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quali sono i casi di
esclusione della domanda di protezione internazionale ?
esclusione dallo
status di rifugiato
lo straniero è
escluso dallo status di rifugiato se:
1) rientra nel
campo d'applicazione dell'articolo 1 d della convenzione di ginevra,
ossia quando gode della protezione o assistenza di un organo o di
un'agenzia delle nazioni unite diversi dall'alto commissariato delle
nazioni unite per i rifugiati (unhcr).
quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, il
richiedente è ammesso alla procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale.
2) se sussistono fondati motivi per ritenere che egli:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del
rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato
grave ovvero atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con
un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati
quali reati gravi. la gravità del reato e' valutata anche tenendo
conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai
principi delle nazioni unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della carta delle nazioni unite.
in queste ultime tre ipotesi l’esclusione si applica anche a coloro
i quali istigano o concorrono alla commissione dei crimini, reati o
atti in esse previste.
esclusione dallo
status di protezione sussidiaria
lo straniero è
escluso dallo status di protezione sussidiaria quando sussistono
fondati motivi di ritenere che:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato
grave. la gravità del reato e' valutata anche tenendo conto della
pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci
anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai
principi delle nazioni unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della carta delle nazioni unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
in queste ultime
tre ipotesi l’esclusione si applica anche a coloro i quali istigano
o concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esse
previste. |