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SPECIALE PACCHETTO SICUREZZA

A cura di Maria Giovanna Fidone

 

Il PACCHETTO SICUREZZA

È formato da diversi provvedimenti normativi presentati il 21 maggio 2008 nella seduta straordinaria del Governo tenutasi a Napoli. In particolare i vari atti normativi sono stati trasformati nei seguenti:

1 Decreto legge n 92 1- Decreto legislativo 2- Decreto legislativo 3- Decreto legislativo 1- Disegno di legge
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (aggravamento di 1/3 della pena in caso di reati commessi da stranieri irregolari e reato di “locazione ai clandestini” Modifiche e integrazioni al DL 5/2007 in materia di ricongiungimento familiare:

test del DNA per la verifica del legame di sangue;

figli maggiorenni invalidi totali e non sposati;

genitori se senza altri figli e se ultra65enni solo se i figli nel paese hanno documentati e gravi motivi di salute

Modifiche e integrazioni al DL 30/2007 relativa al diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare negli Stati membri Modifiche e integrazioni al DL 25/2008 sulle procedure di riconoscimento protezione internazionale:

- individuazione a cura del Prefetto di un luogo di residenza o area geografica per RA;

- nomina del Ministro dei membri Commissioni territoriali;

trattenimento nei CIE del RA espulso fino a definizione;

eliminato effetto sospensivo del ricorso entro 15 gg

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con previsione di misure nell’immigrazione, come reato di immigrazione clandestina, norme più restrittive per la cittadinanza italiana (coniuge di italiano)
Convertito in Legge 24 luglio 2008, n 125 con modifiche (alleggerito il reato di “locazione ai clandestini”) Decreto legislativo n 160 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 5 novembre) Decreto legislativo n 32 del 28 febbraio 2008 Decreto legislativo n 159 del 3 ottobre 2008 in vigore dal 5 novembre Legge 94/2009 in vigore dall’8 agosto 2009

 

 

Con la manovra finanziaria estiva (Legge n 133 del 6 agosto 2008)

si stabiliscono, inoltre, i criteri per

1- l’accesso al piano casa. Gli immigrati a basso reddito, e anche i rifugiati, accedono solo se residenti da almeno 10 anni in Italia o da 5 anni nella stessa regione.

2- l’erogazione dell’assegno sociale agli stranieri e ai rifugiati e protetti sussidiari: a decorrere dal 1 gennaio 2009, assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto se residenti, in maniera continuativa, per almeno 10 anni in Italia.

 

IMMIGRAZIONE: le novità più rilevanti della

Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

 

A seguito dell’entrata in vigore dall’8 agosto 2009 della legge n 94/2009, che integra ed innova il Testo Unico Immigrazione (DL 286/98), la gestione dell’immigrazione subisce delle modifiche con l’obiettivo politico di “migliorare” il sistema di sicurezza pubblica.

Le Circolari del Ministero dell’Interno emanate a seguito della normativa introdotta, ne precisano alcuni aspetti applicativi.

Circolare n 11001/5 del 5/8/2009 (Gabinetto del Ministro);

Circolare n 8899 del 7/8/09 (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali);

Circolare n 4820 del 27/8/09 (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione)

Ecco i punti più rilevanti dei cambiamenti introdotti:

- Clandestinità:

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

La precedente normativa sull’immigrazione non prevedeva il “reato” di ingresso illegale. L’ingresso in Italia era subordinato al possesso dei documenti come fissati dal Ministero Affari Esteri (visto di ingresso, documento di identità e possesso di adeguati mezzi economici). Se si verificavano le condizioni di: 1. entrata senza passaporto o documento equivalente; 2. entrata senza visto, nei casi in cui sia richiesto;

3. entrata senza passare per i valichi di frontiera (salvi casi di forza maggiore) si configurava l’ingresso clandestino che non era qualificato reato.

E’ stato introdotto il reato di ”ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, considerato “contravvenzione” con pagamento da parte dello straniero di una somma da 5 a 10 mila euro e conseguente espulsione dal territorio, di competenza del Giudice di Pace. Il pagamento della somma non comporta l’estinzione del reato (non è ammessa oblazione) La contravvenzione non è applicabile allo straniero che viene respinto al valico di frontiera (senza cioè aver fatto ancora ingresso nel territorio italiano).

Il reato si configura solo per stranieri extra-comunitari e apolidi, non per il cittadino comunitario.

Il reato d’immigrazione clandestina avrà un’inevitabile incidenza negativa sull'accesso ai servizi pubblici essenziali.

 

- Trattenimento (detenzione amministrativa) dello straniero

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

I CIE, ex CPT, sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. I motivi di trattenimento sono: a) perché occorre procedere al soccorso dello straniero, b) per accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, c) per l'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a giudizio di convalida, d) per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo a ricondurlo nel paese di origine.

Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore, dietro convalida del giudice di pace, per un periodo di 30 giorni, prorogabile, su richiesta del questore e solo in presenza di gravi difficoltà inerenti l’identificazione dello straniero o l’acquisizione dei documenti di viaggio, di altri 30 giorni. Anche la proroga è soggetta a convalida del giudice.

Si conferma il trattenimento e si prevede il prolungamento da due a sei mesi (fino a 180 giorni) del tempo massimo di permanenza nei centri d’identificazione ed espulsione (CIE), in attesa di esecuzione dell’espulsione. Le proroghe saranno autorizzate dal giudice di pace qualora il cittadino straniero non collabori o non siano disponibili documenti necessari all’espulsione nel Paese d’origine.

 

- Alloggio, residenza e ricongiungimento familiare:

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

Con l’emendamento al Testo unico sull'immigrazione da parte del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125), era stata già introdotta la fattispecie di reato con la quale si sanziona la condotta di cessione a titolo oneroso ad uno straniero irregolarmente soggiornante, di un immobile di cui si abbia la disponibilità.

In materia di iscrizione anagrafica sussiste l’obbligo generale di iscrizione, previsto dall’articolo 2 della legge n. 1228 del 1954. All’iscrizione all’anagrafe è correlato infatti l’esercizio di diritti civili e politici;

Per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare lo straniero deve esibire, oltre che ad adeguati mezzi di sussistenza, anche l’alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero deve essere fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale.

Si conferma la reclusione da sei mesi a tre anni e l’eventuale confisca dell’immobile per chi dà alloggio a pagamento “per trarne ingiusto profitto”,  a immigrati irregolari privi del permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto d’affitto; 

Si subordina la richiesta d’iscrizione o variazione anagrafica di residenza dei cittadini stranieri alla possibile verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza;

Variano le caratteristiche dell’alloggio che deve essere dimostrato dallo straniero (ad eccezione del rifugiato) che richiede il ricongiungimento familiare che dovrà essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Viene inoltre confermata la previsione secondo cui nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Con Circolare del Ministero dell’Interno n 7170 del 18/11/2009 si precisa i parametri per definire l’idoneità alloggiativa.

 

- Matrimonio:

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

L’art. 116, primo comma, del Codice Civile regola il matrimonio dello straniero in Italia e dispone che:

- lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel nostro Paese deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (primo comma);

- il matrimonio non potrà essere celebrato in violazione delle seguenti disposizioni, che contengono specifici divieti di contrarre matrimonio (secondo comma): art. 85 (in caso di interdizione per infermità di mente); art. 86 (relativo alla libertà di stato); art. 87 (relativamente ad alcuni gradi di parentela e affinità); art. 88 (in caso di condanna per alcuni specifici delitti); art. 89 (divieto temporaneo di nuove nozze) c.c.;

- lo straniero che ha domicilio o residenza in Italia deve inoltre rispettare le disposizioni italiane in tema di pubblicazioni (terzo comma).

Si emenda l’art 116 del c.c., con l’introduzione dell’obbligatorietà di dimostrazione da parte dello straniero anche della condizione di “regolarità del soggiorno nel territorio italiano” (la condizione di regolarità deve esserci all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio). In assenza del permesso di soggiorno/permesso lungo soggiornante/carta di soggiorno di familiare di cittadino UE, l’ufficiale di stato civile non può compiere l’atto richiesto.

Con Circolare del Ministero dell’Interno n 19 del 7/8/2009 si precisano alcuni aspetti applicativi in materia.

 

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- Cittadinanza:

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

Il termine minimo da maturare per presentare la richiesta cittadinanza da parte dello straniero che ha sposato un cittadino italiano è di 6 mesi per i residenti in Italia e di 3 anni per i residenti all’estero. La domanda di cittadinanza (sia per matrimonio, sia per concessione) si presenta alla Prefettura del luogo di residenza sull’apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro

Si prevede l’innalzamento del termine minimo da maturare per la richiesta di cittadinanza dello straniero che ha sposato un cittadino italiano, da sei mesi passa a due anni per i residenti in Italia e tre anni per i residenti all’estero. I tempi si dimezzano se sono nati o sono stati adottati dei figli dalla coppia; previsione di un contributo di 200 euro sulle richieste di cittadinanza

 

- Alte Professionalità:

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

1- Gli ingressi dall’estero fuori quota (rispetto a quanto fissato nel decreto flussi annuale) sono previsti dall’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione e sono possibili per alcune categorie definite di stranieri, per i quali viene indicata la procedura di ingresso in caso di lavoro subordinato e autonomo, con relativo rilascio del Nulla Osta all’ingresso da parte dello Sportello Unico Immigrazione al datore di lavoro, senza limitazione temporale durante l’anno e per numero di lavoratori non preliminarmente stabilito.

2- Gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il titolo di studio, anche universitario, alla scadenza del permesso di soggiorno “per studio” possono richiedere allo Sportello Unico Immigrazione la conversione per motivi di lavoro solo a condizione che siano in possesso già di un contratto di lavoro, pena la perdita della regolarità in Italia.

1- In particolare con riferimento alle categorie previste dall’art 27 ai commi a) Dirigente e personale altamente specializzato di società straniere; e) Collaboratori familiari in casi specifici; g) Lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che operano sul territorio italiano per funzioni e compiti specifici, viene introdotta una semplificazione nella procedura di ingresso per quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno, permettendo loro una semplice comunicazione al posto della richiesta del Nulla Osta al lavoro allo Sportello Unico Immigrazione

2- Si facilita la permanenza degli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di 2° livello con la possibilità che alla scadenza del permesso di studio richiedano un permesso per “attesa occupazione”, qualora non ci sia ancora la disponibilità di un lavoro, oppure di richiedere, in caso di proposta di assunzione lavorativa, la conversione per motivi di lavoro presentando la richiesta allo Sportello Unico Immigrazione come da procedura ordinaria.

 

- Permesso di soggiorno:

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

Il costo del rilascio del permesso di soggiorno è stato di circa 72 euro,di cui 27,50 (IVA compresa) per il costo del permesso di soggiorno elettronico, obbligatorio se superiore a 90 giorni; 14,62 euro per la marca da bollo; 30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale alla consegna della domanda compilata.

Ai sensi dell’art 6, co. 2 TU Immigrazione, si prevedeva l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno secondo la seguente dicitura: “fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile* o all'accesso a pubblici servizi**, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila”.

*Gli atti di stato civile ricomprendono diversi tipi di documenti, quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e di morte. **Per servizi pubblici s’intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività per soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.

Introduzione di un ulteriore contributo economico sulla domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (ad eccezione di alcune tipologie di permessi, quale asilo, protezione sussidiaria e umanitaria) che andrà da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro, insieme all’introduzione dell’obbligo a sottoscrivere un ”accordo di integrazione”, con il quale lo straniero si impegna a condividere specifici obiettivi di integrazione, conseguibili nel periodo di validità del permesso di soggiorno, durante il quale matura dei crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello straniero. Alcune tipologie di permessi di soggiorno (asilo, protezione sussidiaria e umanitaria, motivi familiari, permesso per lungo soggiornanti, etc.) non sono soggette alla revoca del permesso né all’espulsione, sebbene vincolate alla sottoscrizione dell’accordo.

Il contributo previsto è destinato a finanziare il Fondo rimpatri e a contribuire agli oneri connessi alle attività istruttorie per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Obbligo di esibizione del permesso di soggiorno agli uffici delle Pubblica Amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo. Si conferma la specifica esenzione dell’esibizione del permesso di soggiorno con Circolare Min Interno n 8899 del 7/8/09, per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita- dello stato civile).

In assenza del documento, è previsto l’arresto fino ad un anno e un’ammenda sino ad 2.000 euro.

Per quanto riguarda i termini da rispettare per la richiesta da parte dello straniero del rinnovo del permesso di soggiorno si confermano i sessanta giorni prima della scadenza.

 

 

Lungo soggiornanti:

 

Situazione passata

Situazione attuale ex L 94/2009

I requisiti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo sono stati: il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo e assenza di pericolo per l’ordine pubblico. Nessun test linguistico è stato previsto per il rilascio del documento.

Fermi restando i requisiti previsti già dalla normativa, si introduce anche il superamento di un test di italiano per chi chiede il rilascio del permesso per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno). Le modalità di svolgimento del test verranno definite da specifico decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca.

 

Norme del pacchetto sicurezza documento del Ministero dell'Interno