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Il Trattato di Prüm
di
Giuseppe
Licastro
Il testo del trattato firmato
nella cittadina di Prüm (Germania, 27 maggio 2005) da un gruppo
ristretto di Stati (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria) concerne «l’approfondimento della cooperazione
transfrontaliera» specificamente al fine di contrastare «il
terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione
illegale»
.
Il testo del Trattato di Prüm
contempla, senza dubbio, disposizioni particolari che
riguardano, ad esempio, l’istituzione di «schedari nazionali di
analisi DNA» (art. 2), l’accesso «ai dati […] d’identificazione
dattiloscopica» (art. 9, punto (1)), lo scambio di dati ed
informazioni per «prevenire i reati terroristici» (art. 16, punto
(1)), il rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia
mediante «forme di intervento comuni» (art. 24, punto (1)).
Per quanto concerne le «misure»
in materia di contrasto all’immigrazione illegale
,
ricordiamo che il suddetto trattato («Capitolo 4»; artt. 20-23)
prevede, ad esempio, la possibilità sia di inviare dei «consulenti»
competenti in materia di «documenti falsi» per svolgere attività di
«consulenza e formazione» allo scopo di riconoscere «documenti
falsificati o contraffatti» (art. 21, punto (1)), sia di partecipare
all’attuazione di «misure» in materia di allontanamento delle
persone presenti irregolarmente (occorre inoltre sottolineare che
l’art. 23, punto (2), contempla la possibilità di una parte
contraente di poter «allontanare persone che transitano attraverso
il territorio di un’altra Parte contraente nella misura in cui ciò
risulti necessario»).
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