PROGRAMMI DI REINSEDIAMENTO
PORTOGALLO
Negli ultimi anni
un certo numero di paesi europei hanno espresso interesse
nell’istituire programmi di reinsediamento e nel ricevere
rifugiati sulla base di operazioni di reinsediamento “ad hoc”.
Il Portogallo è stato l’ultimo paese ad istituire un programma
di reinsediamento, portando a 7 il numero totale di paesi
europei che contribuiscono ai programmi di reinsediamento.
La legge
portoghese sull’asilo (l. 15/98) all’articolo 27, fornisce il
quadro legislativo per attuare una procedura di reinsediamento
su base di dossier. Tutti i rifugiati riconosciuti sotto il
mandato dell’UNHCR sono ammissibili secondo la legge. Le
richieste di reinsediamento sono sottoposte dall’UNHCR al
Ministero dell’Amministrazione Interna, che ne decide l’esito.
Nel 2006, il Governo ha accettato 33 rifugiati sulla base di
un’operazione “ad hoc”, provenienti da Repubblica Democratica
del Congo, Liberia, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, India.
Questi casi sono stati accettati sulla base dei criteri del
bisogno di protezione legale o fisica e mancanza di prospettive
di integrazione nel primo paese di asilo, come stabilito nell’Handbook
dell’UNHCR.
Nel luglio del
2007, il Governo ha adottato la Risoluzione n. 110/2007, ai
sensi della legge sull’asilo, che consente il reinsediamento di
un minimo di 30 persone su base annuale.
In Portogallo i
ministeri responsabili per il coordinamento ed il finanziamento
dell’accoglienza e dell’integrazione dei rifugiati accolti sotto
programmi di reinsediamento sono il Ministero
dell’Amministrazione Interna, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, ed il Ministero della Salute. Il Consiglio
Portoghese per i Rifugiati (CPR) ha il mandato di implementare
attività connesse ai servizi di accoglienza iniziale presso il
Centro di Accoglienza del CPR per un periodo di sei mesi e di
fornire un programma di integrazione ai rifugiati appena
arrivati, in collaborazione, tra l’altro, con i servizi locali
di previdenza sociale. Un permesso di soggiorno viene emesso in
favore dei rifugiati reinsediati al loro arrivo. Viene offerto
loro lo status di rifugiato o la protezione umanitaria
temporanea valida da uno a cinque anni, rinnovabile. Dopo sei
anni di residenza permanente in Portogallo, i rifugiati hanno
titolo per ottenere la cittadinanza portoghese.
Dopo sei mesi
dall’arrivo i rifugiati sono alloggiati in appartamenti privati
con il sostegno economico da parte del servizio locale di
previdenza sociale. Il CPR sostiene i rifugiati nella ricerca di
alloggi appropriati. Il Servizio per l’impiego del CPR presso il
centro di accoglienza offre servizi di orientamento al lavoro e
mediazione. Ci si aspetta che i rifugiati siano
auto-sufficienti verso la fine del primo anno e poi vengono
riferiti al normale regime di Previdenza Sociale.
*: Tratto
da: “Welcome to Europe!
A Guide to Resettlement: a Comparative review of
Resettlement in Europe”, International Catholic Migration
Commission Europe, Edition & Imprimerie, November 2007.