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Giurisprudenza EUROPEA

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE

 

Protezione sussidiaria

 

Sentenza 17 febbraio 2009:

 il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente a causa di elementi propri della sua situazione, nel Paese di origine. Il grado di violenza indiscriminata nel Paese di origine può eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali

 

 

Ricongiungimento familiare

 

Sentenza 25 luglio 2008:

La sentenza della CGCE del 25/07/2008, procedimento C-127/08, fornisce l’interpretazione ufficiale, vincolante per tutti gli Stati dell’Ue, della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. In base alla sentenza, se un cittadino comunitario si stabilisce in altro Paese dell’Unione, i suoi familiari conviventi hanno diritto ad un titolo di soggiorno: a) se lo accompagnano, lo raggiungono ovvero già vivevano in quello Stato; b) anche se irregolari o clandestini; c) anche se sono divenuti familiari - per esempio con il matrimonio - del cittadino comunitario dopo il suo ingresso nello Stato Ue diverso dal proprio.

 

 CORTE EUROPEA DEI  DIRITTI DELL’UOMO

 

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”

 

Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996:   affermazione del carattere assoluto del principio sancito dall’ art 3 della CEDU.

 

H.L.R. c. Francia, sentenza del 29 aprile 1997: la violazione dell’ art 3 CEDU esiste anche quando il rischio di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti proviene da un gruppo non statale.

 

Salah Sheekh c. Paesi Bassi, sentenza dell’11 gennaio 2007: se un intero gruppo è a rischio di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti, il singolo non deve dimostrare un rischio ulteriore.

 

N. c. Regno Unito:sentenza del  15 maggio 2008: la violazione dell’ art 3 può sussistere anche quando uno straniero affetto da gravi patologie psichiche e fisiche venga rinviato verso un Paese in cui non potrebbe ottenere cure adeguate.

 

 

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tal diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

 

Abdulaziz, Cabales e Balkandali:sentenza 28 maggio 1985: la Corte ha precisato che l’art. 8, benché tenda essenzialmente a tutelare l’individuo rispetto ad ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, può imporre altresì obbligazioni positive a carico dello Stato per garantire il rispetto effettivo della vita familiare.

 

Aoulmi c. Francia:  Sentenza del 17.1.2006 : benché non vi sia un diritto ad entrare e risiedere in un certo paese contraente, l’esclusione di uno straniero dal paese dove vivono i suoi parenti più prossimi può costituire una ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, protetto dall’art. 8 par.1 CEDU. Tale ingerenza, infatti, ai sensi dell’art. 8 par.2, deve essere “prevista dalla legge”, deve avere uno “scopo legittimo” e deve essere “necessaria in una società democratica”, vale a dire proporzionata rispetto allo scopo.

 

 : in caso di decreto di espulsione di un cittadino straniero per verificare la legittimità del prevedimento rispetto all’ art 8 della CEDU è necessario valutare: 1) l’estensione dei legami della famiglia nel Paese ospite 2) l’esistenza di ostacoli insormontabili al rientro nel Paese di origine 3) l’esistenza di fattori legati al controllo dell’ immigrazione 4) la conoscenza dei membri della famiglia della precarietà della situazione di uno di loro.

 

 

Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

 

Conka c. Belgio, sentenza del 5 febbraio 2002: il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo è violato quando la normativa statale non prevede l’effetto sospensivo dei  ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione ed estradizione.

 

 

Art. 5 CEDU - Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: … f) Se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

 

Zečiri c. Italia, sentenza del 4 agosto 2005 sussiste violazione dell’ art 5 lett. f) quando il trattenimento in attesa di espulsione di un straniero ha una durata maggiore della pena detentiva.

 

Saadi c. Regno Unito : sentenza 22 febbraio 2008: la legittimità della detenzione volta ad impedire l’ingresso irregolare dello straniero nel territorio dello Stato, a condizione che essa non sia arbitraria - Non arbitrarietà della misura se le sue modalità sono strettamente correlate al suo scopo.

 

 

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e dovere di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. …

 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico: … c difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; … e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

 

Pélissier e Sassi c. Francia, sentenza del 1999: l’imputato ha il diritto di essere informato non soltanto delle ragioni dell’accusa, ma anche, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data ai fatti

 

Sejdovic c. Regno Unito, sentenza del 1° marzo 2006: lo Stato incontra dei limiti specifici rispetto al potere di vietare l’ingresso o la permanenza di stranieri sul proprio territorio in ragione della salvaguardia del diritto ad essere informato e soprattutto a partecipare personalmente ai processi nei quali risulta imputato.

 

13 marzo 2011 I trasferimenti “Dublino” verso la Grecia al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo

 

CASO DUBLINO E RINVII DI IN GRECIA, NOVITA’ DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

 

4 febbraio 2011- Ha riscosso grande clamore una recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (caso di M.S.S. v Belgio e Grecia –applicaz. n.° 30696|09): la Corte di Strasburgo ha infatti considerato che un eventuale rinvio sotto Dublino II di un richiedente asilo dal Belgio in Grecia violerebbe l’art.3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, con riferimento sia alle lacune della procedura greca, sia alle condizioni di detenzione nel paese; per questo caso, l’UNHCR era intervenuto a supporto del richiedente.

 

In allegato i due comunicati stampa della Corte sul caso + sentenza

Belgian authorities should not have expelled asylum seeker to Greece

Forthcoming Grand Chamber judgment

CASE OF M.S.S. v. BELGIUM AND GREECE