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importanti orientamenti
sulla protezione umanitaria
Varie sentenze della Corte
di Cassazione, del Consiglio di Stato e del
TAR del Lazio, hanno affrontato il tema del
rilascio di permesso di soggiorno per motivi
umanitari indipendentemente dalla decisione
della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione
internazionale.
L’occasione di
pronunciarsi in merito è stata offerta da una serie di ricorsi
rivolti al giudice amministrativo (TAR) contro il diniego del
Questore di rilasciare permessi di soggiorno ex articolo 5 comma 6
del Testo Unico Immigrazione (D.lgs del 25 luglio 1998, n. 286), in
collegamento con l’articolo 19 dello stesso Testo Unico.
Si tratta di
richiedenti asilo che, sulla base di una decisione negativa della
Commissione Territoriale, sono stati intimati dal Questore a
lasciare l’Italia entro 15 giorni.
La prima questione
è quella della competenza giurisdizionale, considerando che il
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è impugnabile
davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
La sentenza della
Cassazione, in Sezioni Unite, del 27.3.2008 n. 7933 dichiara in
conclusione la giurisdizione del giudice amministrativo per i
ricorsi contro il diniego da parte del Questore del rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari. Per la Corte il
provvedimento del Questore non costituisce atto meramente
consequenziale ed indefettibile alla decisione di diniego della
qualifica di rifugiato, ma postula il preventivo accertamento della
sussistenza delle condizioni ostative alla negazione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Quindi il richiedente
asilo può contemporaneamente impugnare la decisione della
Commissione Territoriale al Tribunale ordinario e impugnare la
decisione del Questore davanti al giudice amministrativo.
Il secondo punto
rilevante, quindi, va oltre la mera competenza
giurisdizionale e afferma l’obbligo del Questore di valutare in ogni
singolo caso le conseguenze di un allontanamento forzato dello
straniero. E questo naturalmente non alla luce delle
disposizioni sul diritto di asilo, bensì alla luce dell’articolo 19
del Testo Unico che stabilisce che “in nessun caso può disporsi
l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso,
di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politica, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato presso un altro Stato ove non sia protetto dalla
persecuzione”.
Il Questore deve
valutare altresì il divieto di espulsione ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo 19 nei confronti di stranieri minori o quelli in
possesso di carta d soggiorno, o conviventi con parenti entro il
quarto grado o con coniugi di nazionalità italiana, nonché nei
confronti di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio. Se il Questore conclude che nel caso
concreto si applica una di queste circostanze è obbligato a
rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui
all’articolo 5 comma 6 del Testo Unico.
L’omissione di tale
valutazione o una valutazione ritenuta erronea può essere impugnata,
quindi, davanti al TAR.
Alle stesse
conclusioni arriva anche la sentenza del Consiglio di Stato del
26.11.2007, n 6044 secondo cui la competenza del giudice
amministrativo sussiste sulla base dell’interesse legittimo del
richiedente asilo di poter rimanere in Italia nella pendenza del
giudizio del giudice civile sulla qualifica di rifugiato.
Alla luce di questa
giurisprudenza il TAR del Lazio ha modificato il proprio precedente
orientamento nella sentenza n. 8831 del 8.10.2008 aderendo
pienamente all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della
Cassazione.
Sentenze collegate:
1- Cassazione civile , sez. I, 20 dicembre 2007 , n. 26822.
2 - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE Ordinanza 8 marzo – 22 maggio 2007, n. 11916.
3-
Cassazione civile , sez. un., 27 marzo 2008 , n. 7933.
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