Direttiva n. 9/2003/CE
Capo I
SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva stabilisce norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) "Convenzione di Ginevra ":la convenzione del 28 luglio
1951 relativa allo status dei rifugiati,modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
b) "domanda di asilo ": la domanda presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide che può
considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad
uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra.
Tutte le domande di protezione internazionale sono
considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un
paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro
tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda
separata;
c) "richiedente "o "richiedente asilo ":qualsiasi cittadino
di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda
di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una
decisione definitiva;
d) "familiari":i seguenti soggetti appartenenti alla
famiglia del richiedente asilo,purché essa sia già
costituita nel paese di origine,che si trovano nel medesimo
Stato membro in connessione alla domanda di asilo:
i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato
da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile
con il richiedente,qualora la legislazione o la prassi dello
Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie
di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli
stranieri;
ii) i figli minori della coppia di cui al punto i)o del
richiedente asilo,a condizione che non siano coniugati e
siano a carico,indipendentemente dal fatto che siano figli
legittimi,naturali o adottivi secondo le definizioni del
diritto nazionale;
e) "rifugiato ":qualsiasi persona rispondente ai criteri
stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
f) "status di rifugiato ":lo status riconosciuto da uno
Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed
ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;
g) "procedimenti "e "ricorsi ":i procedimenti e i ricorsi
stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
h) "minore non accompagnato ":persone d'età inferiore ai
diciotto anni che entrino nel territorio degli Stati membri
senza essere accompagnate da un adulto che ne sia
responsabile per legge o in base agli usi,fino a quando non
siano
effettivamente affidate ad un tale adulto;il termine include
i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel
territorio degli Stati membri;
i) "condizioni di accoglienza ":il complesso delle misure
garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo
a norma della presente direttiva;
j) "condizioni materiali di accoglienza ":le condizioni di
accoglienza che includono alloggio,vitto e vestiario,forniti
in natura o in forma di sussidi economici o buoni,nonché un
sussidio per le spese giornaliere;
k) "trattenimento ":il confinamento del richiedente asilo,da
parte di uno Stato membro,in un luogo determinato,che lo
priva della libertà di circolazione;
l) "centro di accoglienza ":qualsiasi struttura destinata
all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di
paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo
alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché
siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in
qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già
definiti all'articolo 2,lettera d),se inclusi nella domanda
di asilo a norma del diritto nazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di
asilo diplomatico o territoriale presentate presso le
rappresentanze degli Stati membri.
3. La presente direttiva non si applica quando si applicano
le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del
20 luglio 2001,sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra
gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la
presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di
domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da
quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i
cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo
status di rifugiato.
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore
disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza
dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti
asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano
dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali
disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
Articolo 5
Informazione
1.Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un
termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la
presentazione della domanda d'asilo all'autorità competente,
almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi
loro spettanti in riferimento alle condizioni di
accoglienza.
Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano
informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che
forniscono specifica assistenza legale e sulle
organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo
alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa
l'assistenza sanitaria.
2.Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui
al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto
possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che il
richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni
possono anche essere fornite oralmente.
Articolo 6
Documentazione
1.Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni
dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità
competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento
nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o
che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a
soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in
cui la domanda è pendente o in esame.
Per i titolari che non possono circolare liberamente in
tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di
esso,il documento attesta altresì questa situazione.
2.Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del
presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di
trattenimento e durante l'esame della domanda di asilo
presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento
volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto
di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In
determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo,gli
Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre
prove documentali equivalenti al documento di cui al
paragrafo 1.
3.Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica
necessariamente l'identità del richiedente asilo.
4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al
paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati
a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro
interessato.
5.Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un
documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni
umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un
altro Stato.
Articolo 7
Residenza e libera circolazione
1.I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel
territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro
assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non
pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e
permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso
a tutti i benefici della presente direttiva.
2.Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza
per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse,
ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido
e il controllo efficace della domanda.
3.Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o
di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il
richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della
legislazione nazionale.
4.Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle
condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza
del richiedente asilo in un determinato luogo, da
determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può
essere di carattere generale, è presa caso per caso e
definita dalla legislazione nazionale.
5.Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai
richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal
luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 4 e/o dall'area
assegnata di cui al paragrafo 1.Le decisioni sono adottate
caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono
motivate qualora siano negative.
Il richiedente asilo non necessita di permesso per
presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è
necessaria la sua comparizione.
6.Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di
comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di
notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua
successiva modificazione.
Articolo 8
Nucleo familiare
Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli
Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura
del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro
territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del
richiedente asilo.
Articolo 9
Esami medici
Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano
sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.
Articolo 10
Scolarizzazione e istruzione dei minori
1.Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti
asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema
educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello
Stato membro ospitante, finché non sia concretamente
eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o
dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei
centri di accoglienza.
Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale
accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.
Sono considerati minori le persone di età inferiore alla
maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda
d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati
membri non revocano la possibilità di accedere
all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore
abbia raggiunto la maggiore età.
2.L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre
tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo
da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può
essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione
specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.
3.Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al
paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione
specifica del minore, lo Stato membro può offrire altre
modalità d'insegnamento.
Articoli 11
Lavoro
1.Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla
data di presentazione della domanda di asilo in cui i
richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.
2.Se entro un anno dalla presentazione della domanda di
asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il
ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli
Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al
richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.
3.L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i
procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato
avverso
una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento
ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della
notifica della decisione negativa sul ricorso.
4.Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro,
gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini
dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi
in soggiorno regolare.
Articolo 12
Formazione professionale
Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei
richiedenti asilo alla formazione professionale
indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato
del lavoro.
L'accesso alla formazione professionale collegata a un
contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il
richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro
conformemente all'articolo 11.
Articolo 13
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di
accoglienza e all'assistenza sanitaria
1.Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo
abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel
momento in cui presentano la domanda di asilo.
2.Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle
condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una
qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento
dei richiedenti asilo.
Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia
adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici
di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 17, nonché
alla situazione delle persone che si trovano in stato di
trattenimento.
3.Gli Stati membri possono subordinare la concessione di
tutte le condizioni materiali d'accoglienza e
dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla
condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi
sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata
per la loro salute, nonché ad assicurare il loro
sostentamento.
4.Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a
sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle
condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza
sanitaria previsti nella presente direttiva,ai sensi del
paragrafo 3,qualora i richiedenti asilo dispongano di
sufficienti risorse,ad esempio qualora siano stati occupati
per un ragionevole lasso di tempo.
Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi
sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di
accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali
esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri
possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.
5.Le condizioni materiali di accoglienza possono essere
fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o
mediante una combinazione di queste misure.
Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali
di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni,
l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei
principi stabiliti nel presente articolo.
Articolo 14
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
1.Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso
dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure
mediante una combinazione delle stesse:
a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo
durante l'esame della domanda d'asilo presentata alla
frontiera;
b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di
vita adeguata;
c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture
atte a garantire un alloggio per i richiedenti.
2.Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo
alloggiati ai sensi del paragrafo 1,lettere a),b)e c),sia
garantito quanto segue:
a) la tutela della vita familiare;
b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti
giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)e delle
organizzazioni non governative (ONG)riconosciute dagli Stati
membri.
Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla
prevenzione della violenza all'interno dei locali e dei
centri di accoglienza di cui al paragrafo 1,lettere a)e b).
3.Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli
minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori
siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari
adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base
agli usi.
4.Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di
richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra
avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono
che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti
giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.
5.Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono
una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di
riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in
ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel
corso della loro attività.
6.Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo
nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non
materiali della vita nei centri attraverso comitati o
consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.
7.Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti
asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non
governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato
membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di
accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di
assistere tali richiedenti. Possono essere previste
limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei
centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.
8.Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale
modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
diverse
da quelle previste nel presente articolo, per un periodo
ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:
— sia richiesta una prima valutazione delle esigenze
specifiche del richiedente asilo,
— le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente
articolo non siano disponibili in una determinata area
geografica,
— le capacità di alloggio normalmente disponibili siano
temporaneamente esaurite,
— il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o
confinato in posti di frontiera.
Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze
essenziali.
Articolo 15
Assistenza sanitaria
1.Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo
ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende
quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale delle malattie.
2.Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza
medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino
esigenze particolari.
CAPO III
RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
Articolo 16
Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza
1.Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni
di accoglienza nei seguenti casi:
a) qualora il richiedente asilo
— lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità
competente senza informare tali autorità, oppure, ove
richiesto, senza permesso, o
— contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o
alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un
colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante
un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto
nazionale, o,
— abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato
membro.
Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta
volontariamente all'autorità competente,viene presa una
decisione debitamente motivata,basata sulle ragioni della
scomparsa,nel ripristino delle concessione di tutte le
condizioni di accoglienza o di una parte di esse;
b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse
finanziarie,beneficiando in tal modo indebitamente delle
condizioni materiali di accoglienza.
Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi
sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di
accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali
esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri
possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.
2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza
qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver
presentato la sua domanda non appena ciò fosse
ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato
membro.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili
alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza
nonché ai comportamenti gravemente violenti.
4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le
condizioni di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi
1,2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed
imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla
particolare situazione della persona interessata,
specialmente per quanto concerne le persone contemplate
all'articolo 17, tenendo conto del principio di
proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi
circostanza l'accesso al pronto soccorso.
5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali
di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia
presa una decisione negativa.
CAPO IV
DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE
PARTICOLARI
Articolo 17
Principio generale
1.Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni
del capo II, relative alle condizioni materiali di
accoglienza e all'assistenza sanitaria,gli Stati membri
tengono conto della specifica situazione di persone
vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i
disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i
genitori singoli con figli minori, le persone che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale.
2.Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone
riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad
una verifica individuale della loro situazione.
Articolo 18
Minori
1.Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio
fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri,
delle disposizioni della presente direttiva concernenti i
minori.
2.Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di
riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi
forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura,
trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano
sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che
siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di
assistenza psichica e una consulenza qualificata.
Articolo 19
Minori non accompagnati
1.Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad
assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non
accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove
necessario, la rappresentanza da parte di un organismo
incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure
qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le
autorità competenti effettuano periodiche verifiche.
2.I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo,
dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro
ospite in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene
esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono
alloggiati:
a) presso familiari adulti;
b)presso una famiglia affidataria;
c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche
strutture per i minori;
d) in altri alloggi idonei per i minori.
Gli Stati membri possono alloggiare i minori non
accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di
accoglienza per adulti richiedenti asilo.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati
insieme,tenendo conto del prevalente interesse del minore in
questione e, in
particolare,della sua età e del grado di maturità. I cambi
di residenza di minori non accompagnati sono limitati al
minimo.
3.Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del
minore non accompagnato,si adoperano per rintracciare quanto
prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi
per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti
stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di
origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle
informazioni relative a queste persone sono effettuate in
via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la
loro sicurezza.
4.Le persone che si occupano di minori non accompagnati
hanno ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito
alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette,
conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale,
all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni
di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da
loro svolta.
Articolo 20
Vittime di tortura e di violenza
Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le
persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti
di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni
provocati dagli atti sopra menzionati.
CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 21
Mezzi di ricorso
1.Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative
relative alla concessione di benefici ai sensi della
presente direttiva o le decisioni adottate a norma
dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti
asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite
dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la
possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo
giudiziario.
2.Le modalità di accesso all'assistenza legale in siffatti
casi sono stabilite dal diritto nazionale.
CAPO VI
AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI
ACCOGLIENZA
Articolo 22
Cooperazione
Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione
i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di
persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza
e forniscono informazioni complete su tipo,denominazione e
forma dei documenti di cui all'articolo 6.
Articolo 23
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo
Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura
costituzionale, assicurano adeguate misure di orientamento,
sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle
condizioni di accoglienza.
Articolo 24
Personale e risorse
1.Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire
che le autorità competenti e le organizzazioni che danno
attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la
necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei
richiedenti asilo di entrambi i sessi.
2.Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per
l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in
attuazione
della presente direttiva.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Relazioni
Entro il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della
presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie
modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le
informazioni utili ai fini della relazione,ivi compresi i
dati statistici di cui all'articolo 22 entro il 6 febbraio
2006.
Successivamente a tale relazione,la Commissione riferisce al
Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni
sull'applicazione della presente direttiva.
Articolo 26
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative,regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005.Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale.Gli Stati membri determinano le
modalità di tali riferimenti.
2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo
delle disposizioni nazionali che essi adottano nel settore
contemplato dalle presente direttiva.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva
in conformità del trattato che istituisce la Comunità
europea.
|
Decreto legislativo n. 140/05
Art. 1.
Finalita'
1.Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme
relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il
riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio
nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui
sono operative le misure di protezione temporanea, disposte
ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,
recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo
status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24
luglio 1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea e l'apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa
allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge
24 luglio 1954, n. 722;
d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza
legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: «testo unico», che si trovano
nel territorio nazionale al momento della presentazione
della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato:
«regolamento» provvede, entro un termine non superiore a
quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle
condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la
consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo
2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1.Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente
asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n.
39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura
rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della
domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti
giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di
attuazione del testo unico.
2.Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura
rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea
ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita'
del richiedente asilo.
Vd art. 11 dlgs
Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge,
ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il
tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,
con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le
norme del presente decreto.
3.La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo
non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico.
4*. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2
e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha
presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto
dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente
dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il
richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio
nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal
verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella
domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo.
Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti
alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a
norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995,
n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto
del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare sul
territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il
periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le
condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Art. 6.
Accesso all'accoglienza
1.Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il
richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di
accoglienza per se' e per i propri familiari, redige
apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della
presentazione della domanda, di essere privo di mezzi
sufficienti di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui
viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione
di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo
del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo
e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del
decreto-legge.
3*. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al
comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri
d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi
del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente
necessario all'individuazione del centro di cui al citato
comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal
centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della
Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed
e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in
quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro,
che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede
la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e'
comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,
alla
Questura, nonche' alla Commissione territoriale e
costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole
agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti
relativi al procedimento di riconoscimento dello status di
rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza,
disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del
richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al
proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di
cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies,
comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del
contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad
acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza
e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente.
Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate
dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale
nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro
individuato per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e'
trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi
del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da
quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del
regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle
esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in
particolare delle persone vulnerabili quali minori,
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori
singoli con figli minori, persone per le quali e' stato
accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze
particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove
possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti
asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza
per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari,
che tengano conto delle misure assistenziali da garantire
alla persona in relazione alle sue
specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,
secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad
opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema
di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali
interessati possono prevedere specifici programmi di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati,
richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni
(OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione
di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori
non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel
superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente asilo.
Art. 9*
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1.Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni
del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in
strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove
possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli
avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di
seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del
regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui
all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei
servizi sociali del comune, i necessari controlli per
accertare la qualita' dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno
una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle
strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di
riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i
richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo
8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui
all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i
rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di
cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare
assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono
iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro
di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i
minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti
asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi
dell'articolo 38 del testo unico.
Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1*. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed
il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo,
il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1
non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in
particolare, nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false
relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque,
attinenti agli elementi della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la
convocazione sia stata comunicata presso il centro di
accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti
salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai
sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle
condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai
sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro
assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese.
Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e
le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto
del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza
erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo
del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese
di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo
versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare
corsi di formazione professionale, eventualmente previsti
dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del
richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con
proprio motivato decreto, la revoca delle misure
d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata
ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del
richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la
convocazione sia stata comunicata presso il centro di
accoglienza;
c)* presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo
di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato,
ovvero comportamenti gravemente violenti.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata
presentazione o l'abbandono del centro da parte del
richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia
rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze
dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto
dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi
addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure
di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la
mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da
forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore
del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono
dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro
verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1,
lettera
d) il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del
centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti
per le misure precedentemente erogate.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5,
commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo
1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005,
di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro
17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per
l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro
17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo
normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per
ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies,
comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni
del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo
5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si
prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta
giorni per la presentazione delle domande di contributo,
relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico
del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del
Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi previsti dal
decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo
l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza,
erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e'
fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento
previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge,
entro un limite massimo individuato annualmente, con
riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a
persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli
anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi
alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1.Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5,
si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso
di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali
non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di
cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei
limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e
5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
|
*La direttiva prevede la possibilità di subordinare
l’accesso all’accoglienza alla condizione che i richiedenti
asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro
una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché
ad assicurare il loro sostentamento.
Tuttavia all’art. 16 comma 2 la Direttiva prevede che uno
Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora
un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato
la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente
fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.
Il decreto legislativo, invece, stabilisce come tempo
ragionevole il termine previsto dall’art. 5 comma 2 del T.U..
*In tal senso, la direttiva (art.14 comma 8) dispone che:
gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale
modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
diverse da quelle previste nel presente articolo, per un
periodo ragionevole e di durata più breve possibile,
qualora:
— sia richiesta una prima valutazione delle esigenze
specifiche del richiedente asilo,
— le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente
articolo non siano disponibili in una determinata area
geografica,
— le capacità di alloggio normalmente disponibili siano
temporaneamente esaurite,
— il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o
confinato in posti di frontiera.
Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze
essenziali.
*Riprende l’art. 14 comma 2 della direttiva.
*In tal senso, in applicazione dell’art. 11 della direttiva
il richiedente asilo può svolgere attività lavorativa anche
in pendenza del ricorso contro la decisione negativa che
abbia effetto sospensivo del provvedimento di
allontanamento.
*In tal caso i richiedenti asilo giunti in Italia in
esecuzione del Regolamento Dublino potrebbero non accedere
al sistema di accoglienza predisposto dal decreto.
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