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STATUTO DEL CIR
ARTICOLO 1
E’ costituita
l’associazione denominata: "CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI –
ONLUS".
Il "C.I.R. – ONLUS"
identifica a tutti gli effetti l’Associazione.
L’Associazione (di
seguito nominata "C.I.R. – ONLUS") svolge la sua attività in tutto
il territorio dello Stato e anche all’estero.
ARTICOLO 2
Scopo
dell’Associazione
Il "C.I.R. – ONLUS" è
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che
svolge le seguenti attività:
di tutela dei diritti
civili
di assistenza sociale
e socio-sanitari
di formazione.
Il "C.I.R. – ONLUS" ha
più precisamente lo scopo di:
svolgere tutte le
attività considerate utili per la soluzione dei problemi connessi ai
rifugiati;
richiamare e
mobilitare l’attenzione dell’opinione pubblica sui problemi dei
rifugiati in Italia ed in altri paesi;
tutelare i diritti e
garantire le pari opportunità dei rifugiati e richiedenti asilo;
promuovere, in accordo
con la Costituzione Italiana, le Convenzioni Internazionali, le
raccomandazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, l’emanazione e lo sviluppo delle normative e dei
regolamenti attuativi sul diritto d’asilo e i rifugiati;
monitorare le
iniziative, le fasi e le modalità di corretta attuazione ed efficace
applicazione sul territorio delle normative sul diritto d’asilo e i
rifugiati, proponendo le modifiche e le integrazioni necessarie, e
adoperandosi affinché la legislazione sia rispettata e applicata
dalle autorità competenti;
partecipare
direttamente o con propri Associati, e in collaborazione con altri
organismi non governativi alle attività di tutela ed assistenza dei
richiedenti asilo e rifugiati, previste dalle specifiche normative
internazionali, nazionali e degli Enti territoriali;
assistere i
richiedenti asilo e i rifugiati attraverso programmi, anche in
convenzione con Istituzioni internazionali, nazionali e locali ed
altri organismi non governativi di tutela, di assistenza legale, di
assistenza per l’integrazione sociale ed altri tipi di assistenza;
promuovere le attività
culturali dei rifugiati alle normative e ai programmi che li
riguardano;
cooperare con l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) nello
svolgimento del suo mandato ed appoggiare, ove possibile, le sue
attività;
raccogliere fondi
destinati all’assistenza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia
ed in altri Paesi;
promuovere la
formazione degli operatori pubblici e privati che svolgono attività
connesse ai rifugiati e richiedenti asilo;
promuovere attività di
ricerca nell’ambito della materia del diritto di asilo, anche con il
fine di istituire un osservatorio ed un centro di documentazione;
collaborare con
associazioni di altri Paesi aventi scopi analoghi, e con strutture
internazionali di coordinamento.
ARTICOLO 3
Il "C.I.R. – ONLUS"
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può
svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse agli scopi
di cui al precedente articolo 2.
ARTICOLO 4
Ammissione
Possono far parte
dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti e le associazioni non riconosciute che ne condividono le
finalità.
L’ammissione di nuovi
associati è deliberata dal Comitato Direttivo su proposta del
Presidente e sentito il parere el Delegato in Italia dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L’ammissione di
nuovi associati avviene a tempo indeterminato.
Il Comitato Direttivo
stabilisce i criteri guida per l’ammissione di nuovi soci.
Le persone giuridiche,
gli enti e le associazioni non riconosciute dovranno, al momento
della adesione all’Associazione, indicare un loro delegato e un
supplente la cui eventuale sostituzione dovrà essere comunicata per
iscritto al Comitato Direttivo.
ARTICOLO 5
Esclusione
L’esclusione dei
membri della Associazione è pronunciata per gravi e fondati motivi
dal Comitato Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del
delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
(ACNUR).
Il procedimento di
esclusione avverrà secondo l’iter che segue:
deferimento al
Comitato Direttivo dell’Associato contravventore, con invito rivolto
al medesimo di presentarsi alla riunione del Comitato stesso
all’uopo convocata;
riunione del Comitato
Direttivo: dell’Associato deferito si redigerà una relazione sui
fatti portati al suo scrutinio e – ove se ne ravvisi la necessità –
si adotterà il provvedimento sanzionatorio di esclusione;
comunicazione scritta,
mediante lettera raccomandata all’interessato, del provvedimento di
esclusione adottato.
L’Associato, nel caso
di esclusione, ha a disposizione quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione per l’impugnazione davanti all’Assemblea, la
quale è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della avvenuta impugnazione.
ARTICOLO 6
Patrimonio
Il patrimonio della
Associazione, fissato inizialmente in lire 6.000.000 (seimilioni) è
attualmente di lire 160.000.000 (centosessantamilioni) ed è
destinato per le attività in favore dei richiedenti asilo e
rifugiati.
Il patrimonio è
costituito:
dai beni mobili ed
immobili di proprietà dell’Associazione;
da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti;
da eventuali fondi
messi a disposizione della Associazione dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), dallo Stato Italiano o
da altri Enti.
Le entrate della
Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dall’utile derivante
dalle manifestazioni, partecipazioni ad esse e raccolte di fondi;
da ogni altra entrata;
da fondi dell’Unione
Europea e di altri organismi internazionali.
ARTICOLO 7
L’esercizio
finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 8
Il "C.I.R. – ONLUS"
non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura.
ARTICOLO 9
Le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare benefici
a: esuli, rifugiati e richiedenti asilo in ragione della loro
situazione di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche,
economico-sociali o familiari, soggetti analogamente tutelati,
componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
ARTICOLO 10
Organi
Gli organi
dell’Associazione sono:
l’Assemblea
il Comitato Direttivo
il Presidente
il Vicepresidente
il Tesoriere
il Collegio dei
Revisori.
Le modalità di
elezione degli Organi vengono stabilite dal
Regolamento.
Tutte le cariche
elettive sono onorarie e gratuite.
Il Comitato Direttivo
delibera i criteri per il rimborso delle spese specifiche e
documentate sostenute dai titolari delle cariche elettive
nell’esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 11
Assemblea
L’Assemblea: determina
le linee di politica generale della Associazione per il
raggiungimento dei suoi scopi;
approva il bilancio
annuale preventivo ed il consuntivo entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio;
elegge il Collegio dei
Revisori, il Tesoriere ed altri cinque membri del Comitato Direttivo
così come previsto dall’articolo 12 che segue;
approva le modifiche
allo Statuto in presenza di almeno due terzi degli associati;
approva, su proposta
del Comitato Direttivo, il Regolamento, a maggioranza
assoluta dei propri componenti;
determina la quota
associativa annuale.
L’Assemblea viene
convocata dal Presidente almeno due volte l’anno per l’approvazione
del bilancio, o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto
degli associati o da almeno la metà dei componenti il Comitato
Direttivo.
Il rappresentante
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in
Italia fa parte di diritto dell’Assemblea con voto consultivo.
Rappresentanti di altre organizzazioni interessate alla materia dei
rifugiati, possono essere invitati in qualità di osservatori.
L’Assemblea è
presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente,
ovvero anche in assenza di questi, dal membro di più lunga
permanenza nel Comitato Direttivo. A parità di permanenza dalla
persona fisica più anziana per età.
Il Presidente
dell’Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla stessa
Assemblea tra gli intervenuti. Essa delibera a maggioranza di voti e
con la presenza di almeno dieci associati.
La convocazione
dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, è fatta a mezzo fax,
posta elettronica o telegramma almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea.
Delle deliberazioni
viene redatto un verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal
Segretario.
Gli associati
partecipano all’Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito
di mandato scritto purché membro dell’Associazione. Ciascun
associato potrà essere portatore di non più di due deleghe.
La quota associativa è
intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è
rivalutabile. L’esercizio del voto da parte degli Associati è
subordinato alla piena regolarità dei loro pagamenti.
ARTICOLO 12
Comitato
Direttivo
Il Comitato Direttivo
è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dai delegati di
ciascuno dei membri e da cinque membri eletti dall’Assemblea.
Presidente e
Vicepresidente possono avere contemporaneamente anche il ruolo di
rappresentare il rispettivo membro di appartenenza. Il Presidente,
il Vicepresidente, il Tesoriere, i Delegati dei membri permanenti
fanno parte di diritto del Comitato Direttivo; i cinque membri
eletti dall’Assemblea durano in carica due anni e sono rieleggibili
ma per non più di due volte.
Il Comitato Direttivo
si riunisce almeno quattro volte all’anno e comunque quando il
Presidente ed il Vicepresidente o almeno tre altri membri del
Comitato Direttivo ne fanno la richiesta.
Il rappresentante
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)
fa parte di diritto del Comitato Direttivo con voto consuntivo.
Rappresentanti di altre Organizzazioni interessate alla materia dei
rifugiati, possono essere invitati in qualità di osservatori.
Il Comitato Direttivo
delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà
dei membri più uno. In caso di parità di voti prevale il voto di chi
presiede.
Il Comitato Direttivo:
cura il raggiungimento
dei fini statutari in osservanza delle delibere dell’Assemblea e
della politica generale dell’Associazione dalla stessa determinata;
delibera l’acquisto di
immobili, l’accettazione di donazioni, eredità o legati;
predispone la
relazione annuale sulle attività dell’Associazione, nonché il piano
di azione annuale di attività;
elegge il Presidente,
il Vice Presidente e nomina il Direttore;
predispone i bilanci
preventivo e consuntivo, su proposta del Tesoriere, d’intesa con il
Direttore;
delibera
sull’istituzione di comitati regionali CIR e di eventuali altre sedi
operative;
delibera
sull’ammissione e l’esclusione dei soci, ai sensi degli articoli 4 e
5;
delibera sui
programmi, progetti e iniziative specifiche, nonché sulle relative
risorse umane, organizzative e finanziarie messe a disposizione;
delibera su relazione
del Direttore e della Presidenza la proposta del Regolamento
ed eventuali successive modifiche;
delibera
sull’assunzione del personale dipendente e ratifica i contratti di
collaborazione a tempo determinato, decisi in via d’urgenza ai sensi
del successivo art. 13;
delibera il
regolamento interno del personale.
Il Comitato può
delegare l’esecuzione di specifiche attività o l’attuazione di
particolari direttive o delibere a Commissioni permanenti oppure
Commissioni ad hoc.
ARTICOLO 13
Il membro del Comitato
Direttivo in caso di tre assenze consecutive non giustificate alle
riunioni, cessa dall’incarico. In tal caso entra il primo dei non
eletti.
ARTICOLO 14
Presidente
Il Presidente
rappresenta l’Associazione di fronte a terzi o in giudizio.
Il Presidente dura in
carica due anni e può essere eletto per non più di due volte.
Il Presidente
presenta, d’intesa con il Tesoriere e il Direttore, il bilancio
annuale di esercizio all’Assemblea per l’approvazione. Il Presidente
convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo. Ha la firma
delle Convenzioni e degli atti che impegnano l’Associazione verso
Istituzioni ed Organismi esterni, salvo delega, secondo la materia,
al Tesoriere o al Direttore, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento.
Il Presidente, in caso
di urgenza e sentiti il Vicepresidente, il Direttore, il Tesoriere,
se la materia rientra nelle competenze di quest7ultimo, può adottare
decisioni provvisorie in materie che rientrano nei poteri del
Comitato Direttivo e per le quali il Regolamento
specificatamente lo preveda, salvo ratifica di quest’ultimo.
ARTICOLO 15
Vicepresidente
Il Vicepresidente
esercita tutti i poteri spettanti al Presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
Il Vicepresidente dura
in carica due anni e può essere rieletto, ma per non più di due
volte.
ARTICOLO 16
Tesoriere
Il Tesoriere dura in
carica due anni e può essere rieletto, ma per non più di due volte.
Il Tesoriere ha la
responsabilità di garantire la trasparenza amministrativa, la
copertura finanziaria e la coerenza in sede di applicazione rispetto
al bilancio preventivo annuale e ai piani finanziari deliberati per
le singole iniziative.
Il Tesoriere presenta,
d’intesa con il Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo.
Il Tesoriere ha potere
di firma su delega del Presidente con le modalità da precisare con
il Regolamento, per quanto riguarda l’apertura di conti
correnti bancari e postali e la stipula di accordi su mutui e fidi
bancari.
Il Tesoriere verifica,
con le modalità stabilite dal Regolamento il corretto
andamento dell’Amministrazione e della gestione del patrimonio
trasmettendo le sue osservazioni e proposte al Direttore e,
periodicamente, al Comitato Direttivo. Lo stesso Regolamento
potrà disciplinare strumenti e attività congiunte del Tesoriere con
il Direttore, negli ambiti dei rapporti finanziari e bancari.
ARTICOLO 17
Collegio dei
Revisori
Il controllo della
gestione del patrimonio dell’Associazione è affidato a titolo
gratuito ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri di cui
almeno due scelti fra gli associati e di cui almeno uno iscritto
all’albo dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica per tre
esercizi annuali e possono essere rieletti. Ad essi spetta di
verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e
di certificare la veridicità dei bilanci annuali, redigendo apposita
relazione da sottoporre all’Assemblea in sede di approvazione dei
bilanci stessi.
Essi inoltre
partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo ove questo debba
deliberare l’acquisto di immobili, l’accettazione di donazioni,
eredità e legati.
Ciascun revisore può
procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controllo.
ARTICOLO 18
Direttore
Il Direttore ha la
responsabilità, in esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del
Comitato Direttivo, del coordinamento delle attività e
dell’Amministrazione nonché della gestione del personale e dei
collaboratori dell’Associazione, in base alle direttive del Comitato
Direttivo.
Il Direttore
predispone e trasmette al Comitato Direttivo – d’intesa e
congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti spesa – proposte di
delibera sulle attività, i progetti, le iniziative
dell’Associazione, nonché sull’assunzione del personale e dei
contratti di collaborazione.
Il Direttore è
responsabile della cassa e delle decisioni operative di spesa, quali
derivano dal bilancio di esercizio e dalle delibere del Comitato
Direttivo.
Il Direttore coadiuva
il Presidente, il Comitato Direttivo e il Tesoriere ai fini
dell’esecuzione delle delibere associative, nonché della
predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, della relazione
annuale sulle attività annuali dell’Associazione e della gestione
del patrimonio.
Il Direttore comunica
al Comitato Direttivo il funzionario che lo sostituisce in caso di
sua assenza o impedimento. Il Direttore d’intesa con il Tesoriere,
può assumere provvedimenti d’urgenza, informandone il Comitato
Direttivo nella riunione dello stesso immediatamente successiva.
ARTICOLO 19
Comitati
Regionali
Il "C.I.R. – ONLUS"
può promuovere la costituzione, con le modalità indicate dal
Regolamento, di Comitati Regionali CIR o interregionali CIR sul
territorio nazionale. I Comitati sono composti da:
Rappresentanti delle
strutture regionali e locali degli associati;
Persone fisiche e
organismi associati;
Persone fisiche e
associazioni non soci del "C.I.R. – ONLUS" che operano a livello
regionale o locale (questi ultimi con diritto di intervento ma non
di voto).
Il Comitato Direttivo
delibera la costituzione del Comitato Regionale CIR o interregionale
CIR e regolamenta l’uso del logo CIR. La delibera può essere
revocata dal Comitato Direttivo con le stesse modalità previste
all’art. 4 per l’esclusione dei membri.
Il Comitato eleggerà
al proprio interno un coordinatore ed il suo supplente che
partecipano almeno una volta all’anno al Comitato Direttivo e
all’Assemblea e possono essere invitati a partecipare ad altre
riunioni, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
ARTICOLO 20
Consulta dei
Rifugiati
Al fine di promuovere
la partecipazione dei rifugiati e delle loro associazioni al
raggiungimento di finalità statutarie dell’associazione potrà essere
costituito, per iniziativa del Comitato Direttivo con le modalità
indicate dal Regolamento, un Comitato di Rifugiati con
funzioni consultive. Tale Consulta potrà essere composta senza
vincoli di numero, da personalità e da rappresentanti di
associazioni di rifugiati ed eleggerà al proprio interno un
coordinatore ed un suo supplente. Potrà presentare di propria
iniziativa o su richiesta del Presidente del Comitato Direttivo,
indirizzi e pareri relativamente al programma generale
dell’Associazione ed a singole iniziative, finalizzate al
coinvolgimento dei rifugiati nelle attività associative.
Il Coordinatore della
Consulta o il suo supplente possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Comitato Direttivo, con diritto di intervento ma
senza diritto di voto.
ARTICOLO 21
Probiviri
Tutte le eventuali
controversie sociali fra gli associati e fra questi e l’Associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati
dall’Assemblea su richiesta della parte interessata. I Probiviri
giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.
ARTICOLO 22
Scioglimento
Lo scioglimento
dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea nella quale
siano presenti i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento
l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio del "C.I.R. –
ONLUS". Il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge. L’Assemblea darà priorità ad organismi che perseguono
statutariamente finalità analoghe a quelle del "C.I.R. – ONLUS".
ARTICOLO 23
Norma
Transitoria
I membri collettivi
che alla data dell’1.1.1999 fanno parte del Comitato Direttivo
vengono invitati dal Presidente a dichiarare entro un determinato
periodo se intendono continuare a far parte del Comitato Direttivo
quali membri permanenti.
In attesa
dell’approvazione del Regolamento, gli organi svolgono le
attività previste dallo Statuto.
ARTICOLO 24
Norma Finale
Il Regolamento
sarà adottato, su proposta del Comitato Direttivo, dall’Assemblea
dei soci, in presenza della maggioranza assoluta degli stessi e con
voto favorevole dei due terzi dei presenti, entro il 30.7.1999.
ARTICOLO 25
Norma di
Chiusura
Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le
disposizioni del libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché le
norme di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modifiche ed
integrazioni e delle altre disposizioni in materia.
F.TO: BRUNO TRENTIN –
ALESSANDRO MARINI, NOTAIO
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