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Adottato a New York il 31 gennaio 1967 Entrato in vigore il 4
ottobre 1967. Reso esecutivo in Italia con Legge n°95 del 14/02/1970
(G.U. n°79 del 28/03/1970).
Gli Stati aderenti
al presente Protocollo,
Considerando che la
Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951 (detta qui di seguito "Convenzione") è applicabile
soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori
al 1° gennaio 1951,
considerando che
dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie
di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla
Convenzione,
considerando
l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati
compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener
conto della data limite del 1° gennaio 1951,
hanno convenuto
quanto segue:
Art. I Disposizione generale
1. Gli Stati
partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai
rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della
Convenzione.
2. Ai fini del
presente Protocollo, il termine "rifugiato", salvo restando quanto
riguarda l’applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni
persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1
della Convenzione, come se le locuzioni "... per causa di
avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951" e "... in seguito a tali
avvenimenti" non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A,
dell’articolo 1.
3. Il presente
Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione
geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù
della sezione B paragrafo 1 capoverso a dell’articolo 1 della
Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimente
applicabili al presente Protocollo, semprechè gli obblighi dello
Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B
paragrafo 2 dell’articolo 1 della Convenzione.
Art. II Cooperazione delle
autorità nazionali con le Nazioni Unite
1. Gli Stati
partecipanti si obbligano a collaborare con l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra
istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli,
nell’esercizio delle sue funzioni e segnatamente nell’agevolare il
suo compito di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del
presente Protocollo.
2. Per consentire
all’Alto Commissariato, o a qualsiasi altra istituzione delle
Nazioni Unite a lui succeduta, la presentazione di rapporti agli
organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati partecipanti si
obbligano a fornirgli, nella forma adeguata, le informazioni ed i
dati statistici richiesti circa:
-
a. lo statuto dei rifugiati;
-
b.
l’esecuzione del presente Protocollo;
-
c. le leggi, i regolamenti e i decreti, concernenti i
rifugiati, già vigenti o che entreranno in vigore.
Art. III Informazioni sulla
legislazione nazionale
Gli Stati
partecipanti comunicano al Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati
per l’applicazione del presente Protocollo.
Art. IV Composizione di
vertenze
Qualsiasi vertenza sorta tra
gli Stati partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione del
presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte
interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purchè non sia
stato possibile comporla in altro modo.
Art. V Adesione
Il presente
Protocollo è aperto all’adesione degli Stati partecipanti alla
Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure
di ogni Stato cui l’Assemblea generale ha trasmesso un invito
d’adesione al presente Protocollo. L’adesione avviene mediante il
deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VI Clausola federale
Ove trattisi di uno
Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti
disposizioni:
- a.
- per quanto
concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il
paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la cui
esecuzione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi
del governo federale sono identici a quelli degli Stati
partecipanti che non sono Stati federativi;
- b.
- per quanto
concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il
paragrafo precitato, ma la cui esecuzione spetta al potere
legislativo dei singoli Stati, province o cantoni componenti (in
ciò autonomi grazie al sistema costituzionale federativo), il
governo federale ne comunica i disposti, il più presto possibile
e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli
Stati, delle province o dei cantoni;
- c.
- uno Stato
federativo partecipante al presente Protocollo deve comunicare,
a richiesta di qualsiasi altro Stato partecipante, trasmessagli
dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
un esposto della legislazione e della prassi vigente nella
federazione e nelle regioni che la costituiscono, per quanto
concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione,
applicabile giusta il paragrafo 1 dell’articolo I dei presente
Protocollo; nell’esposto, va parimente indicato in quale misura
tale disposizione sia stata eseguita mediante un atto
legislativo o in altro modo.
Art. VII Riserve e
dichiarazioni
1. Ciascuno Stato
partecipante può, al momento dell’adesione, esprimere riserve
riguardo all’articolo IV del presente Protocollo e quanto
all’applicazione, giusta l’articolo 1 del medesimo, di ogni
disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1, 3, 4,
16 (1) e 33, semprechè, ove trattisi di uno Stato partecipante, le
riserve espresse in virtù del presente articolo non concernano i
rifugiati cui è applicabile la Convenzione.
2. Le riserve
espresse dagli Stati partecipanti conformemente all’articolo 42
della Convenzione sono applicabili agli obblighi derivanti dal
presente Protocollo, a meno che le riserve suddette siano state
ritirate nel frattempo.
3. Lo Stato che ha
espresso una riserva, giusta il paragrafo 1 del presente articolo,
può ritirarla, in ogni momento, inviando una comunicazione al
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Le dichiarazioni
espresse, in virtù dell’articolo 40 paragrafi 1 e 2 della
Convenzione, da uno Stato partecipante a questa, che aderisce al
presente Protocollo sono applicabili anche a quest’ultimo, a meno
che, al momento della adesione, la parte interessata abbia inviato
una dichiarazione contraria al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dei
paragrafi 2 e 3 dell’ articolo 40 e del paragrafo 3 dell’articolo 44
della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, anche al
presente protocollo.
Art. VIII Entrata in vigore
1. Il presente
Protocollo entra in vigore il giorno del deposito del sesto
strumento d’adesione.
2. Per ciascuno
Stato che aderisce al Protocollo dopo il deposito dei sesto
strumento d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il giorno in
cui detto Stato avrà depositato il suo strumento d’adesione
Art. IX Disdetta
1. Ciascuna Parte
partecipante può disdire il presente Protocollo in ogni tempo
mediante comunicazione scritta al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha
effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è
stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Art. X Comunicazioni del
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati
indicati all’articolo V le date d’entrata in vigore, d’adesione, di
deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti
dichiarazioni e notificazioni.
Art. XI Deposito del Protocollo
presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite
Un esemplare del
presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnuolo,
francese e russo fanno parimente fede, firmato dal Presidente
dell’Assemblea generale e dal Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli
archivi della Segreteria dell’Organizzazione. Il Segretario generale
trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati
nell’articolo V.
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