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Editoriale del Direttore del CIR Christopher Hein: “Quale protezione per i profughi dal nord Africa?”

 

 

30 dicembre 2011- Chiudiamo il 2011 con un editoriale scritto dal Direttore del CIR Christopher Hein sul tema  “Quale protezione per i profughi dal nord Africa?”, dedicato alle persone, di nazionalità non libica, che sono arrivate in Italia dalla Libia dal febbraio 2011.

 

Si tratta di persone che hanno dovuto fuggire dalla Libia non solo a causa del conflitto, ma anche a causa di un’ondata razzista che ha colpito innanzitutto persone provenienti dall’Africa sub-sahariana.

 

Ci sembra, una volta tanto, che si possa parlare di “profughi”.

In Italia molte tra queste persone si sono trovate ad essere richiedenti asilo senza aver ottenuto una vera informazione su ciò che questa condizione implica e senza avere altra alternativa.

 

Riteniamo che un punto di accordo tra tutti è che queste perone non dovrebbero essere espulse dall’Italia dopo il diniego alla loro richiesta di protezione ed in assenza di un ricorso.

Bisogna quindi trovare soluzioni che rispecchino, da un lato, il fatto che molti  non necessitano di protezione internazionale come rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria e, dall’altro, prendano in giusta considerazione lo loro condizione di “profughi”. Molte di queste persone prima della fuga dalla Libia e dell’arrivo in Italia erano - anche da molti anni - lavoratori immigrati in Libia e facevano parte di una popolazione di circa 1.500.000 persone di lavoratori stranieri presenti in Libia fino a gennaio 2011.

 

La soluzione più logica appare quindi quella di facilitare il loro ritorno – naturalmente volontario – in Libia, una volta che la situazione si sia stabilizzata e che vi siano sufficienti garanzie per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori migranti in Libia. Nel frattempo devono comunque avere un soggiorno regolare in Italia per una durata che inizialmente può essere stimata in 6 mesi. La base giuridica più consona appare quella dell’Articolo 20 T.U. Immigrazione già applicato nei confronti dei tunisini arrivati prima del 5 aprile 2011.

Tale permesso di soggiorno per protezione temporanea naturalmente consente la conversione in permesso per attività lavorative a fronte di una concreta  offerta di lavoro in Italia e include quindi una seconda opzione.

Dal punto di vista amministrativo questa soluzione non richiederebbe l’annullamento delle decisioni negative prese dalle Commissioni Territoriali, bensì un decreto governativo di attivazione dell’Articolo 20 T.U. Immigrazione in favore di tutti coloro che sono arrivati dalla Libia e non sono cittadini libici, e non hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, né la protezione umanitaria ex Articolo 32 (3) del D.lgs. 25/2008. Rimane in ogni caso la possibilità del ricorso giurisdizionale, anche per mancata o insufficiente motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario a seguito di recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (vedi in particolare CASS. Sez. Un., Ord. n. 19393/2009)

 

Un’altra soluzione sarebbe quella di un vero programma di rimpatrio volontario assistito con un incentivo che dovrà largamente superare l’attuale contributo di 200 Euro per persona.

 

Tutte le persone in questione dovranno essere informate su questa opzione attraverso: la rete di accoglienza della Protezione Civile; tutti i servizi di orientamento legale,; nonché la rete NIRVA.

Le soluzioni sopra esposte implicano la sospensione di provvedimenti di espulsione o di altre misure coercitive dopo la notifica della decisione negativa da parte delle Commissioni Territoriali.

 

Nel combinato delle 3 opzioni si evidenzia che comunque sarebbe garantito  a tutti un permesso di soggiorno per protezione temporanea per un periodo minimo di 6 mesi dalla data della notifica.

In altri termini, si richiede un intervento politico che non riguarda le procedure per la protezione internazionale e l’orientamento della Commissione Nazionale Asilo e delle Commissioni Territoriali. Infatti, riteniamo molto rischioso chiedere “direttive del Ministero dell’Interno alle Commissioni Territoriali” quando abbiamo insistito per anni sulla piena autonomia decisionale delle Commissioni.

Sottoporre il potere decisionale delle Commissioni ad un diktat del Governo potrebbe avere conseguenze disastrose per il sistema asilo.

 

Ci chiediamo inoltre: cosa succederà alla scadenza di un permesso di soggiorno umanitario  ex Articolo 19 T.U. quando presumibilmente non ci sarà più motivo di considerare l’impossibilità di ritorno né nel paese di origine, né nel paese di provenienza, la Libia?

Per questo ci sembra importante che, da subito, si delineino le varie possibili soluzioni che permettano una risposta sostenibile anche a più lunga scadenza.

 

Ecco, in sintesi, le proposte formulate dal CIR:

 

Ø    Si proceda al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea a tutti gli stranieri di nazionalità non libica che sono fuggiti dalla Libia;

 

Ø    Prefetture, Questure e polizia di frontiera non dispongano né eseguano provvedimenti di respingimento o di espulsione nei confronti di tutte le persone arrivate in Italia dalla Libia, dall’Egitto o dalla Tunisia garantendo loro, su richiesta, l’accesso alla procedura di asilo, conformemente alla normativa vigente;

 

Ø    le Commissioni territoriali di riconoscimento della protezione internazionale, qualora rigettino le domande individuali di protezione internazionale presentate da costoro, si avvalgano della facoltà prevista dalle norme vigenti di chiedere ai Questori il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in presenza di seri motivi di carattere umanitario;

 

Ø    si istituisca un programma di ritorno volontario assistito in Libia e si prendano accordi con il Governo transitorio libico per l’attivazione di tale programma sulla base di garanzie per il rispetto dei diritti dei lavoratori migranti in Libia;

 

Ø    si modifichi l’attuale programma di rimpatrio volontario assistito assicurando un sostegno economico significativo a chi opta per questa soluzione nonché, ove possibile, misure di reinserimento nel paese di origine.