| NOVITA’
SULL’IMMIGRAZIONE, DIRETTORE CIR ALL’ANSA:‘PIU' EFFETTO-ANNUNCIO CHE
SOSTANZA’
16 giugno 2011-
Riportiamo nota dell’agenzia ANSA: "Mi sembra un effetto-annuncio
che non cambia la situazione nella sostanza": così il Direttore del
Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein, commenta
a caldo le decisione prese oggi dal Governo in materia di
immigrazione.
Per quanto riguarda
le espulsioni coattive dei cittadini comunitari che commettono
violazioni, dice Hein all'ANSA, "ci sono regole comunitarie su
questo, e il rimpatrio e' previsto solo in caso di reati di una
certa gravita' con condanna definitiva passata in giudicato.
L'espulsione immediata non e' nuova di per se', e' gia' possibile
quando ci sono le condizioni di legge. Ma spesso non si puo' fare
perche' le persone non hanno il documento di viaggio, quindi prima
occorre che ci sia il riconoscimento dai rispettivi consolati". Hein
esprime poi dispiacere per la decisione di prolungare la permanenza
nei Cie fino a 18 mesi. "Con il pacchetto sicurezza -dice - l'Italia
aveva gia' aumentato questo periodo da due a sei mesi. E dalle
statistiche dello stesso Viminale sappiamo che in pochissimi casi
chi non puo' essere espulso in due mesi lo potra' in sei. Ora
portarlo a 18 mesi e' solo una punizione che non ha nulla a che
vedere con una vera politica di rimpatri, non cambia l'effettivita'
dell'allontanamento della persona dal territorio. E' quindi solo
atto punitivo, viste le condizioni in cui versano questi centri".
Hein sottolinea che la direttiva Ue sul ritorno, entrata in vigore
dal 1 gennaio 2011 - che l'Italia avrebbe dovuto recepire entro 24
dicembre 2010 ma non e' ancora legge nel nostro Paese - in casi
estremi gia' ammette il trattenimento fino a 18 mesi, ma ci deve
essere sempre una verifica che il prolungamento della permanenza nei
centri dia un'effettiva possibilita' di eseguire l'espulsione, non
puo' in ogni caso essere una misura di detenzione o di punizione.
Anche la Germania prevede la permanenza fino a 18 mesi, ma sono
pochissimi i casi effettivi".
In ogni caso,
"trattandosi di privazione della liberta' individuale, la decisione
del Consiglio dei ministri deve andare in Parlamento, perche'
occorre modificare il testo unico sull'immigrazione. Cosi' come e'
stato fatto con il pacchetto sicurezza. Non si puo' fare con un
decreto" conclude. (ANSA).
LEGGI IL
COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
16 Giugno 2011
Il Consiglio dei
Ministri si è riunito oggi, ha approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del
Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro dell’interno,
Maroni:
- un decreto-legge
per corrispondere all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni
europee a rendere più completa la normativa di recepimento della
direttiva 2004/38 in materia di diritto per i cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri; il decreto-legge recepisce anche la
direttiva 2008/115 in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare. Queste le principali
innovazioni:
1. E’ ripristinata
la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli
extracomunitari clandestini qualora:
- pericolosi per
l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- a rischio di
fuga;
- espulsi con
provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- violino le misure
di garanzia imposte dal Questore;
- violino il
termine per la partenza volontaria.
2. Viene introdotto
l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini
comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul
territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla
libera circolazione dei comunitari.
3. E’ prolungato il
periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione
fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni della direttiva.
4. Per evitare il
rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia
idonee, la cui violazione è punita con la multa da 3.000 a 18.000
euro.
5. Vengono
rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata
violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la
previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il
giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione.
6. E’ attribuita al
giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e
reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il
territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per
evitare il pericolo di fuga e delle misure alternative al
trattenimento imposte dal Questore.
7. Sono previste
misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero
irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto
o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di
presentazione presso gli uffici della Forza pubblica. La violazione
delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.
8. E’ prevista la
concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche
assistito, dello straniero irregolare che non rientri nelle
condizioni previste al punto 1.
9. Sono infine
introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale
alle direttive
38/2004 e 115/2008;
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