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Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né
a pene o trattamenti inumani o degradanti”
Chahal c. Regno Unito,
sentenza del 15 novembre 1996:
affermazione del
carattere assoluto del
principio sancito dall’ art 3 della CEDU.
H.L.R. c.
Francia,
sentenza del
29 aprile 1997:
la violazione dell’ art 3 CEDU
esiste anche quando il rischio di essere
sottoposto a trattamenti disumani e
degradanti proviene da un gruppo non
statale.
Salah Sheekh
c. Paesi Bassi,
sentenza
dell’11 gennaio 2007:
se un intero gruppo è a rischio di essere
sottoposto a trattamenti disumani e
degradanti, il singolo non deve dimostrare
un rischio ulteriore.
N. c. Regno Unito:sentenza
del 15 maggio 2008:
la violazione dell’ art 3 può
sussistere anche quando uno straniero
affetto da gravi patologie psichiche e
fisiche venga rinviato verso un Paese in cui
non potrebbe ottenere cure adeguate.
Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita
privata e familiare
“Ogni persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e della propria
corrispondenza. Non può esservi ingerenza di
una autorità pubblica nell’esercizio di tal
diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla
pubblica sicurezza, al benessere economico
del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della
salute o della morale, o alla protezione dei
diritti e delle libertà altrui”.
Abdulaziz, Cabales e Balkandali:sentenza
28 maggio 1985:
la Corte ha precisato che l’art. 8,
benché tenda essenzialmente a tutelare
l’individuo rispetto ad ingerenze arbitrarie
dei pubblici poteri,
può imporre altresì
obbligazioni positive a carico dello Stato
per garantire il rispetto effettivo della
vita familiare.
Aoulmi c.
Francia:
Sentenza del 17.1.2006
: benché non vi sia un diritto ad entrare e
risiedere in un certo paese contraente,
l’esclusione di uno straniero dal paese dove
vivono i suoi parenti più prossimi può
costituire una ingerenza nel diritto al
rispetto della vita familiare, protetto
dall’art. 8 par.1 CEDU. Tale ingerenza,
infatti, ai sensi dell’art. 8 par.2, deve
essere “prevista dalla legge”, deve avere
uno “scopo legittimo” e deve essere
“necessaria in una società democratica”,
vale a dire proporzionata rispetto allo
scopo.
:
in caso di decreto di espulsione di un
cittadino straniero per verificare la
legittimità del prevedimento rispetto all’
art 8 della CEDU è necessario valutare: 1)
l’estensione dei legami della famiglia nel
Paese ospite 2) l’esistenza di ostacoli
insormontabili al rientro nel Paese di
origine 3) l’esistenza di fattori legati al
controllo dell’ immigrazione 4) la
conoscenza dei membri della famiglia della
precarietà della situazione di uno di loro.
Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso
effettivo
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto ad un
ricorso effettivo davanti ad un’istanza
nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni
ufficiali”.
Conka c.
Belgio,
sentenza del 5 febbraio 2002:
il diritto ad un
ricorso giurisdizionale effettivo è violato
quando la normativa statale non prevede
l’effetto sospensivo dei ricorsi avverso i
provvedimenti di espulsione ed estradizione.
Art. 5 CEDU - Diritto alla libertà e alla
sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e
alla sicurezza. Nessuno può essere privato
della libertà, se non nei casi seguenti e
nei modi previsti dalla legge: … f) Se si
tratta dell’arresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di
entrare illegalmente nel territorio, oppure
di una persona contro la quale è in corso un
procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere
informata, al più presto e in una lingua a
lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e
di ogni accusa formulata a suo carico.
Zečiri c.
Italia,
sentenza del 4 agosto 2005:
sussiste violazione dell’ art
5 lett. f) quando il trattenimento in attesa
di espulsione di un straniero ha una durata
maggiore della pena detentiva.
Saadi c.
Regno Unito
:
sentenza 22 febbraio
2008: la
legittimità
della detenzione volta ad impedire
l’ingresso irregolare dello straniero nel
territorio dello Stato, a condizione che
essa non sia arbitraria - Non arbitrarietà
della misura se le sue modalità sono
strettamente correlate al suo scopo.
Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo
“
Ogni persona ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi
sulle controversie sui suoi diritti e dovere
di carattere civile o sulla fondatezza di
ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti. …
3. In particolare, ogni accusato ha diritto
di: a essere informato, nel più breve tempo
possibile, in una lingua a lui comprensibile
e in modo dettagliato, della natura e dei
motivi dell’accusa formulata a suo carico: …
c difendersi personalmente o avere
l’assistenza di un difensore di sua scelta
e, se non ha i mezzi per retribuire un
difensore, poter essere assistito
gratuitamente da un avvocato d’ufficio,
quando lo esigono gli interessi della
giustizia; … e farsi assistere gratuitamente
da un interprete se non comprende o non
parla la lingua usata in udienza.”
Pélissier e
Sassi c. Francia,
sentenza del 1999:
l’imputato ha il diritto di
essere informato non soltanto delle ragioni
dell’accusa, ma anche, in maniera
dettagliata, della qualificazione giuridica
data ai fatti
Sejdovic c.
Regno Unito,
sentenza del 1° marzo 2006:
lo Stato incontra dei limiti
specifici rispetto al potere di vietare
l’ingresso o la permanenza di stranieri sul
proprio territorio in ragione della
salvaguardia del diritto ad essere informato
e soprattutto a partecipare personalmente ai
processi nei quali risulta imputato.
13 marzo 2011
I trasferimenti “Dublino” verso la Grecia
al vaglio della Corte europea dei diritti
dell’uomo
CASO DUBLINO E RINVII DI IN GRECIA, NOVITA’
DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
4 febbraio 2011- Ha riscosso grande
clamore una recentissima sentenza della
Corte Europea dei Diritti Umani (caso di
M.S.S. v Belgio e Grecia –applicaz. n.°
30696|09): la Corte di Strasburgo ha infatti
considerato che un eventuale rinvio sotto
Dublino II di un richiedente asilo dal
Belgio in Grecia violerebbe l’art.3 della
Convenzione Europea sui Diritti Umani, con
riferimento sia alle lacune della procedura
greca, sia alle condizioni di detenzione nel
paese; per questo caso, l’UNHCR era
intervenuto a supporto del richiedente.
In allegato i due comunicati stampa della
Corte sul caso + sentenza
Belgian authorities
should not have expelled asylum seeker to
Greece
Forthcoming Grand
Chamber judgment
CASE OF M.S.S. v.
BELGIUM AND GREECE
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