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DIRITTO D’ASILO,
DIRETTIVA COMUNITARIA SUL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI
RIFUGIATO IN VIGORE DAL 19 GENNAIO
IL COMMENTO DEL
DIRETTORE DEL CIR
7 gennaio 2008 - Entreranno in vigore il 19
gennaio 2008 le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di
rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria. E'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008- come
si legge sul sito del Ministero dell’Interno- il
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
Il Direttore del CIR Christopher Hein ha rilasciato
un commento sul decreto che entrerà in vigore il prossimo 19 gennaio
2008 e sul decreto sulle procedure d’asilo (la 2005/85/CE),
anch’esso approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora non
entrato in vigore.
Nella prima parte
leggerete un commento generale sulle novità introdotte dai due
decreti, nella seconda parte un giudizio più specifico sul decreto
di attuazione della direttiva 2004/83/CE.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in forma definitiva il
Decreto legislativo sulle procedure di asilo (di seguito: D.L.
Procedure) nonché il Decreto legislativo sull’attribuzione della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale e sul contenuto della protezione
internazionale (di seguito: D.L. Qualifica). Ambedue i D.L.
rappresentano l’attuazione delle due Direttive U.E. sulle medesime
materie.
L’insieme di questi decreti configura l’essenza della normativa sul
diritto di asilo in Italia. I complessivi 75 articoli costituiscono
la più importante riforma legislativa sull’asilo dalla Legge
Martelli del 1990.
La valutazione generale di questa riforma da parte del CIR non può
non essere positiva, nonostante una serie di elementi critici.
Dall’entrata in vigore i richiedenti asilo e i rifugiati in Italia
incontreranno un livello più elevato di protezione, di garanzie e di
certezze di diritto.
Troviamo in questa riforma, stimolata dalla normativa europea, molti
aspetti per i quali ci siamo battuti per anni, spesso insieme all’UNHCR
e ad altre organizzazioni, tanto in Italia quanto in Europa.
Troviamo molti aspetti contenuti nella nostra proposta per una legge
organica sul diritto di asilo.
Il CIR ha seguito molto da vicino durante gli ultimi 12 mesi
l’elaborazione dei decreti da parte del Ministero dell’Interno,
nonché il dibattito sul parere da parte delle Commissioni
parlamentari. Insieme ai componenti del “Tavolo Asilo” e quindi
anche dell’UNHCR abbiamo costantemente formulato proposte di
miglioramento ai testi, e abbiamo partecipato a più di 10 riunioni
con il Ministero dell’Interno, a livello politico, nonché
amministrativo e con i Parlamentari.
In questo lungo percorso siamo riusciti ad apportare delle modifiche
molto significative rispetto alle bozze iniziali dei decreti. I
nostri parametri guida in questo percorso sono stati: la proposta di
legge organica del CIR – a sua volta frutto di lunghi dibattiti
all’interno della nostra organizzazione, incluso quello all’interno
del Comitato Direttivo, della Presidenza, nonché di consultazioni
esterne; il documento congiunto del “Tavolo Asilo” del giugno 2006;
le posizioni elaborate dal Consiglio Europeo per i Rifugiati ed
Esuli (ECRE).
La valutazione complessivamente positiva deriva anche dal fatto che
il punto di partenza, ovvero le Direttive U. E., ed in particolare
la Direttiva sulle procedure d’asilo, sono assai restrittive.
Una trasposizione in normativa nazionale con l’utilizzo, in
direzione restrittiva, delle tante clausole non vincolanti o di
deroga, avrebbe potuto costituire un pericoloso passo indietro, una
diminuzione degli standard di protezione fin qui applicate in
Italia. E anche il contesto europeo, le trasposizioni fin qui
compiute in molti altri Stati dell’Unione, non erano e non sono
incoraggianti. Bisogna constatare che il Governo Italiano,
ascoltando le voci della società civile, ha saputo, grosso modo,
utilizzare i margini posti dalla normativa europea sulle procedure
nel modo migliore, nel modo di elevare gli standard ed il livello di
garanzie dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
L’ultima riforma del diritto di asilo in Italia, introdotta dalla
Legge Bossi/Fini del 2002 e del D.P.R. del settembre 2004, entrato
in vigore dall’aprile 2005, aveva costituito in larga misura una
restrizione delle garanzie e dei diritti: il trattenimento della
maggior parte dei richiedenti asilo in centri di identificazione;
l’introduzione di una procedura semplificata per i trattenuti;
l’abolizione dei ricorsi effettivi al tribunale, e così via.
Tuttavia, alcune misure significative e positive della Legge
Bossi/Fini vengono mantenute e sviluppate nella presente riforma: il
decentramento delle istanze decisionali attraverso l’istituzione di
Commissioni territoriali; la costituzione di un organo di
coordinamento attraverso la Commissione Nazionale Asilo;
l’istituzione di un sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) e di un fondo nazionale asilo.
Per quanto concerne il
D.L. Qualifica, il testo rispecchia largamente quello della
Direttiva europea, già a suo tempo considerata molto più positiva
che la Direttiva Procedure.
Tra gli aspetti più
innovativi, segnaliamo:
2.1
Regole per l’esame della richiesta di asilo
(che d’ora in poi si
chiama “richiesta di protezione internazionale”), che includono
a.
la raccolta e la
valutazione delle informazioni sul paese di origine
b.
l’esame anche in assenza
di documentazione di supporto alle dichiarazioni del richiedente
c.
la valutazione delle
circostanze “sur place” ovvero sorte dopo aver lasciato il paese di
origine che possono rendere necessaria la protezione internazionale
2.2 Definizione
dei termini “protezione” e “persecuzione”,
inclusa la definizione
degli “agenti di persecuzione” – non solo lo Stato – nonché dei 5
motivi di persecuzione elencati nella Convenzione di Ginevra (razza;
religione; nazionalità; particolare gruppo sociale; opinione
politica)
2.3 Definizione
della Protezione sussidiaria,
e quindi del “danno
grave” che il richiedente potrebbe subire nel paese di origine,
comunque senza essere oggetto di persecuzioni ai sensi della
Convenzione di Ginevra.
Ci preme sottolineare
che la Protezione sussidiaria non è equipollente alla “protezione
umanitaria” così come viene interpretata e applicata in Italia.
Molti richiedenti ai quali viene attualmente negato lo status di
rifugiato ma riconosciuta la protezione umanitaria dovrebbero in
futuro essere riconosciuti rifugiati o, in altri casi, ricevere un
permesso di soggiorno per motivi umanitari ex Articolo 5(6) T.U.
Immigrazione, oppure, a richiesta, l’asilo costituzionale.
La protezione
sussidiaria contempla solamente 3 circostanze:
a.
condanna a morte
b.
tortura o altra forma di
pena o trattamento inumano o degradante
c.
minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di
conflitto armato.
Questo elenco di
motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, contenuto
nella Direttiva U. E., è esaustivo e non dà spazio a deroghe e
modifiche nel corso della trasposizione in legge nazionale.
La clausola di
transizione prevede comunque che gli attuali titolari di protezione
umanitaria beneficeranno a tutti gli effetti della protezione
sussidiaria. Il rinnovo del permesso del loro permesso di soggiorno
avrà quindi durata triennale. Possono richiedere il ricongiungimento
familiare.
2.4
Diritti dei rifugiati
Innovativi sono in
particolare i seguenti elementi:
a.
durata del permesso di
soggiorno di 5 anni, rinnovabile
b.
durata del documento di
viaggio di 5 anni, rinnovabile
c.
l’accesso al pubblico
impiego, con le modalità previste per i cittadini comunitari
2.5
Diritti dei beneficiari della protezione
sussidiaria
a.
durata del permesso di
soggiorno di 3 anni
b.
rinnovo previa verifica
della permanenza delle condizioni che hanno consentito il
riconoscimento della protezione sussidiaria (non viene specificato
chi fa la verifica – si suppone la C.T.)
c.
convertibilità del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro
d.
rilascio di un titolo di
viaggio per stranieri, quando sussistono fondate ragioni che non
consentono di chiedere il passaporto al consolato del paese di
origine
e.
diritto al lavoro
subordinato e autonomo e all’iscrizione agli albi professionali in
condizioni di parità con il cittadino italiano.
f.
Diritto al
ricongiungimento familiare, alle condizioni previste per
l’immigrato, ma con facilitazioni in quanto all’accertamento della
parentela, in parità, sotto questo aspetto, con i rifugiati
Purtroppo, la
richiesta del CIR – peraltro contenuto nella nostra proposta di
legge – di garantire l’equiparazione con il rifugiato anche in
quanto alle condizioni per esercitare il diritto di ricongiungimento
familiare non è stata accolta, per motivi di spesa pubblica.
In questo breve
riepilogo degli elementi salienti della riforma non abbiamo
contemplato aspetti importanti e largamente discussi nelle riunioni
del Tavolo Asilo con Governo e Parlamento, quali: composizione delle
C.T. e della Commissione Nazionale Asilo; clausole e procedure per
la revoca e la cessazione della protezione internazionale; clausole
di esclusione; trattamento delle richieste d’asilo da parte di
minori non accompagnati.
Il rapporto tra la
riforma attuale e la necessità di arrivare comunque ad una legge
organica sull’asilo sarà oggetto di un’altra nostra comunicazione.
La discussione di questo tema è iniziata durante l’ultima riunione
del Comitato Direttivo del CIR, del 30.10 u.s.
Qui vogliamo limitarci
a solo tre considerazioni:
1.
L’articolo 10 terzo
comma della Costituzione italiana non viene in alcun modo richiamato
nei due decreti legislativi. Rimane quindi la facoltà di richiedere
il riconoscimento dell’asilo costituzionale al tribunale civile.
L’attuazione del dettato costituzionale rimane tuttora irrisolta.
2.
L’articolo 1 del D.L.
Procedure precisa che il decreto stabilisce le procedure per l’esame
delle domande presentate nel territorio nazionale, lasciando
aperta la questione di domande presentate fuori dal territorio
nazionale.
3.
Il D.L. Qualifica,
all’art. 29(2) include una generica menzione delle esigenze relative
all’integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in
particolare dei rifugiati, senza stabilire nuove regole e senza
stanziamento di un fondo specifico a tale scopo.
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