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I
minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni
ordine e grado, secondo le modalità previste per il
cittadino italiano.
Art. 26
D.lgs 19 novembre 2007, n. 251
Minori
stranieri
L'obbligo scolastico per i minori stranieri,
fino ai 16 anni è fissato anche dall'art. 38,
286/1998). Questa norma è stata in parte “ristretta” dal
recepimento della direttiva europea sulle norme minime di
accoglienza per richiedenti asilo nella quale è specificato
“fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel Cid,
comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti
asilo o minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all’obbligo scolastico” (Art. 10 d.lgs 140/2005).
Accesso all'istruzione per maggiorenni
I
maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema
di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento
professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli
stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 26
D.lgs 19 novembre 2007, n. 251
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