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 importanti orientamenti sulla protezione umanitaria

 

Varie sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio, hanno affrontato il tema del rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari indipendentemente dalla decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

L’occasione di pronunciarsi in merito è stata offerta da una serie di ricorsi rivolti al giudice amministrativo (TAR) contro il diniego del Questore di rilasciare permessi di soggiorno ex articolo 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione (D.lgs del 25 luglio 1998, n. 286), in collegamento con l’articolo 19 dello stesso Testo Unico.

Si tratta di richiedenti asilo che, sulla base di una decisione negativa della Commissione Territoriale, sono stati intimati dal Questore a lasciare l’Italia entro 15 giorni.

La prima questione è quella della competenza giurisdizionale, considerando che il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è impugnabile davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

La sentenza della Cassazione, in Sezioni Unite, del 27.3.2008 n. 7933 dichiara in conclusione la giurisdizione del giudice amministrativo per i ricorsi contro il diniego da parte del Questore del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Per la Corte il provvedimento del Questore non costituisce atto meramente consequenziale ed indefettibile alla decisione di diniego della qualifica di rifugiato, ma postula il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni ostative alla negazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quindi il richiedente asilo può contemporaneamente impugnare la decisione della Commissione Territoriale al Tribunale ordinario e impugnare la decisione del Questore davanti al giudice amministrativo.

Il secondo punto rilevante, quindi, va oltre la mera competenza giurisdizionale e afferma l’obbligo del Questore di valutare in ogni singolo caso le conseguenze di un allontanamento forzato dello straniero. E questo naturalmente non alla luce delle disposizioni sul diritto di asilo, bensì alla luce dell’articolo 19 del Testo Unico che stabilisce che “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politica, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato presso un altro Stato ove non sia protetto dalla persecuzione”.

Il Questore deve valutare altresì il divieto di espulsione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 19 nei confronti di stranieri minori o quelli in possesso di carta d soggiorno, o conviventi con parenti entro il quarto grado o con coniugi di nazionalità italiana, nonché nei confronti di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Se il Questore conclude che nel caso concreto si applica una di queste circostanze è obbligato a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’articolo 5 comma 6 del Testo Unico.

L’omissione di tale valutazione o una valutazione ritenuta erronea può essere impugnata, quindi, davanti al TAR.

Alle stesse conclusioni arriva anche la sentenza del Consiglio di Stato del 26.11.2007, n 6044 secondo cui la competenza del giudice amministrativo sussiste sulla base dell’interesse legittimo del richiedente asilo di poter rimanere in Italia nella pendenza del giudizio del giudice civile sulla qualifica di rifugiato.

Alla luce di questa giurisprudenza il TAR del Lazio ha modificato il proprio precedente orientamento nella sentenza n. 8831 del 8.10.2008 aderendo pienamente all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Cassazione.

 

Sentenze collegate: 

1-  Cassazione civile , sez. I, 20 dicembre 2007 , n. 26822. 
2 - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE  Ordinanza 8 marzo – 22 maggio 2007, n. 11916. 
3-
Cassazione civile , sez. un., 27 marzo 2008 , n. 7933.