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Il richiedente asilo può essere trattenuto?

 

Rispetto alla precedente normativa, che prevedeva la libera presenza sul territorio di tutti i richiedenti asilo, la nuova Legge n. 189/2002 ha introdotto gli istituti del trattenimento facoltativo e obbligatorio.

Il trattenimento facoltativo

Posto che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda, il questore può decidere per il TRATTENIMENTO FACOLTATIVO del richiedente asilo (art. 1 bis, comma 1):

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

Per gli stranieri sottoposti a trattenimento facoltativo il questore dispone la permanenza nei Centri di identificazione – CID (art. 2 co 4, d.P.R. 303/2004). Questi centri predisposti per l’accoglienza dei richiedenti asilo prevedono modalità di permanenza disciplinate dall’art. 9 del d.P.R. 303/2004 (regolamento di attuazione); su questa base il richiedente può allontanarsi dal centro solo previa autorizzazione del Direttore (dell’Ente gestore del Centro) dalle 8.00 alle 20.00. L’allontanamento dal CID senza autorizzazione equivale a rinuncia della domanda di asilo.

Il trattenimento obbligatorio

Il richiedente asilo deve essere trattenuto (TRATTENIMENTO OBBLIGATORIO art. 1 bis, comma 2):

a)     per aver eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera o, comunque, se si trova in condizione di soggiorno irregolare;

b)     se è già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Nei casi di trattenimento obbligatorio si distinguono due ipotesi:

1) per i richiedenti che hanno eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera (art. 1 bis, comma 2, lett. a) il Questore disporrà la permanenza nei CID;

2) per chi è già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (art. 1 bis, comma 2, lett. b) la permanenza è disposta nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA)[1].

Particolarmente significativa la Circolare del Ministero dell’Interno[2], che specifica l’applicazione dell’articolo 1 bis lettera a, delineando in maniera più definita i casi in cui deve essere disposto il trattenimento dei richiedenti asilo. Nella Circolare viene specificato che non può essere disposto il trattenimento nei centri degli stranieri, che pure presenti irregolarmente, richiedono spontaneamente asilo politico. Infatti la posizione d'irregolarità della presenza del richiedente asilo non può costituire, da sola l’elemento unico e sufficiente per determinare l’obbligatorietà del trattenimento.

Per quei richiedenti asilo non sottoposti ai regimi di trattenimento sopra descritti il questore rilascia un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale (art. 2, co 4 D.P.R. 303/04).

[1] Istituiti dall’art. 12 della l. 6 maggio 1998, n. 40, così come modificato dall’art. 14 T.U.       

[2] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere n. 400/b/2005/460/p/15.1.7.7 del 31 ottobre 2005, indirizzata alle Questure e agli uffici di Polizia di Frontiera, in appendice.