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Art. 2:
1.
Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione.
2.
Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
altra limitazione di sovranità.
Art.13:
1.
Ogni individuo ha
diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.
2.
Ogni individuo ha
diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Art.14:
1.
Ogni individuo ha il
diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2.
Questo diritto non potrà
essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Art.15:
1.
Ogni individuo ha
diritto ad una cittadinanza.
2.
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza. |