Minori stranieri
L'obbligo scolastico per i minori stranieri, fino
ai 16 anni è fissato anche dall'art. 38, 286/1998).
Questa norma è stata in parte “ristretta” dal recepimento
della direttiva europea sulle norme minime di accoglienza
per richiedenti asilo nella quale è specificato “fatto
salvo il periodo di eventuale permanenza nel Cid, comunque
non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o
minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo
scolastico” (Art. 10 d.lgs 140/2005).
Accesso all'istruzione per maggiorenni
I maggiorenni, titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno
diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di
aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e
nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente
soggiornanti.