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Rispetto alla precedente normativa,
che prevedeva la libera presenza sul territorio di tutti i
richiedenti asilo, la nuova Legge n. 189/2002 ha introdotto gli
istituti del trattenimento facoltativo e obbligatorio.
Il trattenimento
facoltativo
Posto che il richiedente non può
essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda, il
questore può decidere per il TRATTENIMENTO FACOLTATIVO del
richiedente asilo (art. 1 bis, comma 1):
a) per verificare o determinare la
sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei
documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui
si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
Per gli stranieri sottoposti a
trattenimento facoltativo il questore dispone la permanenza
nei Centri di identificazione – CID (art. 2 co 4, d.P.R.
303/2004). Questi centri predisposti per l’accoglienza dei
richiedenti asilo prevedono modalità di permanenza disciplinate
dall’art. 9 del d.P.R. 303/2004 (regolamento di attuazione); su
questa base il richiedente può allontanarsi dal centro solo
previa autorizzazione del Direttore (dell’Ente gestore del
Centro) dalle 8.00 alle 20.00. L’allontanamento dal CID senza
autorizzazione equivale a rinuncia della domanda di asilo.
Il trattenimento
obbligatorio
Il richiedente asilo deve
essere trattenuto (TRATTENIMENTO OBBLIGATORIO art. 1 bis,
comma 2):
a)
per aver eluso o
tentato di eludere i controlli alla frontiera o, comunque, se si
trova in condizione di soggiorno irregolare;
b)
se è già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Nei casi di trattenimento
obbligatorio si distinguono due ipotesi:
1) per i richiedenti che hanno
eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera (art.
1 bis, comma 2, lett. a) il Questore disporrà la permanenza nei
CID;
2) per chi è già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (art.
1 bis, comma 2, lett. b) la permanenza è disposta nei
centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA).
Particolarmente significativa
la Circolare del Ministero dell’Interno,
che specifica l’applicazione dell’articolo 1 bis lettera a,
delineando in maniera più definita i casi in cui deve essere
disposto il trattenimento dei richiedenti asilo. Nella Circolare
viene specificato che non può essere disposto il trattenimento
nei centri degli stranieri, che pure presenti irregolarmente,
richiedono spontaneamente asilo politico. Infatti la
posizione d'irregolarità della presenza del richiedente asilo non
può costituire, da sola l’elemento unico e sufficiente per
determinare l’obbligatorietà del trattenimento.
Per quei richiedenti asilo non
sottoposti ai regimi di trattenimento sopra descritti il questore
rilascia un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile
fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status
di rifugiato presso la competente Commissione territoriale (art. 2,
co 4 D.P.R. 303/04).
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