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La
Commissione territoriale, entro i 3 giorni feriali successivi
all’audizione, può adottare 3 tipi di decisione:
1)
riconosce lo status di rifugiato
al richiedente, il quale ha diritto ad un permesso di soggiorno
valido 2 anni, rinnovabile e il rilascio del documento di viaggio;
2)
non riconosce lo status (diniego)
in quanto il richiedente non è in possesso dei requisiti necessari;
3)
non riconosce lo status (diniego)
qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti
dalla Convenzione di Ginevra, ma conferisce in
alternativa lo status umanitario, ai sensi dell’art.
5, comma 6 del T.U. 286/98,
valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia
è firmataria, e in particolare l’art. 3 della Convenzione
europea dei diritti umani (divieto di tortura, pene o trattamenti
inumani e degradanti).
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