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T.A.R.Toscana Firenze Sez.I Sent.,28gennaio2008,n.57


 

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è istituto rimesso, nella prassi, alla valutazione discrezionale della p.a., questa, nel disciplinare i limiti, può condizionare il rilascio di tale titolo alla previa raccomandazione della Commissione Centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, ben formulabile sulla base di elementi oggettivi di cui essa sia venuta in possesso in sede di esame dell'istanza di riconoscimento dello "status" di rifugiato.

FATTO

Riferisce il ricorrente che, durante la sua permanenza in Albania, avendo reso testimonianza in relazione ad un omicidio ad opera di un'organizzazione criminale locale, veniva fatto oggetto di minacce di morte.

Per tale ragione espatriava in Italia dove, nell'ottobre del 1998, otteneva un permesso di soggiorno per motivi di studio che veniva rinnovato fino al 26 ottobre 2002.

In data 25 novembre 2004, non avendo richiesto il rinnovo di permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza, gli veniva notificato un decreto di espulsione, peraltro annullato con sentenza del Giudice di pace di Livorno.

A seguito della predetta sentenza il signor D. richiedeva alla Questura di Livorno il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il provvedimento indicato in epigrafe l'istanza veniva rigettata, ritenendo "che il suddetto cittadino straniero non abbia i requisiti legali richiesti per poter ottenere un permesso di soggiorno".

Contro tale atto ricorre il sig. D. chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

- Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 51 depositata il 20 aprile 2005 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnato l'atto in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Livorno ha rigettato l'istanza del ricorrente per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Dispone l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998 che "Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

Com'è evidente dalla lettura della prefata disposizione la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente non rientra tra quelle da essa disciplinate.

Ne consegue che il ricorrente, come ritenuto correttamente dall'amministrazione intimata, ai fini del rilascio del permesso di cui trattasi, avrebbe dovuto inoltrare preventivamente una motivata istanza alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Si è infatti ritenuto che il decreto di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari riveste natura vincolata, ove la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia comunicato il venir meno del presupposto per il quale era stato espresso parere favorevole al rilascio del titolo e l'interessato non abbia chiesto, oltre al rinnovo del permesso per la suddetta ragione, che lo stesso fosse rilasciato per uno degli altri motivi previsti dalla legge, con ciò impedendo alla Questura ogni ulteriore valutazione circa elementi assolutamente non presenti nella richiesta di rinnovo (TAR Emilia Romagna, Parma, 23 novembre 2005, n. 540; Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2006, n. 314).

Invero, come già affermato da questo Tribunale, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è istituto volto ad ovviare, in presenza di gravi ragioni, ad una situazione specifica, in cui allo straniero dovrebbe essere altrimenti negata la possibilità di soggiornare in Italia sulla base di convenzioni o accordi internazionali. Trattandosi di istituto rimesso, nella prassi, alla valutazione discrezionale della p.a., questa, nel disciplinare i limiti, può condizionare il rilascio di tale titolo alla previa raccomandazione della Commissione Centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, ben formulabile sulla base di elementi oggettivi di cui essa sia venuta in possesso in sede di esame dell'istanza di riconoscimento dello "status" di rifugiato (TAR Toscana, sez. I, 23 settembre 2002, n. 2129).

Se ne deve concludere che, in assenza di tale preventiva pronuncia della Commissione, l'Amministrazione non poteva evidentemente procedere autonomamente al rilascio del permesso di soggiorno a tale titolo.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

               P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2007.