È
formato da diversi provvedimenti normativi presentati il 21
maggio 2008 nella seduta straordinaria del Governo tenutasi a
Napoli. In particolare i vari atti normativi sono stati trasformati
nei seguenti:
1 Decreto
legge n 92
1- Decreto
legislativo
2- Decreto
legislativo
3- Decreto
legislativo
1- Disegno
di legge
Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica (aggravamento di 1/3 della
pena in caso di reati commessi da stranieri irregolari e
reato di “locazione ai clandestini”
Modifiche e
integrazioni al DL 5/2007 in materia di ricongiungimento
familiare:
test del DNA
per la verifica del legame di sangue;
figli
maggiorenni invalidi totali e non sposati;
genitori se
senza altri figli e se ultra65enni solo se i figli nel paese
hanno documentati e gravi motivi di salute
Modifiche e
integrazioni al DL 30/2007 relativa al diritto dei cittadini
UE di circolare e soggiornare negli Stati membri
Modifiche e
integrazioni al DL 25/2008 sulle procedure di riconoscimento
protezione internazionale:
-
individuazione a cura del Prefetto di un luogo di residenza
o area geografica per RA;
- nomina
del Ministro dei membri Commissioni territoriali;
trattenimento nei CIE del RA espulso fino a definizione;
eliminato
effetto sospensivo del ricorso entro 15 gg
Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica, con previsione di misure
nell’immigrazione, come reato di immigrazione clandestina,
norme più restrittive per la cittadinanza italiana (coniuge
di italiano)
Convertito in
Legge 24 luglio 2008, n 125 con modifiche (alleggerito il
reato di “locazione ai clandestini”)
Decreto
legislativo n 160 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 5
novembre)
Decreto
legislativo n 32 del 28 febbraio 2008
Decreto
legislativo n 159 del 3 ottobre 2008 in vigore dal 5
novembre
Legge 94/2009
in vigore dall’8 agosto 2009
Con la manovra
finanziaria estiva (Legge n 133 del 6 agosto 2008)
si
stabiliscono, inoltre, i criteri per
1-
l’accesso al piano casa. Gli immigrati a basso
reddito, e anche i rifugiati, accedono solo se residenti da
almeno 10 anni in Italia o da 5 anni nella stessa regione.
2-
l’erogazione dell’assegno sociale agli stranieri e ai
rifugiati e protetti sussidiari: a decorrere dal 1 gennaio
2009, assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto se
residenti, in maniera continuativa, per almeno 10 anni in
Italia.
IMMIGRAZIONE: le novità
più rilevanti della
Legge 15 luglio 2009, n. 94
recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
A seguito dell’entrata in
vigore dall’8 agosto 2009 della legge n 94/2009, che integra ed
innova il Testo Unico Immigrazione (DL 286/98), la gestione
dell’immigrazione subisce delle modifiche con l’obiettivo politico
di “migliorare” il sistema di sicurezza pubblica.
Le Circolari del Ministero
dell’Interno emanate a seguito della normativa introdotta, ne
precisano alcuni aspetti applicativi.
Circolare n 11001/5 del
5/8/2009 (Gabinetto del Ministro);
Circolare n 8899 del 7/8/09
(Dipartimento per gli Affari interni e territoriali);
Circolare n 4820 del
27/8/09 (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione)
Ecco i punti più rilevanti
dei cambiamenti introdotti:
- Clandestinità:
Situazione passata
Situazione attuale ex L 94/2009
La
precedente normativa sull’immigrazione non prevedeva il
“reato” di ingresso illegale. L’ingresso in Italia era
subordinato al possesso dei documenti come fissati dal
Ministero Affari Esteri (visto di ingresso, documento di
identità e possesso di adeguati mezzi economici). Se si
verificavano le condizioni di: 1. entrata senza passaporto o
documento equivalente; 2. entrata senza visto, nei casi in
cui sia richiesto;
3. entrata senza passare per i
valichi di frontiera (salvi casi di forza maggiore) si
configurava l’ingresso clandestino che non era qualificato
reato.
E’ stato introdotto
il reato di ”ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato”, considerato “contravvenzione” con pagamento da
parte dello straniero di una somma da 5 a 10 mila euro e
conseguente espulsione dal territorio, di competenza del
Giudice di Pace. Il pagamento della somma non comporta
l’estinzione del reato (non è ammessa oblazione) La
contravvenzione non è applicabile allo straniero che viene
respinto al valico di frontiera (senza cioè aver fatto
ancora ingresso nel territorio italiano).
Il reato si
configura solo per stranieri extra-comunitari e apolidi, non
per il cittadino comunitario.
Il reato
d’immigrazione clandestina avrà un’inevitabile incidenza
negativa sull'accesso ai servizi pubblici essenziali.
- Trattenimento
(detenzione amministrativa) dello straniero
Situazione passata
Situazione attuale ex L 94/2009
I CIE, ex
CPT, sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in
attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. I
motivi di trattenimento sono: a) perché occorre procedere al
soccorso dello straniero, b) per accertamenti supplementari
in ordine alla sua identità o nazionalità, c) per
l'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a
giudizio di convalida, d) per l'indisponibilità di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo a ricondurlo nel paese di
origine.
Il trattenimento è
disposto con provvedimento del questore, dietro convalida
del giudice di pace, per un periodo di 30 giorni,
prorogabile, su richiesta del questore e solo in presenza di
gravi difficoltà inerenti l’identificazione dello straniero
o l’acquisizione dei documenti di viaggio, di altri 30
giorni. Anche la proroga è soggetta a convalida del giudice.
Si conferma il trattenimento e si prevede
il prolungamento da due a sei mesi (fino a 180 giorni) del
tempo massimo di permanenza nei centri d’identificazione ed
espulsione (CIE), in attesa di esecuzione dell’espulsione.
Le proroghe saranno autorizzate dal giudice di pace qualora
il cittadino straniero non collabori o non siano disponibili
documenti necessari all’espulsione nel Paese d’origine.
- Alloggio,
residenza e ricongiungimento familiare:
Situazione passata
Situazione attuale ex L 94/2009
Con l’emendamento
al Testo unico sull'immigrazione da parte del Decreto legge
23 maggio 2008, n. 92 (convertito in Legge 24 luglio 2008,
n. 125), era stata già introdotta la fattispecie di reato
con la quale si sanziona la condotta di cessione a titolo
oneroso ad uno straniero irregolarmente soggiornante, di un
immobile di cui si abbia la disponibilità.
In materia di
iscrizione anagrafica
sussiste l’obbligo generale di iscrizione, previsto
dall’articolo 2 della legge n. 1228 del 1954. All’iscrizione
all’anagrafe è correlato infatti l’esercizio di diritti
civili e politici;
Per esercitare il
diritto al ricongiungimento familiare lo straniero
deve esibire, oltre che ad adeguati mezzi di sussistenza,
anche l’alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero deve essere fornito dei
requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall'Azienda unità sanitaria locale.
Si conferma la
reclusione da sei mesi a tre anni e l’eventuale confisca
dell’immobile per chi dà alloggio a pagamento “per
trarne ingiusto profitto”, a immigrati irregolari privi del
permesso di soggiorno al momento della stipula o del
rinnovo del contratto d’affitto;
Si subordina la
richiesta d’iscrizione o variazione anagrafica di
residenza dei cittadini stranieri alla possibile
verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il
richiedente intende fissare la propria residenza;
Variano le
caratteristiche dell’alloggio che deve essere dimostrato
dallo straniero (ad eccezione del rifugiato) che richiede il
ricongiungimento familiare che dovrà essere conforme
ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Viene inoltre
confermata la previsione secondo cui nel caso di un figlio
di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei
genitori, è sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
L’art.
116, primo comma, del Codice Civile regola il matrimonio
dello straniero in Italia e dispone che:
- lo straniero che vuole contrarre
matrimonio nel nostro Paese deve presentare all'ufficiale
dello stato civile una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla
osta al matrimonio (primo comma);
- il matrimonio non potrà essere
celebrato in violazione delle seguenti disposizioni, che
contengono specifici divieti di contrarre matrimonio
(secondo comma): art. 85 (in caso di interdizione per
infermità di mente); art. 86 (relativo alla libertà di
stato); art. 87 (relativamente ad alcuni gradi di parentela
e affinità); art. 88 (in caso di condanna per alcuni
specifici delitti); art. 89 (divieto temporaneo di nuove
nozze) c.c.;
- lo straniero che ha domicilio o
residenza in Italia deve inoltre rispettare le disposizioni
italiane in tema di pubblicazioni (terzo comma).
Si
emenda l’art 116 del c.c., con l’introduzione dell’obbligatorietà
di dimostrazione da parte dello straniero anche della
condizione di “regolarità del soggiorno nel territorio
italiano” (la condizione di regolarità deve esserci
all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione
del matrimonio). In assenza del permesso di
soggiorno/permesso lungo soggiornante/carta di soggiorno di
familiare di cittadino UE, l’ufficiale di stato civile non
può compiere l’atto richiesto.
Il termine minimo da maturare per
presentare la richiesta cittadinanza da parte dello
straniero che ha sposato un cittadino italiano è di 6 mesi
per i residenti in Italia e di 3 anni per i residenti
all’estero. La domanda di cittadinanza (sia per matrimonio,
sia per concessione) si presenta alla Prefettura del luogo
di residenza sull’apposito modello, su cui va apposta una
marca da bollo da 14,62 euro
Si prevede l’innalzamento del termine
minimo da maturare per la richiesta di cittadinanza dello
straniero che ha sposato un cittadino italiano, da sei mesi
passa a due anni per i residenti in Italia e tre anni per i
residenti all’estero. I tempi si dimezzano se sono nati o
sono stati adottati dei figli dalla coppia; previsione di un
contributo di 200 euro sulle richieste di cittadinanza
- Alte
Professionalità:
Situazione passata
Situazione attuale ex L 94/2009
1- Gli
ingressi dall’estero fuori quota (rispetto a quanto fissato
nel decreto flussi annuale) sono previsti dall’art. 27 del
Testo Unico sull’immigrazione e sono possibili per alcune
categorie definite di stranieri, per i quali viene indicata
la procedura di ingresso in caso di lavoro subordinato e
autonomo, con relativo rilascio del Nulla Osta all’ingresso
da parte dello Sportello Unico Immigrazione al datore di
lavoro, senza limitazione temporale durante l’anno e per
numero di lavoratori non preliminarmente stabilito.
2- Gli studenti stranieri che hanno
conseguito in Italia il titolo di studio, anche
universitario, alla scadenza del permesso di soggiorno “per
studio” possono richiedere allo Sportello Unico Immigrazione
la conversione per motivi di lavoro solo a condizione che
siano in possesso già di un contratto di lavoro, pena la
perdita della regolarità in Italia.
1- In particolare
con riferimento alle categorie previste dall’art 27 ai commi
a) Dirigente e personale altamente specializzato di società
straniere; e) Collaboratori familiari in casi specifici; g)
Lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che
operano sul territorio italiano per funzioni e compiti
specifici,vieneintrodotta una
semplificazione nella procedura di ingresso per quei
datori di lavoro che abbiano sottoscritto un apposito
protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno,
permettendo loro una semplice comunicazione al posto della
richiesta del Nulla Osta al lavoro allo Sportello Unico
Immigrazione
2- Si facilita la
permanenza degli studenti stranieri che hanno conseguito in
Italia il dottorato o il master universitario di 2°
livello con la possibilità che alla scadenza del
permesso di studio richiedano un permesso per “attesa
occupazione”, qualora non ci sia ancora la disponibilità di
un lavoro, oppure di richiedere, in caso di proposta di
assunzione lavorativa, la conversione per motivi di lavoro
presentando la richiesta allo Sportello Unico Immigrazione
come da procedura ordinaria.
- Permesso di
soggiorno:
Situazione passata
Situazione attuale ex L 94/2009
Il costo del
rilascio del permesso di soggiorno è stato di circa 72
euro,di cui 27,50 (IVA compresa) per il costo del permesso
di soggiorno elettronico, obbligatorio se superiore a 90
giorni; 14,62 euro per la marca da bollo; 30 euro da versare
all’operatore dell’Ufficio Postale alla consegna della
domanda compilata.
Ai sensi dell’art
6, co. 2 TU Immigrazione, si prevedeva l’obbligo
di esibizione del permesso di soggiorno secondo la
seguente dicitura: “fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di
stato civile* o all'accesso a pubblici servizi**, la carta
ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno
è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a
lire ottocentomila”.
*Gli atti di
stato civile ricomprendono diversi tipi di documenti,
quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di
nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e di
morte. **Per servizi pubblici s’intendono tutti i
servizi svolti nei confronti della collettività per
soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i
pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare
i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, ecc.
Introduzione di un
ulteriore contributo economico sulla domanda di rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno (ad eccezione di alcune
tipologie di permessi, quale asilo, protezione
sussidiaria e umanitaria) che andrà da un minimo di 80 a
un massimo di 200 euro, insieme all’introduzione
dell’obbligo a sottoscrivere un ”accordo di integrazione”,
con il quale lo straniero si impegna a condividere specifici
obiettivi di integrazione, conseguibili nel periodo di
validità del permesso di soggiorno, durante il quale matura
dei crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la
revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa
dello straniero. Alcune tipologie di permessi di soggiorno
(asilo, protezione sussidiaria e umanitaria, motivi
familiari, permesso per lungo soggiornanti, etc.) non sono
soggette alla revoca del permesso né all’espulsione, sebbene
vincolate alla sottoscrizione dell’accordo.
Il contributo
previsto è destinato a finanziare il Fondo rimpatri e a
contribuire agli oneri connessi alle attività istruttorie
per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
Obbligo
di esibizione del
permesso di soggiorno agli uffici delle Pubblica
Amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero tranne che per le
prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole
dell’obbligo, nonché alle attività sportive e ricreative
a carattere temporaneo. Si conferma la specifica esenzione
dell’esibizione del permesso di soggiorno con Circolare
Min Interno n 8899 del 7/8/09, per le dichiarazioni
di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di
nascita- dello stato civile).
In assenza del
documento, è previsto l’arresto fino ad un anno e un’ammenda
sino ad 2.000 euro.
Per quanto riguarda
i termini da rispettare per la richiesta da parte dello
straniero del rinnovo del permesso di soggiorno si
confermano i sessanta giorni prima della scadenza.
Lungo soggiornanti:
Situazione passata
Situazione attuale ex L 94/2009
I requisiti previsti per il rilascio del
permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo
sono stati: il possesso da almeno cinque anni di un permesso
di soggiorno in corso di validità, un reddito minimo non
inferiore all’assegno sociale annuo e assenza di pericolo
per l’ordine pubblico. Nessun test linguistico è stato
previsto per il rilascio del documento.
Fermi restando i requisiti previsti già
dalla normativa, si introduce anche il superamento di un
test di italiano per chi chiede il rilascio del permesso
per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno). Le modalità
di svolgimento del test verranno definite da specifico
decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca.