CIR

 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

Via del Velabro 5/A
00186 Roma
Tel.06-69200114
Fax.06-69200116

p.iva 04132611007

C.f. 96150030581
cir@cir-onlus.org

Chi siamo Presidente Direzione e Struttura Bilancio Dove siamo COME AIUTARE  CONTATTI Home

ATTIVITA'

Cosa facciamo

Utenza CIR

Rapporti annuali

 

PROGETTI

Servizi sul territorio

Integrazione

Gruppi vulnerabili

Collaborazioni Internazionali

 

I RIFUGIATI

Chi è un rifugiato

Glossario

Quadro statistico

Le storie

 

DIRITTI

La procedura in Italia

Informazioni pratiche

Archivio giuridico

Giurisprudenza

 

 

COMUNICAZIONE

Ufficio Stampa 

Comunicati news

Pubblicazioni

Interviste

Gallerie fotografiche

 

 

FORMAZIONE

Corsi e Master

 

COLLABORA CON NOI

 

LINK

 

Segui il CIR su

 

 

______________

 

Risoluzione consigliata 1024x768

webmaster

Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

quali sono i casi di esclusione della domanda di protezione internazionale ?

esclusione dallo status di rifugiato

lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se:

1) rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 d della convenzione di ginevra, ossia quando gode della protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle nazioni unite diversi dall'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (unhcr).
quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, il richiedente è ammesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
2) se sussistono fondati motivi per ritenere che egli:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. la gravità del reato e' valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle nazioni unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle nazioni unite.
in queste ultime tre ipotesi l’esclusione si applica anche a coloro i quali istigano o concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esse previste.

esclusione dallo status di protezione sussidiaria

lo straniero è escluso dallo status di protezione sussidiaria quando sussistono fondati motivi di ritenere che:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. la gravità del reato e' valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle nazioni unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle nazioni unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

in queste ultime tre ipotesi l’esclusione si applica anche a coloro i quali istigano o concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esse previste.