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Il Trattato di Lisbona
di
Giuseppe Licastro
Il
Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea
e il trattato che istituisce la Comunità europea
prevede il tema dell’asilo
nel quadro del nuovo titolo IV («SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E
GIUSTIZIA»
)
della parte terza del «Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea»
.
Specificamente, la materia “asilo” viene contemplata al «Capo 2» del
suddetto titolo, dedicato alle «Politiche relative ai controlli alle
frontiere, all’asilo e all’immigrazione».
Il
nuovo art. 63, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, statuisce che «il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure» riguardanti «un sistema europeo comune di asilo» con
particolare riferimento: allo status uniforme sia in materia
di asilo che di protezione sussidiaria (art. 63, par. 2, lett. a-b),
nonché le relative procedure comuni per la concessione e revoca
(art. 63, par. 2, lett. d); al sistema comune di protezione
degli sfollati (art. 63, par. 2, lett. c); ai criteri e
meccanismi per la determinazione dello Stato competente per l’esame
della domanda (art. 63, par. 2, lett. e); alle norme
riguardanti l’accoglienza (art. 63, par. 2, lett. f); al
partenariato e cooperazione con gli Stati terzi al fine di «gestire
i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea»
(art. 63, par. 2, lett. g).
Il
par. 3 del suddetto articolo prevede invece la possibilità di
«adottare misure temporanee a beneficio» degli Stati che «debbano
affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi».
Da ultimo, occorre sottolineare che il nuovo art. 6,
par. 1, del «Trattato sull’Unione europea» sancisce «lo stesso
valore giuridico dei trattati» al testo della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(vale la pena ricordare che la
Carta
prevede il diritto di asilo all’art.
18).
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