese
terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di
destinazione.
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un
cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione
centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello
stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio
di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8.
Obblighi e poteri della scorta
1.
Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della
scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano
armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire
l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale
ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione
del transito.
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei
componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la
necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate per
impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni
a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto
della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale
necessità non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o
che prestano le misure di assistenza.
Art. 9.
Norma finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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