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T.A.R. Veneto Venezia Sez. III Sent., 24 luglio 2007, n. 2573

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere utilizzato - per tutta la sua durata - anche per prestare lavoro in forma autonoma o subordinata, senza necessità di convertire il titolo in altro per l'attività effettivamente svolta, ma non consente all'interessato - una volta cessate le ragioni di carattere umanitario - di continuare a soggiornare nel territorio dello stato ad altro titolo

 

FATTO 

1. - Il ricorrente, cittadino liberiano, rappresenta di essere giunto in Italia il 21.9.02 e di aver immediatamente presentato istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

La competente Commissione Centrale (di cui al D.P.R. 136/90), in data 6.11.03, pur ritenendo non sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, invitava tuttavia l'Amministrazione a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari - esteso al lavoro - ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lg. 286/98, effettivamente rilasciato dalla Questura di Verona in data 8.1.04.

Alla scadenza, l'istante ne chiedeva il rinnovo che, con l'atto qui opposto, veniva denegato.

1.1. - Con un unico, articolato motivo, il ricorrente deduce: violazione dell'art. 5 del D.Lg. 394/99, come modificato dal D.P.R. 334/04. Motivazione insufficiente e contraddittoria.

Il ricorrente proviene da un paese ove da un decennio è in atto la guerra civile. Ciò è cosa nota, infatti la Commissione Centrale aveva raccomandato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'atto della richiesta di rinnovo nessuna delle ricordate circostanze è stata presa in considerazione.

Inoltre, alla stregua delle norme citate, il permesso di soggiorno per motivi umanitari - esteso al lavoro - può essere convertito in permesso di soggiorno per solo lavoro, come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza. Il ricorrente è infatti in possesso di tutti i requisiti: ha un regolare lavoro (a tempo determinato, con scadenza al 30.11.04, ma prorogato al 30.4.05) e un alloggio.

2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente contro deduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In particolare, fa presente che alla presente vicenda non è applicabile il D.P.R. 334/04, entrato in vigore dopo l'emanazione del provvedimento qui contestato, e che neppure i (favorevoli) richiami giurisprudenziali sono pertinenti, in quanto riferiti a soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia o dalla Somalia, per i quali vigeva una legislazione ad hoc. Nel regime ordinario, i permessi di soggiorno per motivi umanitari non sono in alcun modo convertibili.

3. - Il ricorso è infondato.

In fatto, va precisato che il ricorrente - entrato clandestinamente in Italia il 21.9.02 - presentava istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico presso la Questura di Crotone, che, il 16.10.02, rilasciava un primo permesso di soggiorno per "richiesta di asilo politico", successivamente rinnovato.

In data 6.11.03, la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, si esprimeva negativamente, ritenendo peraltro sussistenti nei confronti del ricorrente le esigenze di protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lg. 286/98. Conseguentemente, la Questura di Verona, in data 8.1.04, rilasciava un permesso di soggiorno, con scadenza 21.6.04.

All'atto dell'istanza di rinnovo, la Questura richiedeva alla competente Commissione se fossero ancora sussistenti i motivi di protezione umanitaria , precedentemente riconosciuti.

In data 13.9.04, la Commissione (con atto espressamente richiamato nel provvedimento opposto e, a quanto consta, non impugnato) riteneva non sussistere più "le condizioni per reiterare la protezione umanitaria".

Di qui il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e di conversione dello stesso in permesso ad altro titolo.

3.1. - L'istante, nel ricorso, si duole solo della mancata conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro, ritenendo che la legge lo consenta.

Così non è.

Come correttamente osserva la P.A. il provvedimento risale al 29.10.04, pertanto la disposizione regolatrice della fattispecie è l'art. 14 del D.P.R. 31.8.99 n. 394, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 13 del D.P.R. 18.10.04 n. 334 (in G.U. 10.2.05), intitolato "conversione del permesso di soggiorno".

Nella versione originaria, l'art. 14 non conteneva alcun riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel testo oggi vigente (che, va ribadito, comunque non può applicasi al ricorrente), al comma 1, è previsto che "il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: .... c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero ...., consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b)".

Anche a voler applicare la disposizione vigente non è possibile condividere le conclusioni del ricorrente. La norma infatti pone la regola che il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere utilizzato - per tutta la sua durata - anche per prestare lavoro in forma autonoma o subordinata, senza necessità di convertire il titolo in altro "per l'attività effettivamente svolta", ma non consente all'interessato - una volta cessate le ragioni di carattere umanitario - di continuare a soggiornare nel territorio dello stato ad altro titolo. Ciò, se non altro, perché verrebbero in questo modo palesemente violate le disposizioni sulle quote di ingresso. Se il legislatore avesse inteso prevedere che il permesso di soggiorno per motivi umanitari poteva essere convertito in permesso di soggiorno ad altro titolo avrebbe quantomeno previsto di scalare tali permessi dalla quota annuale dei flussi di ingresso (come avviene, ad esempio, per i lavoratori stagionali che - sussistendo determinati presupposti - possono ottenere un permesso di soggiorno "ordinario" per lavoro, che viene posto in detrazione rispetto alla quota annuale (cfr. ex multis: Tar Umbria n. 67/06).

3.2. - Né la situazione oggetto del presente ricorso è assimilabile a quella di cui all'art. 18 del T.U., che disciplina la diversa fattispecie del "soggiorno per motivi di protezione sociale", ove, al comma 5, è espressamente prevista la possibilità di conversione del titolo.

3.3. - Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha, per sua natura, carattere del tutto eccezionale. Infatti i presupposti per la sua sussistenza vengono valutati dalla Commissione Centrale (quando non vi siano quelli per il riconoscimento dello status di rifugiato, ex art. del D.P.R. 136/90, e/o non siano state emesse disposizioni ad hoc a tenore dell'art. 20 del T.U.), ha durata commisurata alle contingenze che lo hanno reso possibile e non è, di regola, convertibile (a meno che il legislatore non ritenga di disporre in tal senso, per peculiari ragioni, come nel caso dei cittadini della ex Jugoslavia e della Somalia, con norme a fattispecie esclusiva, non estensibili per analogia).

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.

               P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 5.7.07.