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La «versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea»

di Giuseppe Licastro

La versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea [1] contempla il tema dell’asilo [2] nel quadro del Titolo V, intitolato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA», previsto nel contesto della Parte terza («POLITICHE DELL’UNIONE E AZIONI INTERNE») del suddetto trattato. In particolare, la materia “asilo” viene prevista al «Capo 2» del Titolo V, dedicato alle «POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL’ASILO E ALL’IMMIGRAZIONE».

L’art. 78 («ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE»), par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea statuisce che «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure» riguardanti «un sistema europeo comune di asilo» con particolare riferimento: allo status uniforme sia in materia di asilo che di protezione sussidiaria (art. 78, par. 2, lett. a-b), nonché le relative procedure comuni per la concessione e revoca (art. 78, par. 2, lett. d); al sistema comune di protezione degli sfollati (art. 78, par. 2, lett. c); ai criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda (art. 78, par. 2, lett. e); alle norme riguardanti l’accoglienza (art. 78, par. 2, lett. f); al partenariato e cooperazione con gli Stati terzi al fine di «gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea» (art. 78, par. 2, lett. g).

Il par. 3 dell’articolo 78 prevede invece la possibilità di «adottare misure temporanee a beneficio» degli Stati che «debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi».

Da ultimo, occorre ricordare, succintamente, che l’art. 6 («ex articolo 6 del TUE»), par. 1, della versione consolidata del Trattato sull’Unione europea [3] sancisce «lo stesso valore giuridico dei trattati» al testo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [4] «adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo» (la Carta prevede il diritto di asilo all’art. 18) [5].   

 


 

[1] Cfr. GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 50 ss.

[2] Sull’asilo nel contesto giuridico comunitario v., tra gli altri, K. Hailbronner, Asylum Law in the Context of a European Migration Policy, in N. Walker (ed.), Europe’s Area of Freedom, Security and Justice, Oxford, 2004, p. 41 ss.; L. Zagato, Le competenze della UE in materia di asilo dopo i trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella prospettiva del Trattato su una Costituzione per l’Europa, in Id. (a cura di), Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, Padova, 2006, p. 133 ss.; N. Parisi, Ai confini d’Europa. Politiche migratorie e diritto d’asilo, in D. Rinoldi (a cura di), Questioni di DIRITTO DELLE MIGRAZIONI fra diritto europeo, diritto internazionale e diritto interno, Milano, 2007, p. 45 ss.   

[3] Cfr. GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 19.

[4] Cfr. GUUE C 303 del 14 dicembre 2007, p. 2 ss.

[5] V. anche il Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito in GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 313 ss. (per un primo commento di detto protocollo v. J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007, pp. 175-179), nonché il Protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea in ivi, p. 305 ss.