Cass.civ.Sez.Unite,16ottobre2006,n.22217
Il
provvedimento di diniego, di revoca o di annullamento del permesso
di soggiorno non costituisce un antecedente logico del provvedimento
di espulsione, ma solo un antecedente di fatto. Infatti, per il
principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi, il decreto di
espulsione non è condizionato al previo accertamento della
legittimità del provvedimento di revoca o di annullamento. Di
conseguenza, il venir meno del titolo che giustifica la permanenza
dello straniero sul territorio nazionale ne comporta automaticamente
l'espulsione.
Fatto
Con ricorso depositato
in data 8 novembre 2005 A.e.B. conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Perugia il locale Ufficio Territoriale di Governo
e impugnava il decreto di espulsione del Prefetto di Perugia
notificato il 19 ottobre 2005 unitamente all'ordine di lasciare il
territorio nazionale emesso dal questore chiedendone l'annullamento,
previa sospensiva e disapplicazione dei provvedimenti di rigetto
dell'istanza di regolarizzazione e di revoca del permesso di
soggiorno, già impugnati dinanzi al giudice amministrativo.
Con sentenza del 28
novembre 2005 il giudice di pace rigettava la domanda osservando che
al giudice ordinario spettava un controllo di mera legittimità del
provvedimento di espulsione, che era stato emesso nella ricorrenza
di tutti i presupposti di legge dal momento che il ricorrente,
titolare di un permesso di soggiorno di validità trimestrale in
attesa di occupazione, successivamente rinnovato per lavoro
subordinato era stato raggiunto da un successivo provvedimento di
revoca e respingimento delle istanze di emersione e
regolarizzazione.
Contro la sentenza
ricorre per Cassazione A.e.B. con un unico complesso motivo.
Non hanno presentato
difese l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e il Questore
di Perugia.
Il ricorso è stato
assegnato alle Sezioni Unite per la risoluzione di un contrasto di
giurisprudenza verificatosi in materia.
Diritto
Va dichiarata preliminarmente
l'inammissibilità del ricorso proposto contro il Questore di
Perugia, che non risulta citato nel procedimento dinanzi al giudice
di pace e che non ha titolo a parteciparvi poichè la legittimazione
a stare in giudizio nei procedimenti di impugnazione del decreto di
espulsione appartiene esclusivamente all'autorità che ha emesso il
provvedimento, che nella specie è il Prefetto di Perugia ai sensi
del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art.
13 bis, comma 2.
Con l'unico motivo di
ricorso viene denunciato genericamente il vizio di motivazione su un
punto decisivo della controversia e la violazione o falsa
applicazione di non meglio specificate norme di diritto e si
sostiene che il giudice di pace non avrebbe preso in considerazione,
ai fini della loro disapplicazione, i provvedimenti di revoca della
legalizzazione e contestuale rigetto dell'istanza di
regolarizzazione, nonchè quello di revoca del permesso di soggiorno,
che erano viziati da gravi irregolarità - consistenti, in
particolare, nell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento,
nell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e
nella mancata concessione del termine di quindici giorni per
l'abbandono del territorio nazionale; si osserva, inoltre, che
erroneamente era stata imputata al ricorrente la sottrazione ai
controlli di frontiera in quanto, avendo egli ottenuto un permesso
di soggiorno poi revocato, ciò comporta va necessariamente
l'avvenuto accertamento del regolare attraversamento della
frontiera.
La censura, che
esaurisce sostanzialmente la sua portata nella denuncia del mancato
esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo
illegittimo da parte del giudice ordinario, non ha fondamento.
Merita infatti di
essere ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza,
secondo cui il provvedimento di espulsione è provvedimento
obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario
dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a
controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti
di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella
mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del
permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o
nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia
comportato il diniego; non è invece consentita al giudice investito
dell'impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione
sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia
rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne
abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice
amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un
antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. E
infatti - come si è già rilevato - il giudice dell'espulsione è
tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la
presenza del ricorrente sul territorio nazionale, non anche la
regolarità dell'azione amministrativa svolta al riguardo, le cui
carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione
dell'espulsione. Ne consegue che la pendenza del giudizio promosso
dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti
provvedimenti negativi non giustifica la sospensione ne cessarla del
processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione
del decreto di espulsione del prefetto attesa la carenza di
pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo
e quello civile (contra, ma con affermazione incidentale non
motivata: Cass. 20 giugno 2000, n. 8381). La pregiudizialità,
infatti, non può essere ravvisata negli effetti pratici della
pronuncia del giudice amministrativo la quale consentirà unicamente
all'espulso, in caso di accoglimento del suo ricorso, di riproporre
la domanda di permesso di soggiorno rientrando in Italia prima della
scadenza del termine finale del divieto di rientro.
Va considerato al
riguardo che con l'abolizione del contenzioso amministrativo la
disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo trovava
la sua giustificazione nel divieto per l'autotorità giudiziaria di
revocare, modificare o annullare l'atto amministrativo, restando
tale potere appannaggio delle competenti autorità amministrative
investite dal ricorso dell'interessato. Tale potere, con la
successiva introduzione della giurisdizione amministrativa a tutela
degli interessi legittimi del cittadino, riceve applicazione -
secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza di questa
Corte - solo nelle controversie tra privati nelle quali il
provvedimento amministrativo non costituisca il fondamento stesso
della posizione giuridica dedotta in giudizio ma venga in rilievo
solo come suo antecedente logico, dando luogo ad una questione
pregiudiziale in senso tecnico, oggetto di mero accertamento
incidentale (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU. 10 settembre
2004, n. 18263/ 25 gennaio 2006, n. 1373).
Non mancano peraltro
pronunce che ammettono il sindacato incidentale del giudice
ordinario e la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo
nelle cause promosse nei confronti della Pubblica Amministrazione,
allorquando la posizione dedotta in giudizio sia un diritto
soggettivo e conservi tale natura in ragione dell'inidoneità di
quell'atto a degradare il diritto soggettivo a mero interesse
legittimo trattandosi di atto vincolato a predeterminati requisiti
di legge e, quindi, tale da non costituire espressione di una
potestà autoritativa e discrezionale, come si verifica
frequentemente nel caso delle controversie promosse da utenti di un
pubblico servizio i quali contestino l'importo preteso e ne chiedano
la riduzione previa disapplicazione della tariffa posta a base del
credito vantato dall'Amministrazione (tra le ultime pronunce in
materia: Cass. 5 agosto 2005, n. 16547; 2 marzo 2006, n. 4584).
E tuttavia, quando il
provvedimento che sia suscettibile di sindacato in via incidentale
trovi un indispensabile antecedente in un altro atto che ne
consenta, o, addirittura, ne imponga l'adozione, il quale abbia
portata autoritativa e abbia come destinatario la stessa persona a
carico della quale sia stato adottato il successivo atto vincolato
(impugnabile e impugnato dinanzi al giudice ordinario) le regole
innanzi riportate, se consentono il riscontro della sussistenza e
della persistenza del provvedimento anteriore - poichè, in caso
contrario, verrebbe a mancare una delle condizioni necessaria per
l'emissione del provvedimento successivo - non autorizzano tuttavia
alcun sindacato di correttezza sull'esercizio del potere
autoritativo in base al quale l'atto presupposto è stato emanato,
poichè in tal caso il controllo sulla legittimità dell'atto
anteriore, ancorchè mantenuto formalmente nei limiti
dell'accertamento incidentale e della disapplicazione, si
tradurrebbe sostanzialmente in un annullamento, rendendo inoperante
l'azione amministrativa nel suo intero contenuto e nei confronti
dell'unico destinatario e si tradurrebbe, perciò, in una usurpazione
di attribuzioni da parte del giudice ordinario nei confronti del
giudice amministrativo.
Ciò premesso, va
sottolineato che il provvedimento di diniego, di revoca o di
annullamento del permesso di soggiorno non costituisce antecedente
logico del provvedimento di espulsione, ma solo un antecedente di
fatto in quanto, per il principio del l'esecutorietà degli atti
amministrativi, il decreto di espulsione non è condizionato al
previo accertamento della legittimità del provvedimento di revoca o
di annullamento sicchè il venir meno del titolo che giustifica la
permanenza dello straniero sul territorio nazionale ne comporta
automaticamente l'espulsione.
La disapplicazione
dell'atto amministrativo il legittimo da parte del giudice ordinario
è infatti possibile - come si è già rilevato - solo quando l'atto
amministrativo non incida direttamente sul rapporto giuridico
sottoposto all'esame del giudice ordinario, ma ne costituisca
soltanto un presupposto senza entrare a far parte del thema
decidendum sicchè della sua legittimità il giudice ordinario conosca
solo in via indiretta e incidentale e non in via immediata come si
verificherebbe nei confronti del provvedimento di annullamento o di
revoca del permesso di soggiorno che costituisce non già un
antecedente logico, bensì un mero antecedente storico che è la causa
immediata del provvedimento di espulsione che ne costituisce mera
attuazione per esser venuto meno il titolo che giustifica la
permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Muovendo da tale considerazione il consolidato
orientamento interpretativo di cui si è dato atto non appare
validamente contrastato da una recente pronuncia (SS.UU. 18 ottobre
2005, n. 20125) la quale ha affermato che il giudice chiamato a
pronunciarsi su un atto amministrativo che investa diritti
soggettivi ben può sindacare in via incidentale l'atto che
costituisca presupposto di quello impugnato senza superare i limiti
della sua giurisdizione poichè tale affermazione rivela al sua
portata effettiva solo se letta in connessione con la fattispecie
sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, che hanno rigettato un
ricorso contro la pronuncia di annullamento di un provvedimento di
espulsione in mancanza della prova dell'esito negativo della
procedura di legalizzazione del lavoro irregolare: va infatti
considerato che il
D.L. 9 settembre 2002, n. 195,
art.
2
convertito nella
L. 9 ottobre 2002, n. 222,
stabilisce che fino alla data di conclusione della procedura di
legalizzazione di lavoro irregolare di cui all'art. 1, non possono
essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio
nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nelle dichiarazioni
di emersione presentate dai rispettivi datori di lavoro sicchè il
giudice dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento di
espulsione è tenuto a verificare per espressa disposizione di legge
l'esistenza di un formale provvedimento di chiusura con esito
negativo della procedura di legalizzazione senza con ciò procedere
ad alcun accertamento incidentale, poichè la regolare chiusura con
esito negativo della procedura di legalizzazione non costituisce un
antecedente logico del decreto di espulsione, bensì un requisito
necessario richiesto dalla legge per la sua validità con una deroga
espressa alla disciplina generale.
Per gli stessi motivi
non può essere utilmente invocata la pronuncia citata dal ricorrente
(Cass. 5 gennaio 2005, n. 210) che ha affermato che il giudice non
può confermare l'espulsione pronunciata a carico dello straniero
entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera ove accerti
che lo straniero non si è sottratto ai suddetti controlli, poichè
anche in tal caso il giudice non disapplica alcun atto
amministrativo illegittimo ma si limita unicamente a verificare
l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'espulsione
dello straniero.
Non si ignora, infine,
l'ordinanza della Corte costituzionale del 18 dicembre 2001, n. 414,
la qua e, nel ribadire che va esclusa ogni palese irragionevolezza
nella scelta del legislatore di attribuire al giudice ordinario la
tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione per le sue
implicazioni sulla libertà personale e di circolazione dello
straniero e di attribuire al giudice amministrativo la tutela nei
confronti dei provvedimenti in materia di permesso di soggiorno in
considerazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e dei poteri
discrezionali che li connotano sostiene che la piena tutela contro
il provvedimento di espulsione, esclusa ogni pregiudizialità
amministrativa, può raggiungersi attraverso la disapplicazione
dell'atto di rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo con
effetti di illegittimità derivata sull'atto di espulsione oggetto
della sua giurisdizione piena, ma tale affermazione non ha portata
decisiva nella risoluzione del contrasto di giurisprudenza
sottoposto all'esame delle Sezioni Unite.
In conclusione, il
ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata
partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi
pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando
a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso contro il
Questore di Perugia e rigetta quello proposto contro il Prefetto di
Perugia.
Così deciso in Roma,
il 28 settembre 2006.
Depositato in
Cancelleria il 16 ottobre 2006 |