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Escludere la possibilità che i minori non
accompagnati siano trasferiti sotto il Regolamento Dublino II,
ammettendo solo il caso in cui il trasferimento viene fatto per
ricongiungersi con altri membri della famiglia e che sia
nell'interesse del minore
Attualmente i
minori non accompagnati sono trasferiti nel Paese in cui
hanno presentato la prima domanda d'asilo. I minori che
hanno familiari in uno Stato membro sono invece
trasferiti dove hanno residenza legale i genitori. Dalle
ricerche effettuate emerge che molto raramente questi
trasferimenti sotto regolamento Dublino II sono
nell'interesse del minore . La nostra posizione, in linea
con la legislazione internazionale a tutela dei diritti
dell'infanzia, è che si dovrebbe sempre favorire l'interesse
del minore, tenendo in seria considerazione il processo di
integrazione cominciato da questi e predisporre
trasferimenti per ricongiungersi coi familiari solo quando
questo coincide con l'effettivo interesse dello stesso.
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