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Resettlement: building up the basis

Scheda sul progetto Partner e link Che cosa è? Il ruolo dell'UNHCR Programmi di reinsediamento In Italia

Population: 60.9 million
ITALY
Popolazione Rifugiata : 20.000

Dati 2006

Richieste di asilo: 10.348
Riconoscimento dello status di rifugiato: 1.037
Riconoscimento della protezione umanitaria: 4.321

 

REINSEDIAMENTO, LE TAPPE IN ITALIA

(a cura di Linda Sette e Luca C. Zingoni, CIR)

1973: Dopo il colpo di Stato in Cile , 609 persone chiedono protezione all’Ambasciata Italiana a Santiago. Queste persone vengono trasferite in Italia per reinsediamento/resettlement. Più tardi, anche i membri delle famiglie già accolte in Italia raggiungono l’Italia per ricongiungimento familiare (circa ulteriori 300 persone). Molti dei familiari non hanno mai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato.

1979: Un gruppo di circa 900 “boat people”vietnamiti vengono salvati dalla Marina militare italiana nel Mar della Cina e trasferiti in Italia per reinsediamento/resettlement. Sono stati poi seguiti dai membri delle proprie famiglie. Tutti hanno ottenuto lo status di rifugiato.

1986: 41 vietnamiti vengono trasferiti in Italia per reinsediamento/resettlement dalle Filippine.

1987/1988: 110 iracheni caldei vengono trasferiti in Italia per reinsediamento/resettlement, dalla Turchia dove avevano cercato protezione.

Preparando la Strada

2003: Il CIR, con il Dipartimento per le Libertà Civili e L’immigrazione del Ministero dell’Interno, organizza un Seminario internazionale a Roma dedicato al tema “Verso un più ordinato e gestito ingresso nell’Unione Europea delle persone che necessitano di protezione internazionale”. Gli atti del Seminario vengono pubblicati nel 2004.

2005: Il CIR in collaborazione con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, attraverso un co-finanziamento da parte del programma della Commissione Europea ARGO 2004, realizza e pubblica uno studio di fattibilità sul reinsediamento/resettlement in Italia: “FA.RE. – Studio di Fattibilità su un Programma italiano di reinsediamento/resettlement”. Il CIR è stato il partner operazionale del Ministero e ha raccolto e ha valutato – tramite missioni in loco- le esperienze fatte con programmi di reinsediamento in due altri Stati dell’Unione, ipotizzandone la trasferibilità al contesto italiano. Uno di questi Stati, la Svezia, ha una lunga tradizione nell’attuazione di programmi di reinsediamento; l’altro, la Gran Bretagna, ha di recente introdotto un simile programma. Inoltre è stata analizzata la situazione della Spagna, paese che ha espresso l’intenzione di cominciare un proprio programma nel prossimo futuro, e degli Stati Uniti, il paese con il più vasto programma di reinsediamento al mondo.

2007: Una proposta di legge sulla disciplina del diritto d’asilo e della protezione sussidiaria (pdl 2410, primo firmatario: On. Roberto Zaccaria, e: Boato, D'Alia, Adenti, Turco, Allam, Belisario, Santelli Licandro, Buemi, de Zulueta) è in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento.
Un altro Disegno di Legge è stata presentato (la pdl 1390, prima firmataria: Baio Dossi) al Senato della Repubblica.
Tutte e due le proposte di legge – che riprendono quella presentata dal CIR nel novembre 2006- dedicano uno specifico articolo al reinsediamento/resettlement (ved. Parte specifica).

- Il CIR in collaborazione con il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno sta attuando il progetto “Resettlement –building up the basis” (Re.Pro.), co-finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati – Azioni Comunitarie 2006, con la finalità di informare e sensibilizzare sul reinsediamento/resettlement i principali stakeholders: politici, opinione pubblica, datori di lavoro (vedere parte specifica) .

- Lo scorso 8 novembre, a Roma, si è svolto il seminario “Reinsediamento: quali prospettive per l’Italia?”, promosso dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia in collaborazione con il CIR. Il seminario è stato promosso per favorire in Italia la discussione e lo scambio tra i diversi attori della società civile e le istituzioni, nell'ottica di promuovere un programma di reinsediamento in Italia. L’evento è promosso nell'ambito del Progetto Europeo “Resettlement - broadening the basis in Europe!" coordinato dalla Churches' Commision for Migrants in Europe, e finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati. Il Progetto ha l'obiettivo di stimolare e allargare il dibattito pubblico negli Stati membri dell’Unione Europea sul tema del reinsediamento come strumento aggiuntivo di protezione per i rifugiati.

Considerazioni:

Il Governo è interessato e pronto ad iniziare l’implementazione di programmi di reinsediamento/resettlement in Italia, anche per offrire un’alternativa, una modalità di arrivo di rifugiati sicura e protetta. E’ ben noto che centinaia di persone che necessitano di protezione internazionale mettono a rischio la loro stessa vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane.

- Il Ministero dell’Interno italiano ha valutato positivamente la richiesta, da parte dell’UNHCR, di reinsediamento in Italia di un gruppo di 40 cittadini africani, soprattutto donne sole, in condizione di particolare vulnerabilità, trattenuti presso il campo di detenzione in Libia, riconosciuti rifugiati sotto mandato internazionale dell’UNHCR e bisognosi di immediata protezione.
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha attuato, in via sperimentale, dal novembre 2007, questo primo progetto italiano di reinsediamento denominato “Oltremare”.
Per le attività inerenti l’accoglienza e l’inserimento sul territorio italiano dei predetti rifugiati sono state stipulate convenzioni di partenariato con la Provincia di Rieti e il CIR.
Nell’ambito di questo progetto, il CIR sta svolgendo sopratutto attività di assistenza e orientamento legale e di supporto psico-sociale.

Passi da fare:
 

Va comunque precisato che alcune ONG italiane sono scettiche sul reinsediamento/resettlement, considerando che questa misura potrebbe servire per “esternalizzare” l’asilo.

Il lavoro di sensibilizzazione sul reinsediamento/resettlement come soluzione a lungo termine per richiedenti asilo/profughi/rifugiati deve essere portato avanti sia a livello politico, che dell’opinione pubblica e di altri attori rilevanti come le categorie datoriali.

Anche il lavoro di lobby per dotare, finalmente, l’Italia di una legge organica sull’asilo è molto importante per assicurare una cornice legislativa ed una base finanziaria a qualsiasi future azione di reinsediamento/resettlement.

 

RIPROPONIAMO IL TESTO DELL’ART. 7 dedicato al REINSEDIAMENTO, CONTENUTO NEL D.d.L n.° 2410 (Testo Zaccaria):

 
Articolo 7
(Reinsediamento)
1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell’Unione Europea di favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da paesi terzi.
2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l’integrazione.
Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, il Delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), gli enti e le associazioni di cui all’articolo 24 della presente legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati provenienti da paesi terzi da ammettere sul territorio dello stato.
Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai fini del reinsediamento, sulla base della presente legge, indica le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte durante il triennio precedente.
4. I richiedenti di reinsediamento in Italia vengono riferiti dall’UNHCR alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica competente per il paese di dimora dei richiedenti. Le Rappresentanze diplomatiche esaminano i casi riferiti sotto il profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico, convalidano lo status di rifugiati determinato precedentemente dall’UNHCR, procedono all’esame dei casi sotto il profilo della sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione sull’ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla Commissione Nazionale Asilo di cui all’articolo 8.
Con decreto del Ministero degli Affari Esteri possono essere istituiti dei servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le Ambasciate, di competenza territoriale regionale.
5. La Commissione Nazionale Asilo può inviare personale specializzato per esaminare in loco i casi riferiti e svolgere la funzione di istruttoria.
6. A seguito della decisione della Commissione Nazionale Asilo, la Rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un lasciapassare.
7. La decisione di rigetto della richiesta viene motivato e comunicato, per scritto, all’interessato nonché all’UNHCR. Contro la decisione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, da presentare entro 60 giorni, anche attraverso la Rappresentanza diplomatica.
8. La procedura di reinsediamento si svolge durante un periodo massimo di centoventi giorni, dal riferimento del richiedente al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di rigetto.
Le richieste di reinsediamento vengono esaminate in ordine cronologico. Tuttavia su richiesta dell’UNHCR, l’esame, in casi di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.
9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il diritto d’asilo.
L’Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria di cui all’articolo 10 fornisce accoglienza e misure di integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo nel territorio nazionale.
10. Il programma di reinsediamento di rifugiati non lede in alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della presente legge.