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I trasferimenti
“Dublino” verso la Grecia al vaglio della Corte europea dei diritti
dell’uomo
di Clara Fringuello,
sezione legale del CIR
Lo scorso 21 gennaio 2011 la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza
dall’importanza fondamentale in relazione al sistema istituito dal
Regolamento Dublino II, lo strumento adottato dagli Stati membri
dell’UE per stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo.
Il caso su cui la
Corte è stata chiamata a pronunciarsi è quello del signor M.S.S.
che, fuggito dall’Afghanistan nel 2008 dopo essere scampato ad un
attentato dei Talebani effettuato in rappresaglia per la sua
collaborazione come interprete con le forze internazionali di stanza
a Kabul, ha fatto ingresso nel territorio europeo attraverso la
Grecia. Da qui ha poi proseguito verso il Belgio dove, nel 2009, ha
presentato richiesta di asilo. In applicazione del Regolamento
Dublino II che, come criterio generale, prevede che lo Stato europeo
attraverso il quale lo straniero abbia fatto ingresso nei territori
dell’Unione sia competente a esaminare la sua domanda di asilo, le
autorità belghe hanno provveduto a effettuare il trasferimento del
sig. M.S.S. verso la Grecia. All’arrivo in questo Paese l’uomo è
stato dapprima sottoposto a detenzione e, dopo essere stato
registrato come richiedente asilo, è stato rilasciato ed ha vissuto
per la strada, privo di qualsiasi forma di assistenza da parte delle
autorità greche.
In relazione a questi
fatti, il sig. M.S.S. si è rivolto alla Corte di Strasburgo
lamentando una violazione da parte della Grecia dell’art. 2 (diritto
alla vita) e 3 (proibizione della tortura e pene o trattamenti
disumani o degradanti) della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione alle
condizioni di detenzione e delle condizioni di vita sperimentate in
questo Paese e dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo),
congiuntamente all’art. 2 e art. 3 in relazione alle inefficienze
del sistema di asilo. Allo stesso modo è stata denunciata nei
confronti del Belgio la violazione degli art. 2 e 3 della
Convenzione per aver esposto il sig. M.S.S. tanto ai rischi
provenienti dalle inefficienze del sistema d’asilo greco quanto alle
condizioni di detenzione e di vita da questi patite in Grecia e, in
ultimo, la violazione dell’art. 13, congiuntamente all’art. 2 e art.
3, a causa dell’assenza di rimedi effettivi contro la decisione di
espulsione adottata dalle autorità belghe in esecuzione del
Regolamento Dublino II.
Violazione dell’art. 3
della CEDU da parte della Grecia a causa delle condizioni di
detenzione
Il sig. M.S.S. ha
sostenuto che le condizioni sperimentate durante il periodo di
detenzione cui è stato soggetto in un primo momento subito dopo il
trasferimento in Grecia e successivamente a causa del suo arresto
per aver tentato di lasciare illegalmente questo Paese,
costituissero un trattamento disumano e degradante ai sensi della
Convenzione. In particolare il ricorrente ha riferito di essere
stato detenuto in una cella dalle dimensioni ridotte insieme ad
altre venti persone, di aver dormito su materassi sporchi e a terra,
ricevendo scarse quantità di cibo e subendo limitazioni quanto
all’utilizzo dei servizi igienici. Durante il secondo periodo di
detenzione ha, inoltre, riportato di avere ricevuto violenze dalle
guardie del centro di detenzione.
In relazione a questa prima denuncia,
la Corte europea ha innanzitutto avuto modo di chiarire che, pur
riconoscendo la forte pressione migratoria cui sono sottoposti gli
Stati membri dell’UE i cui confini costituiscono la frontiera
esterna dell’Unione, in nessun modo tali pressioni possono assolvere
gli Stati dal rispetto del divieto di cui all’art. 3 che, secondo
una giurisprudenza costante della Corte, ha carattere assoluto.
In questo senso la richiesta avanzata dal governo greco al fine di
prendere in considerazione le difficoltà provenienti da tale
pressione nella valutazione dell’esistenza di una violazione, è
stata ritenuta inaccettabile dalla Corte. Allo stesso modo è stata
ritenuta irrilevante la circostanza per cui la detenzione abbia
avuto una durata limitata, in particolare alla luce della
particolare vulnerabilità dell’individuo, che essendo un richiedente
asilo, aveva già dovuto affrontare tanto i dolorosi episodi vissuti
nel paese di origine quanto le numerose difficoltà legate alla fuga
verso l’Europa.
Successivamente la Corte, avendo
registrato tanto le dichiarazioni del sig. M.S.S. quanto le
considerazioni espresse sul punto dal governo greco circa le
condizioni di detenzione cui il richiedente asilo sarebbe stato
sottoposto e facendo riferimento ai rapporti prodotti da varie
organizzazioni attestanti le condizioni di vita nei centri di
detenzione greci, ha rilevato che la detenzione cui il sig. M.S.S. è
stato sottoposto è da considerarsi inaccettabile e costituisce una
violazione del divieto di tortura e pene o trattamenti disumani o
degradanti di cui all’art. 3 della Convenzione. In particolare la
Corte ha stimato che il sentimento di arbitrarietà e di inferiorità
e lo stato d’ansia provocati dalle condizioni di detenzione, come
anche i profondi effetti che queste hanno determinato sulla dignità
della persona, costituiscono un trattamento degradante, contrario
alla Convenzione. Anche in questo caso la Corte ha riconosciuto una
rilevanza particolare allo status di richiedente asilo del sig.
M.S.S., giudicandolo una condizione attua ad accentuare la pena da
questi sofferta.
Violazione dell’art. 3
della CEDU da parte della Grecia a causa delle condizioni di vita
Ulteriore oggetto del
ricorso del signor M.S.S. sono state le condizioni di vita che hanno
caratterizzato la sua permanenza in Grecia. In particolare questi
lamentava di non aver ricevuto informazioni circa la possibilità di
ottenere un alloggio, come anche di essere stato abbandonato dalle
autorità greche che non gli avrebbero fornito alcuna assistenza. In
conseguenza di ciò il signor M.S.S. ha riportato di aver vissuto per
molti mesi in un parco, passando l’intera giornata alla ricerca di
cibo e ricevendo solo, in alcune occasioni, aiuto dalla popolazione
locale o dalle istituzioni religiose.
La Corte, dopo aver
ribadito che l’art. 3 della Convenzione non può essere interpretato
nel senso di imporre il dovere agli Stati di fornire una dimora a
tutti coloro che si trovano sotto la propria giurisdizione, ha
ricordato che l’obbligo di garantire un alloggio e delle condizioni
materiali adeguate per i richiedenti asilo è stato assunto dalla
Grecia mediante la trasposizione della direttiva 2003/09/CE sugli
standard minimi in materia di accoglienza dei richiedenti asilo.
In considerazione di
tale obbligo, di cui il sig. M.S.S. lamentava la violazione, la
Corte ha quindi proceduto a valutare se delle condizioni di estrema
povertà, quali quelle cui è stato esposto il ricorrente, possano
costituire oggetto di attenzione alla luce dell’art. 3 della
Convenzione. La Corte, dopo aver corroborato le informazioni
ricevute dal sig. M.S.S. sulla base dei rapporti elaborati da più
organizzazioni internazionali, mostrando ancora una volta una grande
sensibilità per la peculiare condizione in cui si trovano i
richiedenti asilo, ha rilevato che le autorità greche non hanno
preso nella dovuta considerazione la vulnerabilità del sig. M.S.S.
in quanto richiedente asilo e che devono essere considerate
responsabili per la situazione in cui questo si è venuto a trovare
per molti mesi a causa della loro inattività. La Corte ha quindi
stimato che il trattamento cui egli è stato esposto, avendo mostrato
una mancanza di rispetto per le dignità dell’individuo, è di
carattere umiliante e che questa situazione ha generato nel
richiedente i sentimenti della paura, dell’angoscia e di
inferiorità, atti a provocare la disperazione e tali da configurare
una violazione dell’art. 3 della Convenzione.
Violazione dell’art.
13, congiuntamente all’art. 3 della CEDU da parte della Grecia a
causa delle carenze della procedura di asilo
Nei confronti della
Grecia il sig. M.S.S. ha in ultimo lamentato di essere stato esposto
a un rischio di refoulement verso l’Afghanistan a causa delle
inefficienze della procedura di asilo, senza avere a disposizione un
mezzo di ricorso effettivo. Tra le principali carenze indicate dal
sig. M.S.S. vi sono la mancanza di informazioni, l’assenza di
assistenza legale, il mancato effetto sospensivo della procedura di
appello e le lungaggini della procedura.
In primo luogo la
Corte, avendo riscontrato l’esistenza di un rischio refoulement
in relazione alle condizioni nel Paese di origine, ha avuto modo di
specificare che non è suo compito verificare l’applicazione da parte
degli Stati delle previsioni della Convezione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati. Tuttavia rientra nelle sue competenze
valutare se lo Stato offra all’individuo una garanzia effettiva
contro il rischio di essere sottoposto a un trattamento contrario
all’art. 3 della Convenzione.
In questo senso la
Corte ha osservato che numerosi rapporti di organizzazioni
internazionali hanno evidenziato le carenze del sistema di asilo
greco tra cui la mancanza di un esame scrupoloso delle domande di
asilo e l’assenza di un mezzo di ricorso effettivo. Questi due
fattori, in particolare, hanno determinato tanto un tasso di
riconoscimento dello status in prima istanza estremamente basso
quanto il rischio che lo straniero sia oggetto di rinvio arbitrario
verso il Paese d’origine.
Alla luce di ciò la
Corte ha stimato che il ricorso in appello presso la Corte Suprema
amministrativa greca, data l’assenza di effetto sospensivo
automatico di questa procedura, la mancanza di comunicazione al
richiedente asilo quanto alla possibilità di appellarsi contro la
decisione di diniego e di ricevere un supporto legale e, in ultimo,
l’eccessiva durata di questa procedura, non possa essere considerato
un mezzo di ricorso effettivo ai sensi dell’art. 13 della
Convenzione. In questo senso la Corte ha riscontrato a carico della
Grecia una violazione dell’art. 13, congiuntamente all’art. 3 della
Convenzione in quanto, secondo il suo giudizio, il sig. S.M.M. è
stato soggetto al rischio di rinvio in Afghanistan, in mancanza di
una valutazione concreta della sua richiesta di asilo e di un mezzo
di ricorso effettivo.
Violazione dell’art.
3, da parte del Belgio per aver esposto il sig. M.S.S. ai rischi
provenienti dalle carenze della procedura di asilo in Grecia e per
le condizioni di detenzione e di vita in Grecia
Il ricorso del sig.
M.S.S., oltre alle violazioni imputate alla Grecia, ha avuto ad
oggetto anche quelle che secondo il ricorrente si sarebbero
verificate in Belgio, Paese da egli scelto come destinazione finale
della fuga in quanto in Afghanistan aveva conosciuto dei soldati
belgi della NATO che avevano attirato la sua simpatia. In
particolare, in relazione a questo Paese il sig. M.S.S. ha lamentato
una violazione dell’art. 2 e 3 della Convenzione per averlo esposto,
mediante il suo trasferimento verso la Grecia, ai rischi provenienti
dalle carenze della procedura di asilo greca. Allo stesso modo è
stata imputata al Belgio la violazione degli art. 2 e 3 della
Convenzione, per averlo esposto alle condizioni di detenzione e vita
subite in Grecia.
In relazione a questo punto, in
primo luogo la Corte ha fornito un chiarimento circa il configurarsi
della responsabilità ai sensi della Convenzione degli Stati Membri
per le misure prese in attuazione di obblighi internazionali. In
particolare, riproponendo la posizione già assunta nel caso
Bosphorus,
la Corte ha rilevato che siffatte azioni sono giustificate fintanto
che l’organizzazione nel cui ambito queste misure sono adottate
offra una tutela dei diritti fondamentali considerata equivalente a
quella della Convenzione. Nel caso in questione, la Corte aveva
quindi affermato che il diritto dell’UE è atto ad offrire una
siffatta garanzia. Nonostante ciò, in relazione al caso in oggetto,
la Corte ha notato che il Regolamento Dublino II prevede una certa
discrezionalità per gli Stati membri, ai quali, in base alla
cosiddetta “clausola di sovranità”, è riconosciuta la facoltà di
esaminare una domanda di asilo anche se questa, ai sensi del
Regolamento, esulerebbe dalla propria competenza. In questo senso la
Corte ha ritenuto che il trasferimento verso la Grecia non sia stato
effettuato dal Belgio in attuazione degli obblighi comunitari,
motivo per cui la presunzione dell’equivalenza delle protezione
offerta non si configura e il Belgio può essere chiamato a
rispondere della violazioni della Convenzione.
Chiarita questa
spinosa questione la Corte ha proceduto con l’affermare che
nell’applicazione del Regolamento Dublino II è compito dello Stato
assicurarsi che lo Stato ricevente offra adeguate garanzie di non
refoulement. In tal senso l’esistenza di leggi che garantiscono
in astratto il rispetto dei diritti umani in presenza di autorevoli
fonti che indicano il contrario come anche la fornitura di garanzie
stereotipate, non facenti riferimento alla situazione
dell’individuo, non possono essere considerate sufficienti. Nel caso
concreto la Corte, ritenendo che il Belgio avesse a disposizione
molte informazioni accertanti le gravi carenze del sistema di asilo
greco tali da non offrire assicurazioni quanto al rispetto del
principio di non refoument, così come l’insufficienza delle
garanzie fornite in relazione al rispetto degli obblighi
internazionali in materia di asilo, ha ritenuto questo Paese
responsabile per aver esposto l’individuo a un rischio di tortura e
pene o trattamenti disumani e degradanti mediante il suo
trasferimento verso la Grecia.
In applicazione di tale
argomentazione anche in relazione alla lamentate condizioni di
detenzione e vita in Grecia, già giudicate come degradanti ai sensi
della Convenzione, la Corte, in applicazione di una giurisprudenza
costante mirante a riconoscere la responsabilità dello Stato qualora
vi siano seri motivi per ritenere che la persona soggetta a
deportazione rischi di essere soggetta a tortura e pene o
trattamenti crudeli, disumani e degradanti,
ha determinato una violazione dell’art. 3 della Convenzione da parte
del Belgio.
Violazione dell’art.
13, congiuntamente all’art. 3 della CEDU da parte del Belgio per non
aver previsto un ricorso effettivo
Il sig. M.S.S. ha, in
ultimo, lamentato la mancanza di un mezzo di ricorso effettivo
contro l’ordine di espulsione emesso dal Belgio. In particolare il
ricorrente ha sostenuto che il ricorso, privo di effetto sospensivo
automatico, presentato alla Commissione di appello per gli stranieri
belga non costituisca un ricorso effettivo ai sensi dell’art.13
della Convenzione. A sostegno di tale denuncia il ricorrente ha
addotto i dati relativi alla giurisprudenza di tale organo,
mostranti le scarse possibilità di riconoscimento di un effetto
sospensivo della richiesta di appello. In conseguenza di ciò,
secondo il sig. M.S.S. la richiesta stessa di appello avrebbe perso
di effettività in quanto questi sarebbe stato rimosso dal Paese,
misura che il ricorso mirava appunto a evitare.
In primo luogo la
Corte, avendo preso in considerazione la procedura di esame delle
richieste di effetto sospensivo del ricorso e avendo notato che in
tale contesto i diritti della difesa sono limitati come anche
l’esame del caso, ha giudicato tale procedura come non configurante
un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.
Successivamente, avendo notato le difficoltà pratiche incontrate dal
ricorrente, l’assenza delle prospettiva di ottenere un adeguato
rimedio, in particolare alla luce del mancato effetto sospensivo
della richiesta di appello, ha giudicato il Belgio responsabile per
la violazione dell’art.13 della Convenzione, congiuntamente
all’art.3.
Il caso in esame non rappresenta la
prima volta in cui un trasferimento effettuato sulla base del
Regolamento Dublino II è stato sottoposto all’attenzione della Corte
ma in questo caso, a differenza dei precedenti, il Tribunale di
Strasburgo, peraltro per tramite della Grande Camera, ha
riconosciuto una violazione della Convenzione in relazione a tutte
le situazioni sopra richiamate.
Il valore di questa sentenza sembra assoluto sotto vari aspetti.
In primo luogo, al
fine di pronunciarsi sulle violazioni lamentate, la Corte ha
effettuato un esame del sistema di asilo vigente in Grecia
trovandolo insoddisfacente tanto in relazione alla procedura
applicata quanto al trattamento riservato ai richiedenti asilo. In
questo senso sono state confermate le preoccupazioni espresse
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati già
dall’Aprile del 2008, e poi da molti altri enti di tutela dei
richiedenti asilo, quando l’organizzazione internazionale aveva
rivolto un appello agli Stati Membri affinché si astenessero
dall’effettuare trasferimenti verso la Grecia in base al regolamento
Dublino II facendo riferimento alle difficoltà di accesso e alla
scarsa qualità della procedura di asilo, così come anche alle
manchevoli misure di accoglienza riscontrate in questo Paese.
In relazione a
tale aspetto va peraltro segnalato che la Grecia nell’agosto 2010 ha
presentato un Piano d’Azione Greco sulla Gestione dell’Asilo e delle
Migrazioni, che prevede misure di breve e lungo termine per la
riforma del sistema di asilo. In questo contesto nel Novembre 2010 è
stato adottato un decreto presidenziale indicante la procedura da
utilizzare nel periodo di transizione e mirante a processare l’alto
numero di domande di asilo rimaste arretrate (a novembre 2010, circa
47 mila).
Ad ogni modo bisogna anche osservare che tale processo di riforma
prenderà tempo, motivo per cui carenze simili a quelle riscontrate
dalla Corte nel caso in oggetto permarranno, con molta probabilità,
ancora in futuro.
In secondo luogo la
sentenza della Corte di Strasburgo ha evidenziato quello che già da
anni numerose organizzazioni, tra le quali il CIR, hanno indicato
come la falla principale del sistema su cui si basa il Regolamento
Dublino II, ossia l’assunzione di base che gli Stati membri dell’UE
garantiscano ai richiedenti asilo e ai rifugiati il medesimo
trattamento, sia in relazione alla procedura di riconoscimento della
protezione internazionale, sia quanto ai diritti riconosciuti e alle
misure di accoglienza. La precisa ricostruzione condotta dalla Corte
del sistema di asilo greco ha chiaramente mostrato come la suddetta
assunzione sia erronea e che, nonostante l’adozione di misure comuni
nella materia dell’asilo, le differenze tra i vari Stati Membri
dell’UE quanto al trattamento riservato ai richiedenti la protezione
internazionale e a coloro che ne beneficiano sono ancora profonde.
In questo contesto appare estremamente rilevante la proposta di
revisione del Regolamento Dublino II presentata dalla Commissione
Europea nel 2008: è importante che gli Stati Membri dell’UE colgano
quest’opportunità per riformare un sistema le cui falle appaiono
macroscopiche e che, alla luce della sentenza delle Corte di
Strasburgo, non possono più essere ignorate.
L’aspetto in relazione
al quale la sentenza in oggetto sembra poter incidere maggiormente
riguarda, infatti, le conseguenze sul funzionamento del sistema
stabilito dal Regolamento Dublino II: dal 21 gennaio tutti gli Stati
Membri che effettuano un trasferimento verso la Grecia, o anche
verso qualsiasi altro Paese, dovranno verificare che non vi siano
seri motivi per ritenere che tale misura possa esporre l’individuo a
una violazione dell’art. 3 della Convenzione. Considerando che la
Grecia rappresenta uno dei principali varchi d’ingresso dei
richiedenti asilo nell’UE, le conseguenze di questa sentenza sono
atte a riguardare un ingente numero di Stati Membri.
In relazione a
quest’ultimo aspetto resta da vedere quale sarà l’atteggiamento che
gli Stati adotteranno come risposta a questa importante sentenza
della Corte di Strasburgo. Alla luce della recente pronuncia appare,
infatti, di assoluta importanza che gli Stati sospendano i
trasferimenti verso la Grecia e procedano a esaminare le richieste
di asilo. Già prima di questo evento, molti Stati europei tra cui il
Belgio, la Finlandia, l’Islanda, l’Olanda, la Norvegia, la Svezia e
la Germania avevano sospeso temporaneamente i trasferimenti verso la
Grecia ma molti altri perseguivano nell’esecuzione di siffatte
misure. In questo senso l’annuncio del 28 febbraio 2011 del governo
francese di sospendere i trasferimenti in base a Dublino verso la
Grecia appare di buon auspicio.
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