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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2008

Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto

e  la  gestione  dell'eccezionale  afflusso  di  cittadini  stranieri

extracomunitari giunti irregolarmente in Italia. (Ordinanza n. 3703). 

(Pubblicata su G.U. 19 settembre  2008) 
 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla

legge 29 dicembre 1995, n. 563;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,

n. 398;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,

n. 303;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,

n. 334;

  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

14 febbraio   2008,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al

31 dicembre  2008,  lo stato di emergenza nei territori delle regioni

Sicilia,  Calabria  e Puglia, per fronteggiare l'eccezionale afflusso

di  cittadini  di  Stati  non  appartenenti all'Unione europea giunti

irregolarmente in Italia;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

25 luglio  2008,  con  il quale il sopra citato stato di emergenza e'

stato esteso a tutto il territorio nazionale;

  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.

3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del

31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio

2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.

3417  del  24 marzo  2005  e  n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del

2 dicembre  2005,  n.  3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre

2006,  n.  3559  del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007 e n.

3603  del  30 luglio  2007,  n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del

23 novembre  2007,  n. 3661 del 19 marzo 2008 e n. 3669 del 17 aprile

2008;

  Considerato  che l'eccezionale afflusso dei cittadini stranieri che

giungono  nel  territorio  nazionale  in  condizioni di irregolarita'

continua   a  determinare  situazioni  di  elevata  criticita'  nelle

strutture    destinate    alla   prima   accoglienza,   al   soccorso

all'identificazione ed alla espulsione degli stranieri medesimi;

  Considerato  che il predetto eccezionale flusso migratorio continua

a  determinare  un  notevole  incremento  delle istanze di asilo, con

conseguente  aggravio delle procedure di competenza delle Commissioni

territoriali  per il riconoscimento della protezione internazionale e

del  sistema  di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei

titolari  dello  status  di  rifugiato,  o  di  persona  ammessa alla

protezione sussidiaria;

  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di assicurare, in un'ottica di

superamento  della  situazione  di  emergenza,  il  potenziamento del

sistema  di  identificazione  ed  espulsione  dei cittadini stranieri

giunti  irregolarmente  in  Italia,  l'accelerazione  delle procedure

relative  ai  richiedenti  asilo,  il  potenziamento  del  sistema di

accoglienza  ed  assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello

status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria,

nonche'  l'urgente  espletamento  delle  pratiche  in  istruttoria di

competenza   degli   sportelli  unici  per  l'immigrazione  preso  le

Prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo  e di quelle per il

rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno;

  Vista  la  nota  del capo del Dipartimento per le liberta' civili e

l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 agosto 2008;

  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone: 

                               Art. 1.

  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002 e' cosi' sostituito:

    «1.   Il   capo   del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e

l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno,  anche  avvalendosi dei

Prefetti  territorialmente  competenti,  adotta  tutti gli interventi

necessari   all'allestimento,  all'ampliamento  della  disponibilita'

ricettiva,  al  miglioramento  ed  alla  manutenzione  dei  centri di

identificazione   ed  espulsione  di  cui  all'art.  14  del  decreto

legislativo  25 luglio  1998,  n.  296, dei centri di accoglienza per

richiedenti  asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della

Repubblica  16 settembre 2004, n. 303, dei centri di prima assistenza

e   soccorso  di  cui  al  decreto-legge  30 ottobre  1995,  n.  451,

convertito,  con  modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,

ed  all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999,  n.  394,  nonche' dei servizi di accoglienza alle frontiere di

cui  all'art.  11,  comma 6,  del  predetto  decreto  legislativo  n.

286/1998.   Il  capo  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e

l'immigrazione, in particolare provvede:

      alla   realizzazione   delle   necessarie   opere  strutturali,

infrastrutturali  ed accessorie indispensabili alla funzionalita' dei

centri  ed  all'approvazione dei relativi progetti, anche avvalendosi

di strutture tecniche statali;

      all'acquisizione   della  disponibilita'  di  aree,  edifici  o

locali,  compresi  quelli  da  adibire  a  strutture  di  supporto al

coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione;

      all'acquisto  od al noleggio di beni e servizi, compresi quelli

strumentali  al  funzionamento  degli  Uffici  o  delle  strutture di

supporto    al    coordinamento,    alla    comunicazione   ed   alla

informatizzazione;

      all'implementazione  dei  sistemi  informatici dipartimentali a

supporto della gestione dei processi in materia di immigrazione.

   2.  L'approvazione  dei  progetti  relativi  alle  opere  ed  agli

interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sostituisce a tutti gli

effetti pareri autorizzazioni, visti e nulla osta e comporta variante

agli strumenti urbanistici dei comuni ove sono localizzate le opere e

comporta   la   dichiarazione   di   pubblica  utilita',  urgenza  ed

indifferibilita' dei lavori.

    3.  Per  l'istituzione  dei  nuovi  centri  di identificazione ed

espulsione  e  dei  centri  di  accoglienza  per richiedenti asilo e'

autorizzata  la  deroga  alla  procedure  di  cui  agli  articoli 14,

comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 5, comma 1

del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 2004, n.

303.

    4.  Al  fine  di assicurare piena effettivita' agli interventi di

cui   al   comma 1,   il   Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e

l'immigrazione  del Ministero dell'interno puo' chiedere l'assistenza

del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del

Consiglio  dei  Ministri  e dei competenti uffici del Ministero della

difesa  per  gli  interventi che si rendano necessari, nonche' per la

fornitura,  anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature

e  di  beni  mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il

posizionamento ed  il loro eventuale recupero. I relativi oneri sono

posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

con  riferimento  ai  centri  indicati  al  comma 1  gia'  attivi sul

territorio  nazionale, compresi quelli, non statali, utilizzati dagli

Uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.»

  2.  Si  applicano  a  tutto il territorio nazionale le disposizioni

delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

  3.  All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei  Ministri  n.  3476  del 2 dicembre 2005, e' aggiunto il seguente

periodo  «comprensivo  della retribuzione fondamentale ed accessoria,

anche di natura variabile».

  4. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra il Dipartimento

della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ed  il  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e l'immigrazione del

Ministero  dell'interno  rispetto  alle iniziative da porre in essere

per il superamento del contesto emergenziale in rassegna, il capo del

Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato ad avvalersi

della  collaborazione  di un Prefetto collocato in posizione di fuori

ruolo, con oneri a carico del Fondo della protezione civile. 

       

     

                               Art. 2.

  1.  L'art.  2,  comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei  Ministri  n. 3244 del 1° ottobre 2002, e successive modifiche ed

integrazioni,  e'  cosi'  sostituito:  «Per  la  realizzazione  delle

iniziative  necessarie  al  superamento  del contesto emergenziale in

rassegna,  ove  ritenuto  indispensabile, e nel rispetto dei principi

generali  dell'ordinamento  giuridico,  delle direttive comunitarie e

della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del

22 ottobre  2004, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni

normative:

    a) regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440, articoli 3, 5, 6

comma 2, 7, 8, 9, 11, comma 1, 13, 14, 15 e 19;

    b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,

41, 42 e 117;

    c) decreto   legislativo  16 aprile  2006  n.  163  e  successive

modificazioni  ed  integrazioni, articoli 10, 12, 48, 53, 54, 55, 56,

57,  67,  80,  90, 91, 92, 93, 98, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 125,

127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243;

    d) decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.

554,  articoli 46,  47,  48,  49,  71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143,

commi 1  e  2,  144,  commi 3  e 4, 145, 146, 147 e 148, nonche' ogni

altra  disposizione  strettamente  collegata  all'applicazione  delle

diposizioni del decreto legislativo n. 163/2006

    e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e

successive  modificazioni  ed integrazioni articoli 8, 9,10,11,12,13,

14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis, 24 e 25, comma 4;

    f) legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20;

    g) decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e  successive

modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, e 24;

    h) decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

    i) legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli 7,  8,  14, 14-bis,

14-ter,   14-quater,   16   e   17,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

    l) legge  15 maggio  1997,  n.  127 e successive modificazioni ed

integrazioni, art. 17;

    m) legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  art.  26,  commi 1 e 3, e

successive modifiche ed integrazioni;

    n) legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

    o) legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 5, 8 e 11;

    p) legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 9;

    q) legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 449 e 450;

    r) decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, art. 20;

    s) decreto  del  Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n.

167, articoli 10, comma 4, 11, 14, comma 6, ultimo periodo e 15;

    t) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 98, comma 2;

    u) legge  24 dicembre  2007,  n. 244, articoli 2, commi 618, 619,

620, 621, 622 623 e 3, comma 18;

    v) articoli 1472, comma 1, e 1655 e seguenti del codice civile.»

    z) decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;

    x) decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 maggio 2001, n.

316, art. 20;

    y) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 76.».

  2.  All'art.  3-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri  n.  3298  del  3 luglio  2003, le parole «all'art. 24 della

legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  al  decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,

in  materia  di  appalti  pubblici  di  forniture in ambito CEE, e al

decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39», sono sostituite dalle

seguenti  «alle  disposizioni  indicate all'art. 2 dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002». 

       

     

                               Art. 3.

  1.  All'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei

Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, dopo le parole «70 ore mensili»

e'  aggiunto  il  seguente  periodo  «ovvero,  qualora  si  tratti di

personale   con   qualifica   dirigenziale,   rispetto  al  quale  e'

autorizzata    la   corresponsione   di   una   speciale   indennita'

onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo  trattamento  di missione,

forfettariamente  parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di

70  ore  di  lavoro straordinario diurno spettante al personale delle

Forze di Polizia di qualifica corrispondente». 

       

     

                               Art. 4.

  1.  Il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  ad  istituire, con

proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per

il   riconoscimento  della  protezione  internazionale,  una  sezione

composta   dai  membri  supplenti  della  corrispondente  Commissione

territoriale, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa

a quest'ultimo organismo. 

       

     

                               Art. 5.

  1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione

del    Ministero   dell'interno   puo'   autorizzare,   con   proprio

provvedimento,   il   personale   in   servizio   presso  gli  Uffici

immigrazione  delle  Prefetture  -  Uffici territoriali del Governo e

delle   Questure   e   presso  le  Commissioni  territoriali  per  il

riconoscimento    della   protezione   internazionale,   direttamente

coinvolto  nell'attivita' istruttoria delle istanze di riconoscimento

della  protezione  internazionale,  di  quelle  di  competenza  dello

sportello  unico  per l'immigrazione, nonche' di quelle di rilascio e

rinnovo   dei   permessi   di   soggiorno,   nel  limite  massimo  di

milleduecentocinquanta  unita'  complessive,  ad effettuare fino a 40

ore  mensili  di  lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla

normativa vigente.

  2.  I  Prefetti  titolari  di  sede  provinciale,  nei  limiti  del

contingente   di   personale   e  del  monte  ore  assegnati  con  il

provvedimento   dipartimentale   di   cui   al   comma 1,  provvedono

all'assegnazione  delle  quote  di  ore  di  lavoro  straordinario in

funzione  delle  esigenze  degli Uffici immigrazione delle Prefetture

Uffici  territoriali del Governo e delle Questure e delle Commissioni

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 

       

     

                               Art. 6.

  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,

si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti

capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 

       

     

                               Art. 7.

  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del

Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale

posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 12 settembre 2008 

                                            Il Presidente: Berlusconi