| DIRETTIVA
RIMPATRI, SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO
15 gennaio 2011- in
base all'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE in materia di
rimpatri in una sentenza del Tribunale di Torino viene assolto uno
straniero dal reato di cui all'art. 14, co. 5
Quater del Decreto Leg.vo 286/98. Questa la sintesi fatta dal CIR
sulla sentenza: la questione riguarda un cittadino peruviano tratto
in arresto il 3/01/2011, imputato del reato di cui all'art 14 co 5
quater del TU 286/98, per essersi trattenuto senza giustificato
motivo nel territorio dello Stato in ‘violazione’dell'ordine
impartito dal questore di Torino ai sensi del comma 5 ter, essendosi
già reso inottemperante a precedente ordine di allontanamento nel
luglio 2010.
Il giudice osserva che:
1) è d'obbligo verificare l'impatto sulla fattispecie contestata
all'imputato della c.d. "direttiva rimpatri" con impegno degli Stati
membri di adeguare i rispettivi ordinamenti interni entro il
24/12/2010. Poichè il termine è decorso e la normativa in materia è
invariata ci si domanda:
-
se la disciplina italiana in materia di espulsioni sia conforme alla
normativa stessa;
-
in caso contrario, se la direttiva - per la parte che interessa -
sia self-executing ed in caso positivo quale sia la sorte
dell'incriminazione in oggetto dal 25/12/2010.
La direttiva, dice il giudice, privilegia (salvo ragioni di ordine
contrario) il rimpatrio volontario dello straniero da attuare
mediante notifica all'interessato di una decisione di rimpatrio con
termini prestabiliti, salvo eccezioni.
Se l'interessato non si è allontanato volontariamente, lo Stato ha
facoltà di procedere coattivamente al rimpatrio.
Se l'allontanamento coattivo non si riesce ad eseguire
immediatamente o non si possano mettere in atto altre misure
sufficienti e meno coercitive, si può disporre il trattenimento
dello straniero (durata più breve possibile e mantenuto solo per il
tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di
rimpatrio).
Dal raffronto delle due discipline (TU e direttiva) emergono
contrasti:
1) TU contempla: espulsione coattiva immediata e trattenimento dello
straniero come unica misura coercitiva vs Direttiva
che privilegia ed incentiva la partenza volontaria dello straniero
irregolare imponendo alle autorità termini per poterlo fare e
concepisce il trattenimento come ultima "ratio".
2) il contrasto tra le due norme si estende al settore penale:
-
l'ordinamento italiano sanziona penalmente la fattispecie
dell'inosservanza del primo ordine di allontanamento e di
quello reiterato, mentre la direttiva prevede il ricorso alle misure
coercitive ed in extrema ratio come trattenimento nel CIE per
un max di 18 mesi e con le garanzie previste. Quindi applicando le
norme penali in oggetto si violano le garanzie imposte dalla
direttiva a tutela della libertà personale del destinatario di un
provvedimento di rimpatrio e che non lo abbia osservato, ricorrendo
ad una misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente
più estesa di quella prevista dalla direttiva.
Poichè alla luce della giurisprudenza, il diritto dell'Unione
Europea ha uno "status" di primazia rispetto al diritto nazionale,
il compito del giudice è di dare applicazione alle fonti UE dotate
di effetto diretto, nonchè applicare il diritto nazionale in modo
conforme alla lettera ed agli scopi del diritto dell'Unione,
all'occorrenza non applicando le norme interne con esso
incompatibili.
Conclusioni:
Poichè è inutilmente scaduto il termine riservato allo Stato
italiano per attuare la direttiva si prende atto che:
1) la direttiva è estremamente precisa nell'indicare presupposti,
modalità esecutive e termini massimi di compressione della libertà
personale dello straniero soggetto a rimpatrio sulle quali lo Stato
può intervenire senza però poter configurare in senso peggiorativo
il quadro della detenzione previsto dalla direttiva;
2) dalla sua applicazione discendono effetti giuridici favorevoli
all'individuo sulla libertà personale, che invece viene compressa
dalle vigenti norme nazionali incriminatrici in materia di
espulsione
La norma incriminatrice contestata in rubrica deve quindi essere
disapplicata dal giudice.
Il reato contestato all'imputato ha carattere permanente e la
condotta conforme alla fattispecie dell'art 14 co 5 ter TU è cessata
il 25/12/2010, dal momento che da tale data non è più applicabile
alla fattispecie in esame per contrasto con norme della direttiva
comunitaria dotate di effetto diretto.
Non c'è però abrogazione implicita della norma: la norma
interna rimane in vigore nell'ordinamento e troverà applicazione in
tutti i casi non coperti dalla norma comunitaria nonchè nell'ipotesi
in cui la norma comunitaria venga abrogata.
Il giudice sul punto auspica un intervento del legislatore.
In base all'art 2 co 2 del c.p. "nessuno può essere punito per un
fatto che secondo la legge posteriore, non costituisce reato"
L'imputato viene quindi assolto per effetto del prevalere delle
norme della direttiva comunitaria ad effetto diretto, vigente in
Italia dal 25/12/2010, alla fattispecie in esame non è più
applicabile la norma interna di cui all'art 14 co 5 quater 286/98.
Vedi anche:
http://www.cir-onlus.org/Rimpatrio%20volontario%20commento%20del%20CIR.htm.
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