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NOVITA’ SULL’IMMIGRAZIONE, DIRETTORE CIR ALL’ANSA:‘PIU' EFFETTO-ANNUNCIO CHE SOSTANZA’

16 giugno 2011- Riportiamo nota dell’agenzia ANSA: "Mi sembra un effetto-annuncio che non cambia la situazione nella sostanza": così il Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein, commenta a caldo le decisione prese oggi dal Governo in materia di immigrazione.

Per quanto riguarda le espulsioni coattive dei cittadini comunitari che commettono violazioni, dice Hein all'ANSA, "ci sono regole comunitarie su questo, e il rimpatrio e' previsto solo in caso di reati di una certa gravita' con condanna definitiva passata in giudicato. L'espulsione immediata non e' nuova di per se', e' gia' possibile quando ci sono le condizioni di legge. Ma spesso non si puo' fare perche' le persone non hanno il documento di viaggio, quindi prima occorre che ci sia il riconoscimento dai rispettivi consolati". Hein esprime poi dispiacere per la decisione di prolungare la permanenza nei Cie fino a 18 mesi. "Con il pacchetto sicurezza -dice - l'Italia aveva gia' aumentato questo periodo da due a sei mesi. E dalle statistiche dello stesso Viminale sappiamo che in pochissimi casi chi non puo' essere espulso in due mesi lo potra' in sei. Ora portarlo a 18 mesi e' solo una punizione che non ha nulla a che vedere con una vera politica di rimpatri, non cambia l'effettivita' dell'allontanamento della persona dal territorio. E' quindi solo atto punitivo, viste le condizioni in cui versano questi centri". Hein sottolinea che la direttiva Ue sul ritorno, entrata in vigore dal 1 gennaio 2011 - che l'Italia avrebbe dovuto recepire entro 24 dicembre 2010 ma non e' ancora legge nel nostro Paese - in casi estremi gia' ammette il trattenimento fino a 18 mesi, ma ci deve essere sempre una verifica che il prolungamento della permanenza nei centri dia un'effettiva possibilita' di eseguire l'espulsione, non puo' in ogni caso essere una misura di detenzione o di punizione. Anche la Germania prevede la permanenza fino a 18 mesi, ma sono pochissimi i casi effettivi".

In ogni caso, "trattandosi di privazione della liberta' individuale, la decisione del Consiglio dei ministri deve andare in Parlamento, perche' occorre modificare il testo unico sull'immigrazione. Cosi' come e' stato fatto con il pacchetto sicurezza. Non si puo' fare con un decreto" conclude. (ANSA).

 

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

16 Giugno 2011

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, ha approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro dell’interno, Maroni:

- un decreto-legge per corrispondere all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni europee a rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38 in materia di diritto per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il decreto-legge recepisce anche la direttiva 2008/115 in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Queste le principali innovazioni:

1. E’ ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora:

- pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

- a rischio di fuga;

- espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria;

- violino le misure di garanzia imposte dal Questore;

- violino il termine per la partenza volontaria.

2. Viene introdotto l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari.

3. E’ prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni della direttiva.

4. Per evitare il rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

5. Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione.

6. E’ attribuita al giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per evitare il pericolo di fuga e delle misure alternative al trattenimento imposte dal Questore.

7. Sono previste misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso gli uffici della Forza pubblica. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

8. E’ prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche assistito, dello straniero irregolare che non rientri nelle condizioni previste al punto 1.

9. Sono infine introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale alle direttive

38/2004 e 115/2008;