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PROBLEMATICHE RELATIVE AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO: una chiave di lettura CIR

Progetto di accoglienza del Comune di Portopalo (SR) in ambito S.P.R.A.R

 Il Progetto di accoglienza del Comune di Portopalo (SR) - attivo dal 2005 - nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati, è stato specificamente dedicato a 15 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. In convenzione di servizio con l’Ente gestore, la Cooperativa Karol Woytila, il CIR ha gestito il servizio di tutela offrendo la possibilità per i minori ospiti di avere garantiti i diritti secondo le attuali previsioni normative.

Il progetto è terminato nel dicembre 2007.

Dall’attuazione della Direttiva del 7 dicembre 2006 in materia di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, emanata dal Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro della Giustizia, si è  determinata una forte accelerazione sia della procedura finalizzata all’accoglimento dei minori non accompagnati r.a. all’interno delle strutture destinate specificamente ad ospitarli, sia dell’iter di riconoscimento dello status di rifugiato

Al contempo si sono evidenziati anche alcune problematiche connesse allo “stato di adattabilità”, come anche al “rimpatrio assistito” per le quali si è cercato di dare una chiave di lettura aderente allo spirito della Legge..

 

Stato di adottabilità

Ai sensi dell’art.8 della Legge 184/1983, presupposto fondamentale perché il Tribunale per i Minorenni possa dichiarare lo stato di adottabilità, è che il minore si trovi in stato di abbandono, sia cioè privo di assistenza morale e materiale da parte dei parenti tenuti a provvedervi, purché  la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

Orbene, con riguardo ai minori r.a. si può affermare che il semplice fatto di trovarsi in un paese diverso da quello di origine, ove invece risiedono i genitori, al fine di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato non è sufficiente ad integrare lo stato di abbandono di cui all’art.8 della Legge 184/1983.

Invero, la mancanza di assistenza da parte dei genitori dei minori richiedenti asilo, nella maggior parte dei casi,  presenta le seguenti caratteristiche:

è determinata da forza maggiore, ovvero da una causa contingente, estranea alla condotta dei genitori. Invero, il minore si allontana dalla propria famiglia a causa delle persecuzioni subite o temute nel paese di origine.

ha carattere transitorio, ovvero è una condizione reversibile. Infatti, è altamente probabile che vi sia un ricongiungimento con i familiari non appena costoro riescano ad allontanarsi dal paese di origine e a raggiungere il minore oppure nel caso in cui il minore faccia rientro in patria, qualora cessino le persecuzioni.

A ciò si aggiunga che quasi sempre permane tra i minori r.a. ed i loro genitori, che vivono nel paese di origine, un forte legame affettivo nutrito attraverso contatti epistolari o telefonici.

Quanto sopra esposto, peraltro, è stato confermato anche in giurisprudenza. Si consideri al riguardo la sentenza del Tribunale di Roma del 4 marzo 1994, laddove si legge che: “Il minore straniero presente in Italia, avendo abbandonato il proprio paese d'origine  (nella  specie,  la  Bosnia)  grazie all'opera  di  un'organizzazione umanitaria che lo ha sottratto così agli orrori ed  ai gravissimi pericoli della feroce guerra civile colà imperversante  con  il  consenso dell'unico genitore (la madre) che al minore stesso si  interessi,   e  dato  in affidamento  familiare  dalla  medesima  organizzazione,  non puo' essere considerato in stato di abbandono ex  art. 37 della   legge   n. 184 del  1983,  allorche'  il minore,  pur  permanendo  in Italia  per  le  ragioni suddette,  mantenga  comunque  rapporti  a distanza  con  la  propria madre (rimasta in Patria), che  continua  a   prodigare  al  figlio costante  assistenza  morale  non  trascurabile, essendo  l'assistenza materiale impedita, di fatto, dal  necessitato  esodo e dalla conseguente lontananza dalla terra natale,  dove  sia il minore, sia la di lui madre aspirano possa farsi al piu'  presto ritorno”.

 

Rimpatrio assistito

L’istituto del rimpatrio assistito è previsto nel nostro ordinamento dall’art.7 del D.P.C.M. 535/99 solo con riguardo ai  minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo.

Ciò si evince dall’art.1, comma 2 del D.P.C.M. 535/99, rubricato “Oggetto e definizioni”, ove si stabilisce che “per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato, di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

Risulta, dunque, evidente che anche nel successivo art. 7 del medesimo D.P.C.M., laddove si disciplina il rimpatrio assistito, si fa riferimento esclusivamente ai minori che non hanno presentato  richiesta di asilo.

Pertanto, tale istituto in assenza di una previsione di legge espressa, non può essere applicato ai minori non accompagnati richiedenti asilo.

A quanto sopra esposto si aggiunga che il rimpatrio assistito del minore r.a. è escluso dall’art. 19 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 286/98, che sancisce il divieto di espulsione e di respingimento dei minori gli anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Inoltre, un eventuale rimpatrio assistito del minore richiedente asilo costituirebbe violazione del principio di “non refoulement” sancito dall'art.33 della Convenzione di Ginevra, che stabilisce che “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.”

Si consideri, infine, che un'eventuale rimpatrio assistito del minore richiedente asilo contrasterebbe con la previsione di cui all'art.10 Cost. ed equivarrebbe, pertanto, alla negazione sostanziale del diritto d'asilo nel territorio della Repubblica al minore, al quale sia impedito nel paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Procedura di asilo

In Italia la richiesta di asilo di un minore non accompagnato viene formalizzata solo con la presenza del tutore nominato dal giudice tutelare, su segnalazione del Tribunale per i minorenni . La stessa procedura è “suggerita” all’art. 4 della risoluzione del 26/06/1997 del Consiglio dell’U.E., su “I minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi”, che ha disposto che ogni Stato può disporre che, un minore non possa fare richiesta d’asilo, finché non fruisce dell’assistenza di un tutore, di un rappresentante adulto o di un’istituzione.

In virtù delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 16.09.2004, n. 303 (pubblicato sulla G.U. del 22.12.2004), l’autorità di Polizia (Polizia di frontiera o Questura) informa il Comitato Minori stranieri[1] della richiesta d’asilo presentata da un minore non accompagnato.  In tale modo il Comitato svolge attività di monitoraggio completo sia dei minori non accompagnati richiedenti asilo in frontiera e sul territorio, che di quelli non richiedenti asilo presenti sul territorio (secondo la sua originaria competenza).

Il Comitato per i minori stranieri ha adottato alcuni criteri orientativi non potendosi comunque fissare criteri rigidi, in quanto la decisione deve sempre fondarsi su una valutazione caso per caso che possono essere così sintetizzati (si vedano le Linee Guida del Comitato del.11.1.2001 e diverse dichiarazioni pubbliche del Presidente e del Vice-Presidente del Comitato):

1) non può essere disposto il rimpatrio nei casi in cui:

 · non vi siano familiari o autorità del paese di. origine disposte ad assumere l.affidamento del minore a seguito del rimpatrio: questo criterio deriva dalla definizione stessa di rimpatrio assistito come misura finalizzata al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese di.origine;

 · il rimpatrio comporterebbe un rischio per il minore: ad esempio nei casi in cui il minore sia a rischio di persecuzione nel proprio paese, o provenga da un paese in guerra, o ancora nei casi di minori albanesi a rischio di vendetta di sangue fondata sul codice tradizionale del Kanun.

 

 

a cura di Maria Giovanna Fidone, CIR e Nadia Campo- avvocato CIR nell’ambito del Progetto di accoglienza SPRAR

 


 

[1] Il Comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 33 della legge n.286 del 25 luglio 1998, ha il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n.535, ha definito i compiti del Comitato, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.