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La nuova procedura: la procedura ordinaria e la procedura semplificata?

 

A)    La procedura ordinaria

La procedura ordinaria (art. 1 quater, comma 2, L. 39/90) viene applicata ai casi di trattenimento facoltativo e agli stranieri regolarmente presenti sul territorio.

Il questore ricevuta l’istanza di asilo provvede entro 2 giorni dal ricevimento della stessa alla trasmissione degli atti alla Commissione territoriale.

La Commissione entro 30 giorni dalla ricezione provvede all’audizione e adotta  la decisione entro i successivi 3 giorni.

Nel caso in cui lo straniero sia trattenuto e la Commissione non decida entro il termine massimo di trattenimento di 20 giorni (art. 3 comma 1 del D.P.R. 303/2004), al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al termine della procedura.

B)     La procedura semplificata

La procedura semplificata (art. 1 ter L. 39/90) viene applicata esclusivamente agli stranieri sottoposti a trattenimento obbligatorio ovvero:

a)     se la domanda è presentata da uno straniero in posizione irregolare (lett. a comma 2, art. 1 bis) il trattenimento avviene nel CID; entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza il questore trasmette la documentazione  necessaria alla Commissione territoriale, che entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi 3 giorni. Per quanto riguarda la durata del trattenimento obbligatorio è pari a quella della procedura semplificata (20 gg)

b)     se la domanda è presentata da uno straniero già destinatario di un’espulsione (lett. b, comma 2, art. 1 bis), il trattenimento avviene nel CPTA per un periodo massimo di 30 giorni prorogabile per ulteriori 30 a seguito di richiesta del Questore al tribunale in composizione monocratica. Entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza il questore trasmette la documentazione      necessaria alla Commissione territoriale, che entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi 3 giorni.

Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata, anche se la stessa non si è ancora conclusa con decisione della Commissione territoriale, il richiedente asilo ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo valido per 3 mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura (art. 1 bis, comma 5 L. 39/90 e art. 3 comma 4 d.P.R. 303/2004).