A)
La procedura
ordinaria
La procedura ordinaria (art.
1 quater, comma 2, L. 39/90) viene applicata ai casi di
trattenimento facoltativo e agli stranieri
regolarmente presenti sul territorio.
Il questore ricevuta l’istanza di
asilo provvede entro 2 giorni dal ricevimento della stessa alla
trasmissione degli atti alla Commissione territoriale.
La Commissione entro 30 giorni
dalla ricezione provvede all’audizione e adotta la decisione entro
i successivi 3 giorni.
Nel caso in cui lo straniero sia
trattenuto e la Commissione non decida entro il termine massimo di
trattenimento di 20 giorni (art. 3 comma 1 del D.P.R.
303/2004), al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno
valido fino al termine della procedura.
B)
La procedura
semplificata
La procedura
semplificata (art. 1 ter L. 39/90) viene applicata
esclusivamente agli stranieri sottoposti a
trattenimento obbligatorio ovvero:
a)
se la domanda è
presentata da uno straniero in posizione irregolare (lett.
a comma 2, art. 1 bis) il trattenimento avviene nel CID; entro 2
giorni dal ricevimento dell’istanza il questore trasmette la
documentazione necessaria alla Commissione territoriale, che entro
15 giorni dalla ricezione della documentazione provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi 3 giorni.
Per quanto riguarda la durata del trattenimento obbligatorio è pari
a quella della procedura semplificata (20 gg)
b)
se la domanda è
presentata da uno straniero già destinatario di un’espulsione
(lett. b, comma 2, art. 1 bis), il trattenimento avviene nel
CPTA per un periodo massimo di 30 giorni prorogabile per ulteriori
30 a seguito di richiesta del Questore al tribunale in composizione
monocratica. Entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza il questore
trasmette la documentazione necessaria alla Commissione
territoriale, che entro 15 giorni dalla ricezione della
documentazione provvede all’audizione. La decisione è adottata entro
i successivi 3 giorni.
Allo scadere del
periodo previsto per la procedura semplificata,
anche se la stessa non si è ancora conclusa con decisione della
Commissione territoriale, il richiedente asilo ha diritto ad
ottenere un permesso di soggiorno temporaneo valido per 3
mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura (art. 1
bis, comma 5 L. 39/90 e art. 3 comma 4 d.P.R. 303/2004). |