T.A.R.Toscana
Firenze Sez.I Sent.,28gennaio2008,n.57
Il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari è istituto rimesso, nella
prassi, alla valutazione discrezionale della p.a., questa, nel
disciplinare i limiti, può condizionare il rilascio di tale titolo
alla previa raccomandazione della Commissione Centrale per il
riconoscimento dello "status" di rifugiato, ben formulabile sulla
base di elementi oggettivi di cui essa sia venuta in possesso in
sede di esame dell'istanza di riconoscimento dello "status" di
rifugiato.
FATTO
Riferisce il
ricorrente che, durante la sua permanenza in Albania, avendo reso
testimonianza in relazione ad un omicidio ad opera di
un'organizzazione criminale locale, veniva fatto oggetto di minacce
di morte.
Per tale ragione
espatriava in Italia dove, nell'ottobre del 1998, otteneva un
permesso di soggiorno per motivi di studio che veniva rinnovato fino
al 26 ottobre 2002.
In data 25 novembre
2004, non avendo richiesto il rinnovo di permesso di soggiorno entro
60 giorni dalla scadenza, gli veniva notificato un decreto di
espulsione, peraltro annullato con sentenza del Giudice di pace di
Livorno.
A seguito della
predetta sentenza il signor D. richiedeva alla Questura di Livorno
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Con il provvedimento
indicato in epigrafe l'istanza veniva rigettata, ritenendo "che il
suddetto cittadino straniero non abbia i requisiti legali richiesti
per poter ottenere un permesso di soggiorno".
Contro tale atto
ricorre il sig. D. chiedendone l'annullamento, previa sospensione,
con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Eccesso di potere
per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Si è costituita in
giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del
gravame.
Con ordinanza n. 51
depositata il 20 aprile 2005 veniva accolta la domanda incidentale
di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza
del 18 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in
esame viene impugnato l'atto in epigrafe con cui il Questore della
Provincia di Livorno ha rigettato l'istanza del ricorrente per il
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il ricorso non è
suscettibile di accoglimento.
Dispone l'articolo
18 del
decreto legislativo n. 286/1998 che
"Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo
3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali
degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale".
Com'è evidente dalla
lettura della prefata disposizione la situazione di fatto
rappresentata dal ricorrente non rientra tra quelle da essa
disciplinate.
Ne consegue che il
ricorrente, come ritenuto correttamente dall'amministrazione
intimata, ai fini del rilascio del permesso di cui trattasi, avrebbe
dovuto inoltrare preventivamente una motivata istanza alla
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
politico.
Si è infatti ritenuto
che il decreto di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il
rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
riveste natura vincolata, ove la Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico abbia comunicato
il venir meno del presupposto per il quale era stato espresso parere
favorevole al rilascio del titolo e l'interessato non abbia chiesto,
oltre al rinnovo del permesso per la suddetta ragione, che lo stesso
fosse rilasciato per uno degli altri motivi previsti dalla legge,
con ciò impedendo alla Questura ogni ulteriore valutazione circa
elementi assolutamente non presenti nella richiesta di rinnovo (TAR
Emilia Romagna, Parma, 23 novembre 2005, n. 540; Cons. Stato, sez.
VI, 24 gennaio 2006, n. 314).
Invero, come già
affermato da questo Tribunale, il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari è istituto volto ad ovviare, in presenza di
gravi ragioni, ad una situazione specifica, in cui allo straniero
dovrebbe essere altrimenti negata la possibilità di soggiornare in
Italia sulla base di convenzioni o accordi internazionali.
Trattandosi di istituto rimesso, nella prassi, alla valutazione
discrezionale della p.a., questa, nel disciplinare i limiti, può
condizionare il rilascio di tale titolo alla previa raccomandazione
della Commissione Centrale per il riconoscimento dello "status" di
rifugiato, ben formulabile sulla base di elementi oggettivi di cui
essa sia venuta in possesso in sede di esame dell'istanza di
riconoscimento dello "status" di rifugiato (TAR Toscana, sez. I, 23
settembre 2002, n. 2129).
Se ne deve concludere
che, in assenza di tale preventiva pronuncia della Commissione,
l'Amministrazione non poteva evidentemente procedere autonomamente
al rilascio del permesso di soggiorno a tale titolo.
Per le considerazioni
che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
In relazione alla
natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre
la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in
Firenze, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2007.
|