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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Quali sono i tipi di decisione che può attuare la Commissione?

 

La Commissione territoriale, entro i 3 giorni feriali successivi all’audizione, può adottare 3 tipi di decisione:

1)      riconosce lo status di rifugiato al richiedente, il quale ha diritto ad un permesso di soggiorno valido 2 anni, rinnovabile e il rilascio del documento di viaggio[1];

2)     non riconosce lo status (diniego) in quanto il richiedente non è in possesso dei requisiti necessari;

3)     non riconosce lo status (diniego) qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, ma conferisce in alternativa lo status umanitario, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del T.U. 286/98[2], valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia è firmataria, e in particolare l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (divieto di tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti).

[1] Il documento di viaggio per rifugiati, di copertina grigia è direttamente previsto dall’Allegato alla Convenzione di Ginevra, fissandone modalità e durata per il rilascio.

[2] Sotto forma di “raccomandazione” alle autorità di polizia. Ai sensi dell’articolo 11 comma 1, lett. C ter, del d.P.R. 394/99 come modificato dal decreto n. 334/2004 il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato dalla questura a seguito di esibizione da parte dell’interessato di documentazione relativa ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero