Population: 60.9
million
ITALY
Popolazione Rifugiata : 20.000
Dati 2006
Richieste di asilo: 10.348
Riconoscimento dello status di rifugiato: 1.037
Riconoscimento della protezione umanitaria: 4.321
REINSEDIAMENTO, LE
TAPPE IN ITALIA
(a cura di Linda Sette e Luca C. Zingoni, CIR)
1973: Dopo il colpo di Stato in Cile , 609 persone
chiedono protezione all’Ambasciata Italiana a Santiago. Queste
persone vengono trasferite in Italia per reinsediamento/resettlement.
Più tardi, anche i membri delle famiglie già accolte in Italia
raggiungono l’Italia per ricongiungimento familiare (circa
ulteriori 300 persone). Molti dei familiari non hanno mai
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato.
1979: Un gruppo di circa 900 “boat people”vietnamiti
vengono salvati dalla Marina militare italiana nel Mar della
Cina e trasferiti in Italia per reinsediamento/resettlement.
Sono stati poi seguiti dai membri delle proprie famiglie. Tutti
hanno ottenuto lo status di rifugiato.
1986: 41 vietnamiti vengono trasferiti in Italia per
reinsediamento/resettlement dalle Filippine.
1987/1988: 110 iracheni caldei vengono trasferiti in
Italia per reinsediamento/resettlement, dalla Turchia dove
avevano cercato protezione.
Preparando la
Strada
2003: Il CIR, con il Dipartimento per le Libertà Civili e
L’immigrazione del Ministero dell’Interno, organizza un
Seminario internazionale a Roma dedicato al tema “Verso un più
ordinato e gestito ingresso nell’Unione Europea delle persone
che necessitano di protezione internazionale”. Gli atti del
Seminario vengono pubblicati nel 2004.
2005: Il CIR in collaborazione con il Dipartimento per le
Libertà Civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno,
attraverso un co-finanziamento da parte del programma della
Commissione Europea ARGO 2004, realizza e pubblica uno studio di
fattibilità sul reinsediamento/resettlement in Italia: “FA.RE. –
Studio di Fattibilità su un Programma italiano di reinsediamento/resettlement”.
Il CIR è stato il partner operazionale del Ministero e ha
raccolto e ha valutato – tramite missioni in loco- le esperienze
fatte con programmi di reinsediamento in due altri Stati
dell’Unione, ipotizzandone la trasferibilità al contesto
italiano. Uno di questi Stati, la Svezia, ha una lunga
tradizione nell’attuazione di programmi di reinsediamento;
l’altro, la Gran Bretagna, ha di recente introdotto un simile
programma. Inoltre è stata analizzata la situazione della
Spagna, paese che ha espresso l’intenzione di cominciare un
proprio programma nel prossimo futuro, e degli Stati Uniti, il
paese con il più vasto programma di reinsediamento al mondo.
2007: Una proposta di legge sulla disciplina del diritto
d’asilo e della protezione sussidiaria (pdl 2410, primo
firmatario: On. Roberto Zaccaria, e: Boato, D'Alia, Adenti,
Turco, Allam, Belisario, Santelli Licandro, Buemi, de Zulueta) è
in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della
Camera dei Deputati del Parlamento.
Un altro Disegno di Legge è stata presentato (la pdl 1390, prima
firmataria: Baio Dossi) al Senato della Repubblica.
Tutte e due le proposte di legge – che riprendono quella
presentata dal CIR nel novembre 2006- dedicano uno specifico
articolo al reinsediamento/resettlement (ved. Parte specifica).
-
Il CIR in collaborazione con il Dipartimento Libertà Civili e
Immigrazione del Ministero dell’Interno sta attuando il progetto
“Resettlement –building up the basis” (Re.Pro.), co-finanziato
dal Fondo Europeo per i Rifugiati – Azioni Comunitarie 2006, con
la finalità di informare e sensibilizzare sul reinsediamento/resettlement
i principali stakeholders: politici, opinione pubblica, datori
di lavoro (vedere parte specifica) .
-
Lo scorso 8 novembre, a Roma, si è svolto il seminario
“Reinsediamento: quali prospettive per l’Italia?”, promosso
dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia in
collaborazione con il CIR. Il seminario è stato promosso per
favorire in Italia la discussione e lo scambio tra i diversi
attori della società civile e le istituzioni, nell'ottica di
promuovere un programma di reinsediamento in Italia. L’evento è
promosso nell'ambito del Progetto Europeo “Resettlement -
broadening the basis in Europe!" coordinato dalla Churches'
Commision for Migrants in Europe, e finanziato dal Fondo Europeo
per i Rifugiati. Il Progetto ha l'obiettivo di stimolare e
allargare il dibattito pubblico negli Stati membri dell’Unione
Europea sul tema del reinsediamento come strumento aggiuntivo di
protezione per i rifugiati.
Considerazioni:
Il Governo è interessato e pronto ad iniziare l’implementazione
di programmi di reinsediamento/resettlement in Italia, anche per
offrire un’alternativa, una modalità di arrivo di rifugiati
sicura e protetta. E’ ben noto che centinaia di persone che
necessitano di protezione internazionale mettono a rischio la
loro stessa vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane.
-
Il Ministero dell’Interno italiano ha valutato positivamente la
richiesta, da parte dell’UNHCR, di reinsediamento in Italia di
un gruppo di 40 cittadini africani, soprattutto donne sole, in
condizione di particolare vulnerabilità, trattenuti presso il
campo di detenzione in Libia, riconosciuti rifugiati sotto
mandato internazionale dell’UNHCR e bisognosi di immediata
protezione.
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del
Ministero dell’Interno ha attuato, in via sperimentale, dal
novembre 2007, questo primo progetto italiano di reinsediamento
denominato “Oltremare”.
Per le attività inerenti l’accoglienza e l’inserimento sul
territorio italiano dei predetti rifugiati sono state stipulate
convenzioni di partenariato con la Provincia di Rieti e il CIR.
Nell’ambito di questo progetto, il CIR sta svolgendo sopratutto
attività di assistenza e orientamento legale e di supporto
psico-sociale.
Passi da fare:
Va comunque precisato che alcune ONG italiane sono scettiche sul
reinsediamento/resettlement, considerando che questa misura
potrebbe servire per “esternalizzare” l’asilo.
Il lavoro di sensibilizzazione sul reinsediamento/resettlement
come soluzione a lungo termine per richiedenti
asilo/profughi/rifugiati deve essere portato avanti sia a
livello politico, che dell’opinione pubblica e di altri attori
rilevanti come le categorie datoriali.
Anche il lavoro di lobby per dotare, finalmente, l’Italia di una
legge organica sull’asilo è molto importante per assicurare una
cornice legislativa ed una base finanziaria a qualsiasi future
azione di reinsediamento/resettlement.
RIPROPONIAMO IL
TESTO DELL’ART. 7 dedicato al REINSEDIAMENTO, CONTENUTO NEL
D.d.L n.° 2410 (Testo Zaccaria):
Articolo 7
(Reinsediamento)
1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell’Unione
Europea di favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da
paesi terzi.
2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una
soluzione durevole al rifugiato che si trova in paesi terzi
diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da
quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà,
sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono
garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per
l’integrazione.
Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per
necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere,
di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri
particolare vulnerabilità.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, la Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, il Delegato
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
gli enti e le associazioni di cui all’articolo 24 della presente
legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma
di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima
indicativa di rifugiati provenienti da paesi terzi da ammettere
sul territorio dello stato.
Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai
fini del reinsediamento, sulla base della presente legge, indica
le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le
misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze
fatte durante il triennio precedente.
4. I richiedenti di reinsediamento in Italia vengono riferiti
dall’UNHCR alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica
competente per il paese di dimora dei richiedenti. Le
Rappresentanze diplomatiche esaminano i casi riferiti sotto il
profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico,
convalidano lo status di rifugiati determinato precedentemente
dall’UNHCR, procedono all’esame dei casi sotto il profilo della
sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione
sull’ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della
Repubblica alla Commissione Nazionale Asilo di cui all’articolo
8.
Con decreto del Ministero degli Affari Esteri possono essere
istituiti dei servizi particolari per la procedura di
reinsediamento presso le Ambasciate, di competenza territoriale
regionale.
5. La Commissione Nazionale Asilo può inviare personale
specializzato per esaminare in loco i casi riferiti e svolgere
la funzione di istruttoria.
6. A seguito della decisione della Commissione Nazionale Asilo,
la Rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il
reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un
lasciapassare.
7. La decisione di rigetto della richiesta viene motivato e
comunicato, per scritto, all’interessato nonché all’UNHCR.
Contro la decisione è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo per il Lazio, da presentare entro 60 giorni,
anche attraverso la Rappresentanza diplomatica.
8. La procedura di reinsediamento si svolge durante un periodo
massimo di centoventi giorni, dal riferimento del richiedente al
rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di
rigetto.
Le richieste di reinsediamento vengono esaminate in ordine
cronologico. Tuttavia su richiesta dell’UNHCR, l’esame, in casi
di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.
9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di
reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla
presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per
il diritto d’asilo.
L’Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti
asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria di
cui all’articolo 10 fornisce accoglienza e misure di
integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro
arrivo nel territorio nazionale.
10. Il programma di reinsediamento di rifugiati non lede in
alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della
presente legge.