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ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale: dell'art. 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, dal Tribunale di Torino con ordinanze del 9 novembre
2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002, rispettivamente
iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno
2003; del combinato disposto dell'art. 558 del codice di
procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater,
e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio
2002, n. 189, promosso nell'ambito di un procedimento penale
dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002,
iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 2003.
Visti gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore
Guido Neppi Modona.
Ritenuto in
fatto
1. - Con tre
ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 1, n. 2 e n. 3 del
2003) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 13, terzo comma, e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma
5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per il reato di
cui al comma 5-ter dello stesso art. 14 è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto.
Il giudice a
quo – premesso che procede all'udienza di convalida nei
confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella
flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, per non avere
ottemperato all'ordine, emesso dal questore a norma del
comma 5-bis dello stesso art. 14, di lasciare il territorio
nazionale entro cinque giorni – rileva che l'arresto
obbligatorio è previsto esclusivamente in relazione a
fattispecie delittuose particolarmente gravi e che «denotano
spiccatissima pericolosità sociale», mentre il reato in
oggetto ha natura contravvenzionale ed appare di modesta
gravità, essendo punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a un anno.
La previsione
dell'arresto obbligatorio si porrebbe quindi in contrasto
con l'art. 3 Cost., sia per il maggior rigore della
disciplina censurata rispetto a quella prevista per altri
reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravità, sia per
l'irragionevole equiparazione operata con i gravi delitti
elencati nell'art. 380 del codice di procedura penale.
La disparità
di trattamento emergerebbe con particolare evidenza dal
confronto con l'altra ipotesi di arresto in flagranza
introdotta dalla legge n. 189 del 2002 (art. 13, commi 13 e
13-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998),
concernente la condotta dello straniero espulso che rientra
nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno: per questa ipotesi infatti,
ritenuta dal legislatore di pari gravità sotto il profilo
della pena edittale (arresto da sei mesi a un anno) e
connotata da un «elemento intenzionale particolarmente
evidente», è previsto solo l'arresto facoltativo.
Ad avviso del
giudice a quo la disposizione censurata viola anche l'art.
13 Cost., non integrando gli estremi dei «casi eccezionali
di necessità ed urgenza» che possono legittimare l'adozione
da parte dell'«autorità amministrativa» di provvedimenti
provvisori incidenti sullo status libertatis; in
particolare, poiché l'arresto in flagranza è previsto solo
in relazione a fattispecie per le quali il giudice può,
all'esito del giudizio di convalida, applicare una misura
cautelare, il provvedimento restrittivo della libertà
risulta «privo di senso laddove sia esclusa ab origine la
possibilità di applicare una misura cautelare in sede di
convalida».
Inoltre,
prosegue il rimettente, dal momento che nessuna disposizione
consente al giudice di adottare una misura cautelare in
relazione alla fattispecie in esame, l'arresto operato dalla
polizia giudiziaria «è destinato per sua stessa natura a
sfociare immediatamente nella liberazione dell'arrestato».
In realtà, tale provvedimento dovrebbe essere adottato ancor
prima dallo stesso pubblico ministero, che ai sensi
dell'art. 121 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale ha l'obbligo, non appena informato
dell'arresto, di porre immediatamente in libertà l'arrestato
quando ritiene di non dover chiedere l'applicazione di
misure coercitive, posto che tale disposizione è operante «a
fortiori nelle ipotesi in cui l'applicazione di misure
cautelari sia vietata ex lege, a prescindere da ogni
valutazione discrezionale del pubblico ministero».
Ad avviso del
rimettente, l'arresto non sarebbe giustificato neppure ove
lo si ritenga finalizzato a creare lo status detentionis
necessario per procedere a carico dello straniero con il
rito direttissimo e per consentire di adottare, in caso di
condanna, il previsto provvedimento di espulsione, in quanto
il giudizio direttissimo non richiede necessariamente lo
stato di detenzione dell'imputato, ma «presuppone semmai una
situazione di particolare evidenza della prova».
Inoltre,
conclude sul punto il rimettente, se difficoltà operative,
quali la mancata identificazione o la mancanza di un vettore
disponibile, hanno impedito di dare corso all'espulsione
dello straniero, «non saranno certo poche ore di custodia
[…] che potranno modificare tale situazione di impotenza»:
anche sotto questo profilo, l'arresto risulta quindi privo
di qualsiasi utilità e non appare giustificato da alcuna
ragione di necessità e di urgenza.
La
disposizione censurata sarebbe anche in contrasto con l'art.
97 Cost. in quanto comporta un sensibile aggravio di lavoro
sia per gli organi di polizia giudiziaria, costretti a
procedere obbligatoriamente all'arresto senza alcun margine
di discrezionalità, sia per gli organi dell'amministrazione
penitenziaria, sia per gli stessi tribunali che devono
celebrare udienze di convalida dall'epilogo del tutto
scontato.
Sostiene
infine il rimettente che la liberazione dell'arrestato non
incide sulla rilevanza della questione, in quanto la
convalida dell'arresto tende ad accertare la legittimità
dell'operato della polizia giudiziaria e prescinde, quindi,
dallo stato di detenzione dell'imputato.
1.1 - E'
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque,
infondata.
L'Avvocatura
rileva preliminarmente che l'avvenuta liberazione
dell'arrestato presuppone necessariamente la definizione del
giudizio di convalida; nel merito, osserva che la disciplina
censurata è giustificata dall'«esigenza di prevenzione
sociale» di impedire che lo straniero che viola l'ordine del
questore di lasciare il territorio dello Stato possa
trattenersi ulteriormente in Italia e rendersi irreperibile.
2. - Altra
sezione dello stesso Tribunale di Torino (r.o. n. 111 del
2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,
primo e terzo comma, 27, secondo comma, e 97, primo comma,
Cost., analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 5-quinquies.
Il giudice a
quo, che procede all'udienza di convalida nei confronti di
un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del
reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, svolge considerazioni
sostanzialmente analoghe a quelle contenute nelle precedenti
ordinanze del medesimo Tribunale e ritiene che la
disposizione censurata sia in contrasto in primo luogo con
l'art. 3 Cost., in quanto l'istituto dell'arresto
obbligatorio nella flagranza di reato riguarda
esclusivamente delitti di particolare gravità, mentre la
condotta in esame integra una semplice contravvenzione,
peraltro punita con sanzione assai modesta.
La
disposizione violerebbe anche l'art. 13 Cost., perché
l'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria ha
natura di «provvedimento provvisorio», «finalizzato […] alla
successiva applicazione da parte del giudice di un
provvedimento propriamente cautelare», mentre la
contravvenzione in parola non consente l'adozione da parte
del giudice di alcuna misura cautelare.
L'art. 14,
comma 5-quinquies, sarebbe inoltre in contrasto con l'art.
27, secondo comma, Cost., in quanto l'arresto, non avendo
funzione 'precautelare', né essendo comunque utile per le
indagini o per l'esecuzione della pena, assumerebbe i
connotati di «un provvedimento restrittivo dal contenuto
sostanzialmente sanzionatorio».
Sarebbero
altresì violati gli artt. 2 e 13, primo comma, Cost., in
quanto l'arresto obbligatorio, avendo solo una impropria
funzione sanzionatoria, finisce per comprimere
ingiustificatamente il principio della inviolabilità della
libertà personale.
La norma
impugnata sarebbe da ultimo in contrasto con l'art. 97
Cost., comportando un sensibile aggravio di lavoro sia per
gli organi di polizia giudiziaria, sia per gli organi
dell'amministrazione penitenziaria sia, infine, per gli
stessi tribunali.
2.1 - E'
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
3. - Il
Tribunale di Firenze (r.o. n. 72 del 2003) dubita, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 101, secondo comma, e
111 della Costituzione, della legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura
penale, nonché degli artt. 13 (commi 3, 3-bis, 3-quater), e
14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del
1998, come modificati dalla legge n. 189 del 2002, nella
parte in cui da un lato prevede (art. 14, comma 5-quinquies)
che per il reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma
5-ter, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito
direttissimo, dall'altro impone al giudice di concedere,
all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non
ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui
all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma
3-bis) e di pronunciare quindi sentenza di non luogo a
procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso che
la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento
ex art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento
che dispone il giudizio).
Il Tribunale
premette di essere investito della richiesta di convalida
dell'arresto nei confronti di uno straniero in relazione al
reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, e del conseguente
giudizio direttissimo a norma del combinato disposto degli
artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma 5-quinquies, e che, in
forza di tali disposizioni, «l'arresto dell'imputato […]
dovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere a
giudizio direttissimo».
Ad avviso del
rimettente l'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui
all'art. 14, comma 13-ter, punita nel massimo con la pena di
un anno di arresto e perciò ritenuta all'evidenza di scarsa
gravità dallo stesso legislatore, si porrebbe in primo luogo
in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il
principio di eguaglianza che, in relazione ad una normativa
destinata ad incidere su diritti inviolabili garantiti da
trattati internazionali, quali quelli riconosciuti dagli
artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a chi sia
privato della libertà personale, non consente disparità di
trattamento tra cittadini e stranieri.
Ulteriori
dubbi di illegittimità costituzionale sarebbero ravvisabili
nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla
convalida, inesorabilmente destinato ad esaurirsi con una
«pronuncia non di merito».
Difatti,
prosegue il rimettente, nei confronti dell'arrestato non può
certamente essere disposta la custodia cautelare in carcere,
non consentita per reati contravvenzionali, e quindi lo
straniero sottoposto a procedimento penale deve essere
espulso dal questore, previo nulla osta del giudice all'atto
della convalida, che nel caso di specie non potrebbe essere
negato; di conseguenza, intervenendo l'espulsione nei
confronti di un imputato presentato al giudice del
dibattimento per la convalida dell'arresto ex art. 558 cod.
proc. pen. e non potendo tale provvedimento essere
equiparato a quello che dispone il giudizio di cui al comma
3-quater del medesimo art. 13, il giudice dovrà limitarsi a
pronunciare sentenza di non luogo procedere.
Tale sentenza
priverebbe però lo straniero del diritto di accedere ad un
giusto processo quanto ai fatti contestati, con chiara
violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 5
e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, che prevedono il diritto per ogni persona privata
della propria libertà di presentare ricorso davanti ad un
tribunale affinché decida sulla legittimità della propria
detenzione. La disciplina censurata violerebbe perciò anche
l'art. 13 Cost., configurando «un caso di […] arresto
obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco
nell'esercizio dell'azione penale e nel conseguente vaglio
giurisdizionale sul merito dell'accusa», e l'art. 101,
secondo comma, Cost., in quanto espropria il giudice
«dell'esercizio della giurisdizione» e lo assoggetta «ad una
decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il
contenuto necessitato della sua pronuncia».
Conclusivamente, il Tribunale rimettente, ritenendo i
prospettati dubbi di illegittimità rilevanti ai fini della
decisione sulla convalida dell'arresto, ha sospeso il
«giudizio di convalida, limitatamente al reato in esame» e,
affermando che «non può farsi luogo al giudizio
direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta
convalida dell'arresto, che in questo caso manca, in forza
della sospensione» e che «non sembra […] si possa sospendere
anche il giudizio direttissimo, che non è ancora
instaurato», ha disposto «la restituzione degli atti al
pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il
rito ordinario».
3.1 - E'
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o comunque infondate.
In particolare
l'Avvocatura osserva che, essendo state sollevate tutte le
questioni nella fase della convalida dell'arresto, sono
all'evidenza inammissibili le censure concernenti il
giudizio direttissimo, in quanto non finalizzate alla
definizione del giudizio a quo, che concerne esclusivamente
la misura precautelare, tanto più che in relazione al
giudizio di merito il rimettente ha restituito gli atti al
pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie.
Peraltro,
secondo l'Avvocatura, tale provvedimento chiuderebbe
addirittura la fase della convalida, ex art. 558, comma 5,
cod. proc. pen., cosicché le questioni sollevate sarebbero
irrilevanti anche in relazione al giudizio di convalida, di
fatto già «definito con statuizione di merito e restituzione
degli atti al pubblico ministero».
Nel merito le
questioni sarebbero, comunque, infondate.
Quanto alla
dedotta violazione del principio di ragionevolezza,
l'Avvocatura ritiene che la previsione dell'arresto
obbligatorio nella flagranza di reati contravvenzionali
rappresenta una scelta di politica criminale del legislatore
esercitata discrezionalmente a seconda dei diversi momenti
storico-sociali, in ragione dell'interesse dello Stato alla
tutela del bene protetto dal reato.
In
particolare, la previsione dell'arresto obbligatorio per la
contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 risponderebbe alla «esigenza di
prevenzione sociale» di impedire che lo straniero si
trattenga ulteriormente nel territorio dello Stato e si
renda irreperibile. E' pertanto «logico e coerente» che
all'arresto obbligatorio consegua altresì il giudizio
direttissimo e, in caso di condanna, una nuova espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
Considerato in
diritto
1. - Il
Tribunale di Torino (r.o. n. 1, n. 2, n. 3 e n. 111 del
2003) e il Tribunale di Firenze (r.o. n. 72 del 2003)
dubitano, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 27,
secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto
obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della
contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, del
medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato
motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
del questore di lasciare il territorio nazionale entro il
termine di cinque giorni.
Il Tribunale
di Firenze solleva anche, in riferimento agli artt. 24, 101,
secondo comma, e 111 Cost., questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 558 del
codice di procedura penale e 13, commi 3, 3-bis e 3-quater,
e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del
1998, come modificati dalla legge n. 189 del 2002, nella
parte in cui da un lato prevede il ricorso al giudizio
direttissimo, dall'altro imporrebbe al giudice di concedere,
all'atto della convalida dell'arresto, il nulla osta
all'espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non
luogo a procedere.
2. - Poiché
tutti i rimettenti sollevano questioni relative alla
disciplina dell'arresto obbligatorio dello straniero colto
in flagranza del reato di inottemperanza all'ordine del
questore di lasciare il territorio nazionale, prevista
dall'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, ed il Tribunale di Firenze solleva questione
della medesima disposizione anche nella parte in cui prevede
che si proceda a giudizio direttissimo, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi.
3. - Per
quanto attiene al primo gruppo di questioni, il nucleo
centrale delle censure si sostanzia nella violazione degli
artt. 3 e 13, terzo comma, Cost.
Le questioni
sono fondate.
3.1 - Al
riguardo, si deve in primo luogo precisare che secondo
l'ordinamento processuale le misure coercitive possono
essere applicate solo quando si procede per un delitto e, in
particolare, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., per
delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni ovvero, nel caso in cui sia applicata la misura
della custodia cautelare in carcere, non inferiore nel
massimo a quattro anni; nell'ipotesi di convalida
dell'arresto l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. consente
l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'art. 280 dello stesso codice,
ma limitatamente ai delitti di cui all'art. 381, comma 2, o
ai delitti per i quali è consentito l'arresto anche fuori
dei casi di flagranza.
La norma
censurata prevede invece l'arresto obbligatorio per un reato
contravvenzionale, per di più sanzionato con una pena
detentiva, l'arresto da sei mesi a un anno, di gran lunga
inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità
di disporre misure coercitive. Ne consegue – attesa
l'autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare
ex post la legittimità dell'operato dell'autorità di
polizia, e la protrazione dello stato di privazione della
libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e
autonomo provvedimento (ordinanza n. 297 del 2001) – che il
giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto
per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 deve comunque disporre
l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 391, comma 6,
cod. proc. pen., ove non vi abbia già provveduto il pubblico
ministero a norma dell'art. 121 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale, posto che per tale reato la
legge gli preclude di disporre la custodia cautelare in
carcere e, più in generale, qualsiasi misura coercitiva.
In questa
situazione non potrebbe quindi neppure trovare applicazione
quell'orientamento giurisprudenziale per il quale nel
giudizio direttissimo il giudice non è tenuto a pronunciarsi
sul mantenimento della custodia cautelare subito dopo la
convalida dell'arresto, potendo la relativa ordinanza essere
emessa in un momento successivo, durante il dibattimento o
all'esito dello stesso unitamente alla sentenza che
definisce il giudizio, dal momento che tale orientamento
presuppone comunque che il reato per cui si procede consenta
l'applicazione di una misura custodiale, e cioè che il
provvedimento cautelare sia, per lo meno in astratto,
ammissibile in relazione alla fattispecie dedotta in
giudizio.
L'arresto
obbligatorio previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies, è
dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale, è
una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi
nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra
misura coercitiva, e non trova alcuna copertura
costituzionale.
In
particolare, a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost.,
all'autorità di polizia è consentito adottare provvedimenti
provvisori restrittivi della libertà personale solo quando
abbiano natura servente rispetto alla tutela di esigenze
previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle
connesse al perseguimento delle finalità del processo
penale, tali da giustificare, nel bilanciamento tra
interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio
della libertà personale in vista dell'intervento
dell'autorità giudiziaria.
Ove – come nel
caso di specie – non sia dato riscontrare alcun rapporto di
strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione
della libertà personale e il procedimento penale avente ad
oggetto il reato per cui è stato disposto l'arresto
obbligatorio in flagranza, viene meno, come questa Corte ha
in più occasioni rilevato, la giustificazione costituzionale
della restrizione della libertà disposta dall'autorità di
polizia (v., ad esempio, con riferimento al codice di
procedura penale del 1930, sentenza n. 173 del 1971, nella
quale gli estremi della necessità e urgenza giustificativi
del provvedimento restrittivo della libertà personale sono
individuati nelle esigenze processuali di acquisizione e
conservazione delle prove; sentenza n. 305 del 1996, secondo
cui la «misura precautelare provvisoria […] può essere
adottata solo nella ragionevole prognosi di una sua
trasformazione ope iudicis in una misura cautelare più
stabile»).
Pertanto la
misura 'precautelare' prevista dall'art. 14, comma
5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non
essendo finalizzata all'adozione di alcun provvedimento
coercitivo, si risolve in una limitazione 'provvisoria'
della libertà personale priva di qualsiasi funzione
processuale ed è quindi, sotto questo aspetto,
manifestamente irragionevole.
3.2 - La
disciplina censurata non trova valida giustificazione
neppure ove la si voglia ritenere finalizzata, sia pure
impropriamente, ad assicurare l'espulsione amministrativa
dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine di
allontanarsi dal territorio dello Stato. I richiami al
procedimento di espulsione amministrativa contenuti nei
commi 5-ter e 5-quinquies dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 dimostrano, infatti, che tale
procedimento seguirebbe il suo corso a prescindere
dall'arresto dello straniero, destinato comunque a rimanere
privo di effetti decorso il termine massimo di novantasei
ore previsto per la convalida dall'art. 13, terzo comma,
Cost.
L'art. 14,
comma 5-ter, dopo aver definito la fattispecie di
trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello
Stato, dispone che in «tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica», con evidente riferimento alla disciplina di
cui all'art. 13, commi 4 (v. sentenza n. 105 del 2001) e
5-bis (v. sentenza n. 222 del 2004); dal canto suo l'art.
14, comma 5-quinquies, prevede nel secondo periodo che, al
fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, ove non sia
possibile eseguirla con immediatezza mediante
accompagnamento alla frontiera, il questore può disporre il
trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza
temporanea di cui al comma 1.
L'arresto in
flagranza per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, non
costituisce dunque un presupposto del procedimento
amministrativo di espulsione, atteso che l'accompagnamento
alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza
temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-ter e
5-quinquies dell'art. 14, che fanno riferimento alle
discipline descritte nell'art. 13, commi 4 e 5-bis, e nello
stesso art. 14, comma 1, operanti a prescindere dal previo
arresto dello straniero.
3.3 -
Conclusivamente, deve essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost.,
dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato
previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto.
Restano così
assorbite le censure prospettate in riferimento agli altri
parametri.
4. -
L'ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Firenze in
relazione alla previsione del giudizio direttissimo e alla
disciplina che imporrebbe al giudice di concedere, all'atto
della convalida dell'arresto, il nulla osta all'espulsione e
di pronunciare quindi sentenza di non luogo a procedere, è
manifestamente inammissibile.
Dall'ordinanza
di rimessione emerge che il Tribunale rimettente ha sospeso
il giudizio di convalida dell'arresto in relazione al reato
di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n.
286 del 1998 e, rilevato che per tale reato non si poteva
fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione
presupponeva l'avvenuta convalida dell'arresto, ha ordinato
«la restituzione degli atti al pubblico ministero perché
proceda, per questo reato, con il rito ordinario».
A prescindere
dalla ritualità del provvedimento con cui è stata disposta
la restituzione degli atti al pubblico ministero, non vi è
dubbio che il Tribunale rimettente si è comunque spogliato
del processo e non può più fare applicazione delle norme in
relazione alle quali ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, che deve pertanto essere
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza. |