T.A.R. Veneto
Venezia Sez. III Sent., 24 luglio 2007, n. 2573
Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari può essere utilizzato - per tutta
la sua durata - anche per prestare lavoro in forma autonoma o
subordinata, senza necessità di convertire il titolo in altro
per l'attività effettivamente svolta, ma non consente
all'interessato - una volta cessate le ragioni di carattere
umanitario - di continuare a soggiornare nel territorio dello
stato ad altro titolo
FATTO
1. - Il ricorrente,
cittadino liberiano, rappresenta di essere giunto in Italia il
21.9.02 e di aver immediatamente presentato istanza per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico.
La competente
Commissione Centrale (di cui al
D.P.R. 136/90), in data 6.11.03, pur
ritenendo non sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato politico, invitava tuttavia l'Amministrazione a
rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari - esteso al
lavoro - ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lg. 286/98,
effettivamente rilasciato dalla Questura di Verona in data 8.1.04.
Alla scadenza,
l'istante ne chiedeva il rinnovo che, con l'atto qui opposto, veniva
denegato.
1.1. - Con un
unico, articolato motivo, il ricorrente deduce: violazione dell'art.
5 del D.Lg. 394/99, come modificato dal
D.P.R. 334/04. Motivazione insufficiente e
contraddittoria.
Il ricorrente proviene
da un paese ove da un decennio è in atto la guerra civile. Ciò è
cosa nota, infatti la Commissione Centrale aveva raccomandato il
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
All'atto della
richiesta di rinnovo nessuna delle ricordate circostanze è stata
presa in considerazione.
Inoltre, alla stregua
delle norme citate, il permesso di soggiorno per motivi umanitari -
esteso al lavoro - può essere convertito in permesso di soggiorno
per solo lavoro, come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza.
Il ricorrente è infatti in possesso di tutti i requisiti: ha un
regolare lavoro (a tempo determinato, con scadenza al 30.11.04, ma
prorogato al 30.4.05) e un alloggio.
2. -
L'Amministrazione, costituita, puntualmente contro deduce nel merito
del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In particolare,
fa presente che alla presente vicenda non è applicabile il
D.P.R. 334/04, entrato in vigore dopo
l'emanazione del provvedimento qui contestato, e che neppure i
(favorevoli) richiami giurisprudenziali sono pertinenti, in quanto
riferiti a soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia o dalla Somalia,
per i quali vigeva una legislazione ad hoc. Nel regime ordinario, i
permessi di soggiorno per motivi umanitari non sono in alcun modo
convertibili.
3. - Il ricorso è
infondato.
In fatto, va precisato
che il ricorrente - entrato clandestinamente in Italia il 21.9.02 -
presentava istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
politico presso la Questura di Crotone, che, il 16.10.02, rilasciava
un primo permesso di soggiorno per "richiesta di asilo politico",
successivamente rinnovato.
In data 6.11.03, la
Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di
Rifugiato, si esprimeva negativamente, ritenendo peraltro
sussistenti nei confronti del ricorrente le esigenze di protezione
umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lg. 286/98.
Conseguentemente, la Questura di Verona, in data 8.1.04, rilasciava
un permesso di soggiorno, con scadenza 21.6.04.
All'atto dell'istanza
di rinnovo, la Questura richiedeva alla competente Commissione se
fossero ancora sussistenti i motivi di protezione umanitaria ,
precedentemente riconosciuti.
In data 13.9.04, la
Commissione (con atto espressamente richiamato nel provvedimento
opposto e, a quanto consta, non impugnato) riteneva non sussistere
più "le condizioni per reiterare la protezione umanitaria".
Di qui il diniego
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e di
conversione dello stesso in permesso ad altro titolo.
3.1. - L'istante, nel
ricorso, si duole solo della mancata conversione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro,
ritenendo che la legge lo consenta.
Così non è.
Come correttamente
osserva la P.A. il provvedimento risale al 29.10.04, pertanto la
disposizione regolatrice della fattispecie è l'art. 14 del D.P.R.
31.8.99 n. 394, nel testo vigente prima della modifica introdotta
dall'art. 13 del D.P.R. 18.10.04 n. 334 (in G.U. 10.2.05),
intitolato "conversione del permesso di soggiorno".
Nella versione
originaria, l'art. 14 non conteneva alcun riferimento al permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Nel testo oggi vigente
(che, va ribadito, comunque non può applicasi al ricorrente), al
comma 1, è previsto che "il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi
familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
.... c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o
per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero
...., consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro
autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b)".
Anche a voler
applicare la disposizione vigente non è possibile condividere le
conclusioni del ricorrente. La norma infatti pone la regola che il
permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere utilizzato -
per tutta la sua durata - anche per prestare lavoro in forma
autonoma o subordinata, senza necessità di convertire il titolo in
altro "per l'attività effettivamente svolta", ma non consente
all'interessato - una volta cessate le ragioni di carattere
umanitario - di continuare a soggiornare nel territorio dello stato
ad altro titolo. Ciò, se non altro, perché verrebbero in questo modo
palesemente violate le disposizioni sulle quote di ingresso. Se il
legislatore avesse inteso prevedere che il permesso di soggiorno per
motivi umanitari poteva essere convertito in permesso di soggiorno
ad altro titolo avrebbe quantomeno previsto di scalare tali permessi
dalla quota annuale dei flussi di ingresso (come avviene, ad
esempio, per i lavoratori stagionali che - sussistendo determinati
presupposti - possono ottenere un permesso di soggiorno "ordinario"
per lavoro, che viene posto in detrazione rispetto alla quota
annuale (cfr. ex multis: Tar Umbria n. 67/06).
3.2. - Né la
situazione oggetto del presente ricorso è assimilabile a quella di
cui all'art. 18 del T.U., che disciplina la diversa fattispecie del
"soggiorno per motivi di protezione sociale", ove, al comma 5, è
espressamente prevista la possibilità di conversione del titolo.
3.3. - Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari ha, per sua natura,
carattere del tutto eccezionale. Infatti i presupposti per la sua
sussistenza vengono valutati dalla Commissione Centrale (quando non
vi siano quelli per il riconoscimento dello status di rifugiato, ex
art. del
D.P.R. 136/90, e/o non siano state emesse
disposizioni ad hoc a tenore dell'art. 20 del T.U.), ha durata
commisurata alle contingenze che lo hanno reso possibile e non è, di
regola, convertibile (a meno che il legislatore non ritenga di
disporre in tal senso, per peculiari ragioni, come nel caso dei
cittadini della ex Jugoslavia e della Somalia, con norme a
fattispecie esclusiva, non estensibili per analogia).
In definitiva, il
ricorso va respinto.
4. - Sussistono
tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le
parti tutte, delle spese e competenze di causa.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese e
competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Venezia, in camera di consiglio, il 5.7.07.
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