Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati - Risoluzione 2198 (XXI)
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Reso esecutivo in Italia con Legge n.95 del 14.2.1970 (G.U. n.79 del
28.3.1970) 10 gennaio
2005
L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo
status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, si
applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di
avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,
Considerato che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo la
adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non
possono rientrare nei termini della Convenzione, Considerato che è
auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati
definiti come tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto
della data limite del 1° gennaio 1951, Preso nota della
Raccomandazione del Comitato Esecutivo del Programma dell'Alto
Commissario della Nazioni Unite per i Rifugiati tendente a che il
progetto di Protocollo relativo allo status dei rifugiati sia
presentato all'Assemblea Generale, dopo l'esame del Consiglio
Economico e Sociale, affinché il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possa essere autorizzato ad
aprire il Protocollo alla adesione dei Governi nel minor tempo
possibile. Considerato che, con la sua Risoluzione 1186 (XVI) del 18
novembre 1966, il Consiglio Economico e Sociale ha preso nota con
approvazione del progetto di Protocollo contenuto nell'allegato al
rapporto annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati e relativo alle misure tendenti ad estendere la portata
della Convenzione per quanto riguarda le persone cui si applica ed
ha trasmesso l'allegato all'Assemblea Generale,
1. Prende atto del Protocollo relativo allo status dei rifugiati, il
cui testo figura nell'allegato al rapporto dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
2. Prega il Segretario generale di comunicare il testo del
Protocollo agli Stati menzionati all'Art. V del Protocollo stesso al
fine di metterli in grado di aderirvi.
1495esima Seduta Plenaria 16 dicembre 1966
Protocollo Relativo Allo Status Dei Rifugiati Adottato a New York il
31 gennaio 1967 - Entrato in vigore il 4 ottobre 1967. Reso
esecutivo in Italia con Legge n.95 del 14.2.1970 (G.U. n.79 del
28.3.1970)
Gli Stati aderenti al presente Protocollo, Considerato che la
Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il
28 luglio 1951 ( qui di seguito denominata come Convenzione) si
applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di
avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,
Considerato che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo
l'adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati
non possono rientrare nei termini della Convenzione, Considerato che
è auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati
definiti tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto dalla
data limite del 1° gennaio 1951, Convengono quanto segue:
Articolo l Disposizione generale 1. Gli Stati aderenti al presente
Protocollo si impegnano ad applicare ai rifugiati, quali definiti
qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione. 2.
Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", tranne per
quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 del presente
articolo, intende tutti coloro che rispondono alla definizione data
all'art. 1 della Convenzione come se le parole "a seguito di
avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951" e le
parole "a seguito di tali avvenimenti" nell'articolo 1A (2) fossero
omesse. 3. Il presente Protocollo sarà applicato dagli Stati
aderenti senza alcuna limitazione geografica; tuttavia, le
dichiarazioni già rese, in virtù¹ dell'articolo 1B (1) (a) della
Convenzione da parte degli Stati che già vi hanno aderito, si
applicheranno anche sotto il regime del presente Protocollo, a meno
che gli obblighi degli Stati non siano stati estesi conformemente
all'articolo 1B (2) della Convenzione. Articolo 2 Cooperazione delle
autorità nazionali con le Nazioni Unite 1. Gli Stati aderenti al
presente Protocollo si impegnano a collaborare con l'Alto
Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra
istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli,
nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il
suo compito di controllo dell'applicazione delle disposizioni del
presente Protocollo. 2. Al fine di permettere all'Alto
Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che
dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti
delle Nazioni Unite, gli Stati aderenti al presente Protocollo si
impegnano a fornirgli, in forma idonea, le informazioni e i dati
statistici richiesti relativamente a: 1. lo status dei rifugiati; 2.
l'applicazione del presente Protocollo; 3. le leggi, i regolamenti e
i decreti che sono o entreranno in vigore relativamente ai
rifugiati.
Articolo 3 Informazioni relative alle leggi e ai regolamenti
nazionali Gli Stati aderenti al presente Protocollo comunicheranno
al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo di legge e
regolamenti che essi potranno adottare per assicurare l'applicazione
del presente Protocollo.
Articolo 4 Regolamento delle controversie Ogni controversia tra le
parti del presente Protocollo relativa alla sua interpretazione o
alla sua applicazione, non regolata in altro verrà sottoposta alla
Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti
nella controversia.
Articolo 5 Adesione Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione
di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione e così pure di tutti
gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di
una delle istituzioni specializzate o di qualsiasi altro Stato cui
l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma del
Protocollo. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento
di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 6 Clausola federale Nel caso di Stato federale o non
unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni: 1. riguardo
agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al
paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo e la cui
applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo
federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali
limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;
2. riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi
conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo - e la cui
applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato,
provincia o cantone i quali non sono, in base la sistema
costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare
provvedimenti legislativi il Governo federale porterà questi
articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati,
province o cantoni, il più¹ presto possibile, esprimendo parere
favorevole; 3. gli Stati federali Parti del presente Protocollo
comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente
trasmessa loro tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite -
un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella
Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi
determinata disposizione della Convenzione da applicarsi in
conformità al paragrafo 1 dell'articolo1 del presente Protocollo,
indicando la misura nella quale è data efficacia a detta
disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro
provvedimento.
Articolo 7 Riserve e dichiarazioni 1. Qualsiasi Stato, al momento
dell'adesione, potrà apporre riserve all'articolo IV del presente
Protocollo a all'applicazione, in virtù dell'articolo 1 del presente
Protocollo, di ogni dispositivo della Convenzione fatta eccezione
per quelli di cui agli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 purché nel caso
di uno Stato aderente alla Convenzione, le riserve fatte in virtù
del presente articolo non si estendano ai rifugiati cui si applica
la Convenzione. 2. Le riserve apposte dagli Stati aderenti alla
Convenzione in base all'articolo 42 della Convenzione stessa saranno
applicabili, tranne che in caso di ritiro, in relazione ai loro
obblighi derivanti dal presente Protocollo. 3. Ogni Stato, che abbia
formulato una riserva in virtù del paragrafo l del presente
articolo, potrà ritirarla mediante comunicazione indirizzata a tale
scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite. 4. Le
dichiarazioni fatte in virtù dei paragrafi l e 2 dell'articolo 40
della Convenzione da uno Stato membro, aderente al presente
Protocollo, saranno intese come applicabili in base al presente
Protocollo a meno che, al momento della adesione, la Parte
interessata non notifichi parere contrario al Segretario generale
delle Nazioni Unite. Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e
3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della Convenzione saranno intese
come applicabili, mutatis mutandis, al presente Protocollo.
Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrerà in
vigore alla data del deposito del sesto strumento di adesione. 2.
Per ciascuno degli Stati che aderiranno al Protocollo dopo il
deposito del sesto strumento di adesione, il Protocollo entrerà in
vigore alla data del deposito, da parte di tale Stato, del suo
strumento di adesione.
Articolo 9 Denuncia 1. Ogni Stato contraente potrà denunciare il
Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al
Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto
per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà
stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 10 Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni
Unite Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti
gli Stati di cui al precedente articolo 5 la data di entrata in
vigore, le adesioni, le riserve, il ritiro delle riserve e le
denunce del presente Protocollo e le dichiarazioni e notifiche di
quanto sopra.
Articolo 11 Deposito degli archivi del Segretariato delle Nazioni
Unite Una copia del presente Protocollo, i cui testi cinese,
inglese, francese, russo, spagnolo fanno ugualmente fede, firmata
dal Presidente dell'Assemblea generale e dal Segretario generale
delle Nazioni Unite, sarà depositata negli archivi del Segretariato
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne trasmetterà copia
certificata conforme a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e
agli altri Stati di cui all'articolo 5.