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Editoriale del Direttore del CIR
Christopher Hein: “Quale protezione per i profughi dal nord Africa?”
30
dicembre 2011- Chiudiamo il 2011 con un editoriale scritto dal
Direttore del CIR Christopher Hein sul tema “Quale protezione per i
profughi dal nord Africa?”, dedicato alle persone, di nazionalità
non libica, che sono arrivate in Italia dalla Libia dal febbraio
2011.
Si
tratta di persone che hanno dovuto fuggire dalla Libia non solo a
causa del conflitto, ma anche a causa di un’ondata razzista che ha
colpito innanzitutto persone provenienti dall’Africa sub-sahariana.
Ci
sembra, una volta tanto, che si possa parlare di “profughi”.
In
Italia molte tra queste persone si sono trovate ad essere
richiedenti asilo senza aver ottenuto una vera informazione su ciò
che questa condizione implica e senza avere altra alternativa.
Riteniamo che un punto di accordo tra tutti è che
queste perone non dovrebbero essere espulse dall’Italia dopo il
diniego alla loro richiesta di protezione ed in assenza di un
ricorso.
Bisogna quindi trovare soluzioni che rispecchino, da un lato,
il fatto che molti non necessitano di protezione internazionale
come rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria e,
dall’altro, prendano in giusta considerazione lo loro condizione di
“profughi”. Molte di queste persone prima della fuga dalla Libia e
dell’arrivo in Italia erano - anche da molti anni - lavoratori
immigrati in Libia e facevano parte di una popolazione di circa
1.500.000 persone di lavoratori stranieri presenti in Libia fino a
gennaio 2011.
La
soluzione più logica appare quindi quella di facilitare il loro
ritorno – naturalmente volontario – in Libia, una volta che la
situazione si sia stabilizzata e che vi siano sufficienti garanzie
per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori migranti in
Libia. Nel frattempo devono comunque avere un soggiorno regolare in
Italia per una durata che inizialmente può essere stimata in 6 mesi.
La base giuridica più consona appare quella dell’Articolo 20 T.U.
Immigrazione già applicato nei confronti dei tunisini arrivati prima
del 5 aprile 2011.
Tale permesso di soggiorno per protezione temporanea naturalmente
consente la conversione in permesso per attività lavorative a
fronte di una concreta offerta di lavoro in Italia e include quindi
una seconda opzione.
Dal punto di vista amministrativo questa soluzione non richiederebbe
l’annullamento delle decisioni negative prese dalle Commissioni
Territoriali, bensì un decreto governativo di attivazione
dell’Articolo 20 T.U. Immigrazione in favore di tutti coloro che
sono arrivati dalla Libia e non sono cittadini libici, e non hanno
ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, né la
protezione umanitaria ex Articolo 32 (3) del D.lgs. 25/2008. Rimane
in ogni caso la possibilità del ricorso giurisdizionale, anche per
mancata o insufficiente motivazione circa la sussistenza dei
presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario a
seguito di recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (vedi in
particolare CASS. Sez. Un., Ord. n. 19393/2009)
Un’altra soluzione sarebbe quella di un vero programma di
rimpatrio volontario assistito con un incentivo che dovrà
largamente superare l’attuale contributo di 200 Euro per persona.
Tutte le persone in questione dovranno essere informate su questa
opzione attraverso: la rete di accoglienza della Protezione Civile;
tutti i servizi di orientamento legale,; nonché la rete NIRVA.
Le
soluzioni sopra esposte implicano la sospensione di provvedimenti di
espulsione o di altre misure coercitive dopo la notifica della
decisione negativa da parte delle Commissioni Territoriali.
Nel combinato delle 3 opzioni si evidenzia che comunque sarebbe
garantito a tutti un permesso di soggiorno per protezione
temporanea per un periodo minimo di 6 mesi dalla data della
notifica.
In
altri termini, si richiede un intervento politico che non
riguarda le procedure per la protezione internazionale e
l’orientamento della Commissione Nazionale Asilo e delle Commissioni
Territoriali. Infatti, riteniamo molto rischioso chiedere “direttive
del Ministero dell’Interno alle Commissioni Territoriali” quando
abbiamo insistito per anni sulla piena autonomia decisionale delle
Commissioni.
Sottoporre il potere decisionale delle Commissioni ad un diktat del
Governo potrebbe avere conseguenze disastrose per il sistema asilo.
Ci
chiediamo inoltre: cosa succederà alla scadenza di un permesso di
soggiorno umanitario ex Articolo 19 T.U. quando presumibilmente non
ci sarà più motivo di considerare l’impossibilità di ritorno né nel
paese di origine, né nel paese di provenienza, la Libia?
Per questo ci sembra importante che, da subito, si delineino le
varie possibili soluzioni che permettano una risposta sostenibile
anche a più lunga scadenza.
Ecco, in sintesi, le proposte formulate dal CIR:
Ø
Si
proceda al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione temporanea a tutti gli stranieri di nazionalità non
libica che sono fuggiti dalla Libia;
Ø
Prefetture, Questure e polizia di frontiera non dispongano né
eseguano provvedimenti di respingimento o di espulsione nei
confronti di tutte le persone arrivate in Italia dalla Libia,
dall’Egitto o dalla Tunisia garantendo loro, su richiesta, l’accesso
alla procedura di asilo, conformemente alla normativa vigente;
Ø
le
Commissioni territoriali di riconoscimento della protezione
internazionale, qualora rigettino le domande individuali di
protezione internazionale presentate da costoro, si avvalgano della
facoltà prevista dalle norme vigenti di chiedere ai Questori il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in presenza
di seri motivi di carattere umanitario;
Ø
si
istituisca un programma di ritorno volontario assistito in Libia e
si prendano accordi con il Governo transitorio libico per
l’attivazione di tale programma sulla base di garanzie per il
rispetto dei diritti dei lavoratori migranti in Libia;
Ø
si
modifichi l’attuale programma di rimpatrio volontario assistito
assicurando un sostegno economico significativo a chi opta per
questa soluzione nonché, ove possibile, misure di reinserimento nel
paese di origine.
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