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PROBLEMATICHE
RELATIVE AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO: una
chiave di lettura CIR
Progetto di
accoglienza del Comune di Portopalo (SR) in ambito S.P.R.A.R
Il Progetto di
accoglienza del Comune di Portopalo (SR) - attivo dal 2005 -
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e
Rifugiati, è stato specificamente dedicato a 15 minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo. In convenzione di servizio con
l’Ente gestore, la Cooperativa Karol Woytila, il CIR ha gestito il
servizio di tutela offrendo la possibilità per i minori ospiti di
avere garantiti i diritti secondo le attuali previsioni normative.
Il progetto è
terminato nel dicembre 2007.
Dall’attuazione della
Direttiva del 7 dicembre 2006 in materia di minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo, emanata dal Ministro dell’Interno
d’intesa con il Ministro della Giustizia, si è determinata una
forte accelerazione sia della procedura finalizzata all’accoglimento
dei minori non accompagnati r.a. all’interno delle strutture
destinate specificamente ad ospitarli, sia dell’iter di
riconoscimento dello status di rifugiato
Al contempo si sono
evidenziati anche alcune problematiche connesse allo “stato di
adattabilità”, come anche al “rimpatrio assistito” per le quali si è
cercato di dare una chiave di lettura aderente allo spirito della
Legge..
Stato di adottabilità
Ai sensi dell’art.8
della Legge 184/1983, presupposto fondamentale perché il Tribunale
per i Minorenni possa dichiarare lo stato di adottabilità, è che il
minore si trovi in stato di abbandono, sia cioè privo di assistenza
morale e materiale da parte dei parenti tenuti a provvedervi,
purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di
carattere transitorio.
Orbene, con riguardo
ai minori r.a. si può affermare che il semplice fatto di trovarsi in
un paese diverso da quello di origine, ove invece risiedono i
genitori, al fine di richiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato non è sufficiente ad integrare lo stato di abbandono di
cui all’art.8 della Legge 184/1983.
Invero, la mancanza di
assistenza da parte dei genitori dei minori richiedenti asilo, nella
maggior parte dei casi, presenta le seguenti caratteristiche:
è determinata da
forza maggiore, ovvero da una causa contingente, estranea alla
condotta dei genitori. Invero, il minore si allontana dalla propria
famiglia a causa delle persecuzioni subite o temute nel paese di
origine.
ha carattere
transitorio, ovvero è una condizione reversibile. Infatti, è
altamente probabile che vi sia un ricongiungimento con i familiari
non appena costoro riescano ad allontanarsi dal paese di origine e a
raggiungere il minore oppure nel caso in cui il minore faccia
rientro in patria, qualora cessino le persecuzioni.
A ciò si aggiunga che
quasi sempre permane tra i minori r.a. ed i loro genitori, che
vivono nel paese di origine, un forte legame affettivo nutrito
attraverso contatti epistolari o telefonici.
Quanto sopra
esposto, peraltro, è stato confermato anche in giurisprudenza. Si
consideri al riguardo la sentenza del Tribunale di Roma del 4 marzo
1994, laddove si legge che: “Il minore
straniero presente in Italia, avendo abbandonato il proprio paese
d'origine (nella specie, la Bosnia) grazie all'opera di
un'organizzazione umanitaria che lo ha sottratto così agli orrori
ed ai gravissimi pericoli della feroce guerra civile colà
imperversante con il consenso dell'unico genitore (la madre) che
al minore stesso si interessi, e dato in affidamento
familiare dalla medesima organizzazione, non puo' essere
considerato in stato di abbandono ex art. 37 della legge n.
184 del 1983, allorche' il minore, pur permanendo in Italia
per le ragioni suddette, mantenga comunque rapporti a
distanza con la propria madre (rimasta in Patria), che continua
a prodigare al figlio costante assistenza morale non
trascurabile, essendo l'assistenza materiale impedita, di fatto,
dal necessitato esodo e dalla conseguente lontananza dalla terra
natale, dove sia il minore, sia la di lui madre aspirano possa
farsi al piu' presto ritorno”.
Rimpatrio assistito
L’istituto del
rimpatrio assistito è previsto nel nostro ordinamento dall’art.7 del
D.P.C.M. 535/99 solo con riguardo ai minori stranieri non
accompagnati non richiedenti asilo.
Ciò si evince
dall’art.1, comma 2 del D.P.C.M. 535/99, rubricato “Oggetto e
definizioni”, ove si stabilisce che “per minore straniero non
accompagnato presente nel territorio dello Stato, di seguito
denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il
minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo,
si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano”.
Risulta, dunque,
evidente che anche nel successivo art. 7 del medesimo D.P.C.M.,
laddove si disciplina il rimpatrio assistito, si fa riferimento
esclusivamente ai minori che non hanno presentato richiesta di
asilo.
Pertanto, tale
istituto in assenza di una previsione di legge espressa, non può
essere applicato ai minori non accompagnati richiedenti asilo.
A quanto sopra esposto
si aggiunga che il rimpatrio assistito del minore r.a. è escluso
dall’art. 19 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 286/98, che sancisce il
divieto di espulsione e di respingimento dei minori gli anni
diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario
espulsi.
Inoltre, un eventuale
rimpatrio assistito del minore richiedente asilo costituirebbe
violazione del principio di “non refoulement” sancito dall'art.33
della Convenzione di Ginevra, che stabilisce che “Nessuno Stato
Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà
sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione,
della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o
delle sue opinioni politiche.”
Si consideri, infine,
che un'eventuale rimpatrio assistito del minore richiedente asilo
contrasterebbe con la previsione di cui all'art.10 Cost. ed
equivarrebbe, pertanto, alla negazione sostanziale del diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica al minore, al quale sia
impedito nel paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Procedura di asilo
In Italia la richiesta
di asilo di un minore non accompagnato viene formalizzata solo con
la presenza del tutore nominato dal giudice tutelare, su
segnalazione del Tribunale per i minorenni . La stessa procedura è
“suggerita” all’art. 4 della risoluzione del 26/06/1997 del
Consiglio dell’U.E., su “I minori non accompagnati, cittadini di
paesi terzi”, che ha disposto che ogni Stato può disporre che, un
minore non possa fare richiesta d’asilo, finché non fruisce
dell’assistenza di un tutore, di un rappresentante adulto o di
un’istituzione.
In virtù delle
disposizioni contenute nel D.P.R. del 16.09.2004, n. 303 (pubblicato
sulla G.U. del 22.12.2004), l’autorità di Polizia (Polizia di
frontiera o Questura) informa il Comitato
Minori stranieri
della richiesta d’asilo presentata da un minore non accompagnato.
In tale modo il Comitato svolge attività di monitoraggio completo
sia dei minori non accompagnati richiedenti asilo in frontiera e sul
territorio, che di quelli non richiedenti asilo presenti sul
territorio (secondo la sua originaria competenza).
Il Comitato per i
minori stranieri ha adottato alcuni criteri orientativi non
potendosi comunque fissare criteri rigidi, in quanto la decisione
deve sempre fondarsi su una valutazione caso per caso che possono
essere così sintetizzati (si vedano le Linee Guida del Comitato
del.11.1.2001 e diverse dichiarazioni pubbliche del Presidente e del
Vice-Presidente del Comitato):
1) non può essere
disposto il rimpatrio nei casi in cui:
· non vi
siano familiari o autorità del paese di. origine disposte ad
assumere l.affidamento del minore a seguito del rimpatrio: questo
criterio deriva dalla definizione stessa di rimpatrio assistito come
misura finalizzata al ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autorità responsabili del Paese di.origine;
· il
rimpatrio comporterebbe un rischio per il minore: ad esempio nei
casi in cui il minore sia a rischio di persecuzione nel proprio
paese, o provenga da un paese in guerra, o ancora nei casi di minori
albanesi a rischio di vendetta di sangue fondata sul codice
tradizionale del Kanun.
a cura di Maria
Giovanna Fidone, CIR e Nadia Campo- avvocato CIR nell’ambito del
Progetto di accoglienza SPRAR
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