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Quadro sinottico esplicativo
Direttiva 9/2003/CE – Dlgsvo 140/2005 –
 

Direttiva n. 9/2003/CE

Capo I

SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.


















Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) "Convenzione di Ginevra ":la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;








b) "domanda di asilo ": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;
c) "richiedente "o "richiedente asilo ":qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva;
d) "familiari":i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo,purché essa sia già costituita nel paese di origine,che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo:
i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile
con il richiedente,qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
ii) i figli minori della coppia di cui al punto i)o del richiedente asilo,a condizione che non siano coniugati e siano a carico,indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi,naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
e) "rifugiato ":qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
f) "status di rifugiato ":lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;
g) "procedimenti "e "ricorsi ":i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
h) "minore non accompagnato ":persone d'età inferiore ai diciotto anni che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnate da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi,fino a quando non siano
effettivamente affidate ad un tale adulto;il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
i) "condizioni di accoglienza ":il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
j) "condizioni materiali di accoglienza ":le condizioni di accoglienza che includono alloggio,vitto e vestiario,forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni,nonché un sussidio per le spese giornaliere;
k) "trattenimento ":il confinamento del richiedente asilo,da parte di uno Stato membro,in un luogo determinato,che lo priva della libertà di circolazione;
l) "centro di accoglienza ":qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2,lettera d),se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001,sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.


Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.


CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5
Informazione

1.Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.
Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.
2.Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Articolo 6
Documentazione

1.Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.
Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso,il documento attesta altresì questa situazione.
2.Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di asilo presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo,gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.
3.Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.
4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.
5.Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

Articolo 7
Residenza e libera circolazione
1.I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.
2.Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.
3.Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.
4.Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.
5.Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 4 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1.Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.
Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.
6.Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8
Nucleo familiare
Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

Articolo 9
Esami medici
Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 10
Scolarizzazione e istruzione dei minori
1.Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.
Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.
Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.
2.L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.
3.Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro può offrire altre modalità d'insegnamento.

Articoli 11
Lavoro
1.Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.
2.Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.
3.L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso
una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.
4.Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

Articolo 12
Formazione professionale
Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.
L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 11.

Articolo 13
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria
1.Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel
momento in cui presentano la domanda di asilo.
2.Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.
Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 17, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.
3.Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4.Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva,ai sensi del paragrafo 3,qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse,ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.
Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.
5.Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.
Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

Articolo 14
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
1.Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:
a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda d'asilo presentata alla frontiera;
b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.
2.Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1,lettere a),b)e c),sia garantito quanto segue:
a) la tutela della vita familiare;
b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)e delle organizzazioni non governative (ONG)riconosciute dagli Stati membri.
Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1,lettere a)e b).
3.Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.
4.Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.
5.Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.
6.Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.
7.Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.
8.Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse
da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:
— sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,
— le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,
— le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,
— il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.
Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.


































Articolo 15
Assistenza sanitaria

1.Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.
2.Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari.






















































































































































































































CAPO III
RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA
Articolo 16

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza
1.Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:
a) qualora il richiedente asilo
— lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
— contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,
— abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.
Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente,viene presa una decisione debitamente motivata,basata sulle ragioni della scomparsa,nel ripristino delle concessione di tutte le condizioni di accoglienza o di una parte di esse;
b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie,beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.
Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.
2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le condizioni di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1,2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 17, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso al pronto soccorso.
5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.



CAPO IV
DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

Articolo 17

Principio generale
1.Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria,gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2.Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.

Articolo 18
Minori
1.Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.
2.Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Articolo 19
Minori non accompagnati
1.Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.
2.I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:
a) presso familiari adulti;
b)presso una famiglia affidataria;
c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
d) in altri alloggi idonei per i minori.
Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme,tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in
particolare,della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.
3.Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato,si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.
4.Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 20
Vittime di tortura e di violenza
Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati.

CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 21

Mezzi di ricorso
1.Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.
2.Le modalità di accesso all'assistenza legale in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI
AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
Articolo 22

Cooperazione
Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo,denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.

Articolo 23
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo
Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, assicurano adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

Articolo 24
Personale e risorse

1.Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.
2.Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione
della presente direttiva.














































































































CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazioni
Entro il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione,ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22 entro il 6 febbraio 2006.
Successivamente a tale relazione,la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.



Articolo 26
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005.Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.
2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che essi adottano nel settore
contemplato dalle presente direttiva.

Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.











 
Decreto legislativo n. 140/05







Art. 1.
Finalita'

1.Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.


Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e' previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.










































































































































Art. 3.
Informazione

1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.














Art. 4.
Documentazione

1.Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.
2.Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita' del richiedente asilo.




















































































































































Vd art. 11 dlgs






















































Art. 5.
Misure di accoglienza




1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3.La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4*. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul
territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

Art. 6.
Accesso all'accoglienza


1.Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.
3*. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla
Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue
specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

Art. 9*
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1.Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui
all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

Art. 11.
Lavoro e formazione professionale


1*. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.




Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
c)* presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera
d) il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.



























































































































































































Art. 13.
Disposizioni finanziarie


1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.



Art. 14.
Disposizioni transitorie
1.Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






 

















































































































































































































































































































































































































































































































































*La direttiva prevede la possibilità di subordinare l’accesso all’accoglienza alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
Tuttavia all’art. 16 comma 2 la Direttiva prevede che uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.
Il decreto legislativo, invece, stabilisce come tempo ragionevole il termine previsto dall’art. 5 comma 2 del T.U..




























































*In tal senso, la direttiva (art.14 comma 8) dispone che: gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:
— sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,
— le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,
— le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,
— il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.
Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.
















































































































































 

 


*Riprende l’art. 14 comma 2 della direttiva.













































































*In tal senso, in applicazione dell’art. 11 della direttiva il richiedente asilo può svolgere attività lavorativa anche in pendenza del ricorso contro la decisione negativa che abbia effetto sospensivo del provvedimento di allontanamento.
























































































*In tal caso i richiedenti asilo giunti in Italia in esecuzione del Regolamento Dublino potrebbero non accedere al sistema di accoglienza predisposto dal decreto.