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 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Studio e Formazione

Scheda aggiornata febbraio 2008

 

Minori stranieri

 

 I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

Art. 26 D.lgs 19 novembre 2007, n. 251

 Minori stranieri

 
L'obbligo scolastico per i minori stranieri
, fino ai 16 anni è fissato anche dall'art. 38, 286/1998). Questa norma è stata in parte “ristretta” dal recepimento della direttiva europea sulle norme minime di accoglienza per richiedenti asilo nella quale è specificato “fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel Cid, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico” (Art. 10 d.lgs 140/2005).

Accesso all'istruzione per maggiorenni

 I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 26 D.lgs 19 novembre 2007, n. 251

 

Studi universitari

 

Università: Parità di trattamento tra lo straniero ed il cittadino italiano per accesso agli studi universitari.

      Art. 20 comma 1 Legge 390/91 “diritto allo studio universitario”

Art. 39 T.U. 286/1998

I rifugiati e gli apolidi sono equiparati ai cittadini italiani per la fruizione dei servizi e delle provvidenze in favore degli studenti universitari ( borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi ).

Art. 20 comma 3 Legge 390/91 “diritto allo studio universitario”

Art. 46 DPR 394/2000 “Regolamento attuativo T.U.”

 

Formazione professionale

 

- I richiedenti asilo inseriti nei servizi del sistema di protezione possono frequentare corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del r.a. (Art. 11 d.lgs 140/2005).

- Il richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno che autorizza a svolgere attività lavorativa ha accesso a tutte le misure di formazione professionale la cui durata non superi quella del permesso di soggiorno.