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la commissione
territoriale può adottare le seguenti decisioni:
1) riconosce lo
status di rifugiato al richiedente, il quale ha diritto
ad un permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile ed al
documento di viaggio.
2) riconosce
lo status di protezione sussidiaria al richiedente, il
quale ha diritto ad un permesso di soggiorno valido 3 anni,
rinnovabile (previa verifica delle condizioni che hanno consentito
il riconoscimento dello status) e il rilascio del titolo di
viaggio per stranieri, quando sussistono fondate ragioni che non
consentano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del
paese di cittadinanza .
3) non riconosce
alcuno status (diniego) in quanto il richiedente non è in
possesso dei requisiti necessari o ricorra una delle cause di
cessazione o di esclusione dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero provenga da un paese
di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi oppure la domanda
è manifestamente infondata perché risulta essere stata presentata
al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un
provvedimento di espulsione o di respingimento;
2)
non riconosce
alcuno status (diniego), ma,
ritiene che sussistano gravi motivi di carattere umanitario;
in tal caso la commissione trasmette gli atti al questore per
l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5,
comma 6 del t.u. 286/98.
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