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Walter Irvine, Rappresentante UNHCR in Italia

 

 «La protezione dei rifugiati e richiedenti asilo nel contesto della costruzione di un sistema Europeo d’asilo»


E’ un piacere ed un onore essere qui per parlare di un tema di fondamentale importanza per l’UNHCR: quanto, ad oggi, gli sforzi dell’Unione Europea volti ad armonizzare le politiche e le leggi sull’asilo abbiano salvaguardato i diritti dei rifugiati e delle altre persone bisognose di protezione internazionale.

L’UNHCR ha sostenuto energicamente il processo di armonizzazione, poiché riteniamo che la creazione di un’area europea comune di asilo, basata su elevati standard e pratiche comuni, sia nell’interesse tanto della tutela dei rifugiati quanto degli stati membri della UE. Noi abbiamo visto nell’armonizzazione un’opportunità sia di garantire degli alti standard di protezione per i rifugiati in tutta la UE, che di dare coerenza a quelle che finora sono state una grande varietà di pratiche nazionali, nonché di fornire delle basi migliori per una gestione efficace dell’asilo e delle migrazioni in tutta l’Unione.
L’UNHCR ha visto nell’armonizzazione un’opportunità sia di garantire degli alti standard di protezione per i rifugiati in tutta la UE, che di dare coerenza a quelle che finora sono state una grande varietà di pratiche nazionali, nonché di fornire delle basi migliori per una gestione efficace dell’asilo e delle migrazioni in tutta l’Unione.

Fasi del processo di armonizzazione.

Vorrei cominciare facendo il punto sulle fasi del processo di armonizzazione. Nel 1999 a Tampere, il Consiglio Europeo richiese che venisse sviluppato un sistema comune di asilo, in grado di garantire «l’assoluto rispetto del diritto di richiedere asilo» e la «piena e completa applicazione della Convenzione del 1951.»

Nella prima fase di armonizzazione dell’asilo, portata a termine nel maggio 2004, l’Unione Europea ha trovato un accordo sulla legislazione riguardo agli argomenti previsti nel trattato di Amsterdam, raggiungendo specificatamente il consenso su quattro Direttive. E’ previsto che gli standard minimi contenuti principalmente nelle quattro Direttive sull’asilo vengano accolti nelle legislazioni nazionali nel termine di due anni dal momento della loro entrata in vigore.

Nel frattempo, continuerà il lavoro per la creazione di un sistema di asilo comune. Nel corso della Riunione del Consiglio Europeo di Bruxelles del novembre 2004, i Capi di Governo degli stati membri della UE hanno adottato il cosiddetto «Programma dell’Aja», il quale definisce i parametri e la durata della seconda fase che dovrà concludersi entro il 2010.






Avanzamento nel processo di armonizzazione

Torno adesso a considerare certi aspetti dell’ avanzamento nel processo di armonizzazione. Sin dal Summit di Tampere, il tema dell’immigrazione illegale e le preoccupazioni sulla diffusione del terrorismo internazionale sono stati associati al tema dell’asilo. Ciò ha complicato tanto il dibattito politico quanto quello pubblico sull’asilo e, per estensione, i negoziati a livello europeo. In breve, l’immigrazione illegale e l’asilo, sono diventati argomenti sui quali possono cadere i governi, possono prosperare punti di vista e fazioni estremisti, e si possono vincere o perdere le elezioni.

La ragione di tali sviluppi non è da ricercarsi nel gran numero di richiedenti asilo. Infatti, il numero dei richiedenti asilo in Europa è addirittura in forte declino. Nel 1992, nei 25 stati che attualmente costituiscono la UE ci furono 680mila richieste di asilo. Nel 2003, ci furono meno di 350mila mentre nel 2004 sono state 282mila, per un’ulteriore diminuzione del 19 percento rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2004, il numero totale di richieste di asilo era uguale a quelli registrati prima del 1990. Obiettivamente parlando, non si può sostenere che l’Unione Europea non sia in grado di gestire queste cifre.

La spiegazione del perché l’asilo continui ad essere un argomento di controversia è più complessa. Il motivo risiede nel fatto che i rifugiati ed i richiedenti asilo che giungono oggi in Europa fanno parte di più ampi movimenti di migranti alla ricerca di una vita migliore in paesi dalle economie più mature. Dal momento che esistono molti pochi canali legali per immigrare in Europa, tanto i richiedenti asilo quanto i migranti per motivi economici fanno ricorso a mezzi di accesso irregolari, spesso adoperando le reti dei contrabbandieri. Una volta entrati in Europa, molti dei potenziali migranti richiedono l’asilo perché è l’unico mezzo per regolarizzare la propria posizione. Al termine della procedura di asilo, soltanto una minoranza tra i casi respinti fa ritorno al proprio paese di origine. Ciò nutre la percezione delle popolazioni dei singoli stati europei che i propri governi abbiano perso il controllo dei propri confini e dei propri sistemi di asilo a vantaggio di contrabbandieri e singoli che fanno un cattivo uso di questa istituzione. Ne consegue che i richiedenti asilo vengono vieppiù criminalizzati nella mente della gente e stigmatizzati in modo tale da perdere di vista il fatto che molti di loro provengono da regioni caratterizzate da conflitti e violazioni diffuse dei diritti umani, e perciò hanno bisogno di protezione. Percezioni negative di questo genere sono poi esacerbate da serie difficoltà che si stanno sperimentando in molti stati europei riguardo all’integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi con differenti radici culturali, razziali o religiose.

Inoltre, all’interno dell’attuale ambiente internazionale, gli spostamenti irregolari di persone sono visti dai governi e dalle popolazioni dei singoli stati attraverso la lente della sicurezza nazionale. E questo ha aumentato ulteriormente la percezione ostile e le reazioni xenofobe, ponendo gli stati nella delicata posizione di dover riconciliare la propria legittima preoccupazione di controllare i propri confini e combattere l’immigrazione illegale con gli obblighi che hanno volontariamente assunto di riconoscere e fornire protezione ai rifugiati.

Di fronte a queste sfide, vi sono importanti divergenze di opinione tra i governi europei in rapporto alla auspicabilità ed alla portata di un futuro sistema d’asilo europeo, e sui tempi del suo sviluppo. Una tendenza diffusa, comunque, è verso lo sviluppo di politiche e leggi sull’asilo sempre più restrittive. Sebbene lo scopo di queste possa essere quello di combattere l’immigrazione illegale, comunque sia esse colpiscono indiscriminatamente anche i richiedenti asilo, rendendo loro più difficile ottenere l’accesso in Europa, e più difficile accedere alle procedure di asilo.

Ciò è vero a livello nazionale. Tra i ‘vecchi’ stati membri della UE, molti hanno recentemente rivisto in maniera più restrittiva la propria legislazione sull’asilo. Ed è altrettanto vero anche a livello europeo, dove molte di queste misure restrittive o sono state adottate, oppure hanno trovato posto nei testi europei attraverso la possibilità di eccezioni, deroghe consentite e spazi lasciati alla discrezionalità nazionale.


I risultati concreti dell’armonizzazione europea

Permettete adesso che mi occupi dei risultati concreti ad oggi raggiunti nel proceso di armonizzazione europea. Quanto ottenuto nel corso della prima fase non si può assolutamente definire insignificante. L’Unone Europea ha adottato, o ha raggiunto l’accordo su, quattro Direttive e due Regolamenti, il Regolamento Dublino II e il Regolamento Eurodac. Tuttavia, non rappresenta un segreto il fatto che l’UNHCR abbia avuto delle perplessita, alcune molto serie, riguardo ad alcuni aspetti di questi strumenti. Riteniamo che alcuni di questi restino al di sotto degli standard internazionali, e forniscano la possibilità di scivolare verso il minimo denominatore comune delle esistenti pratiche nazionali, e possano persino infrangere il diritto internazionale.

Nonostante certe qualifiche, l’UNHCR ha accolto favorevolmente la Direttiva che stabilisce gli standard minimi di Protezione Temporanea e il comune regime europeo da questa fissato per le situazioni in cui vi sia un effettivo o imminente afflusso di massa di persone bisognose di protezione internazionale. Lo stesso puo essere detto per la Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza che garantisce che si rispettino alcuni standard minimi, tra i quali che venga fornita ai richiedenti asilo l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la documentazione e l’informazione all’orientamento. Vale la pena menzionare che laddove si verifichino problemi di veri abusi nei confronti dei sistemi di asilo degli stati, questi possono e devono essere corretti all’interno delle procedure d’asilo stabilite e non attraverso una riduzione del livello di accoglienza

Vorrei aggiungere riguardo alla fase di accesso al territorio che l’UNHCR ha invitato gli Stati membri a garantire che le misure sulla gestione dei confini e le procedure tese a contrastare il traffico ed il commercio clandestino di esseri umani vengano elaborate e attuate tenendo conto dell’elemento protezione, in modo tale da non destituire il diritto di asilo di significato pratico. L’UNHCR ha espresso una particolare preoccupazione per le persone che cercano di raggiungere l’Europa in maniera irregolare attraverso il Mediterraneo, ed ha incitato il Consiglio Europeo ad incoraggiare sforzi multilaterali per affrontare gli spostamenti irregolari attraverso i confini marittimi nel pieno rispetto del diritto di cercare e ottenere asilo.

Vorrei ora soffermarmi sulla Direttiva sulla Qualifica e sulla Direttiva sulle Procedure d’Asilo che vanno al nucleo del mandato dell’UNHCR e della protezione internazionale. All’interno delle Direttive vi sono delle norme positive. Per esempio, nella Direttiva sulla Qualifica, l’UNHCR ha accolto favorevolmente il riconoscimento esplicito della persecuzione da parte di attori che non siano gli stati e delle persecuzioni basate sul genere.

La Direttiva sulla Qualifica codifica altresì la nozione di protezione sussidiaria (ovvero ciò che l’UNHCR definisce complementare) per le persone le cui domande sono giudicate non qualificanti in base alla Convenzione sui Rifugiati del 1951 ma che, ciò nondimeno, abbiano un reale bisogno di protezione. Ad oggi, in assenza di criteri comuni, gli stati hanno attuato il tutto in modo assai variegato, e si spera che la Direttiva introduca un maggior grado di coerenza rispetto alla possibilità di ottenere una protezione sussidiaria o complementare e i diritti relativi a tale status. Nella visione dell’UNHCR, tuttavia, è importante garantire che non sia richiesto un maggiore onere di prove in situazioni di violenza generalizzata relativa alla minaccia affrontata da un singolo. Inoltre, i diritti accordati ai beneficiari sono ridotti rispetto a quelli concessi dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951, nonostante i bisogni siano in genere ugualmente impellenti e di pari durata. Ci sarà bisogno di ulteriore attenzione per garantire che le persone in possesso dei requisiti trovino riconoscimento all’interno della Convenzione del 1951.

La Direttiva sulle Procedure d’Asilo è tuttavia quella che suscita le più serie preoccupazioni nell’UNHCR. Da una parte, lo spazio che questa Direttiva lascia alle interpretazioni e alle deroghe nazionali la svuota di un forte contenuto di armonizzazione. Dall’altra parte, alcune delle sue norme danno adito al pericolo reale, all’atto pratico, di infrangere diritto e standard internazionali. Il caso è evidente in relazione all’applicazione del cosiddetto concetto di «paese terzo sicuro», all’ampio spettro di categorie in cui è possibile accelerare le procedure, nonché alla possibile libertà di negare gli effetti sospensivi di un appello. A seconda di come vengono applicate, queste norme possono portare a casi di refoulement (rimpatrio forzoso) diretto o indiretto, così contravvenendo al principio cardine della protezione del rifugiato e alla lettera della Convenzione del 1951.

Va notato che sebbene sia stato raggiunto un accordo politico riguardo alla Direttiva sulle Procedure d’Asilo, questa non è ancora stata formalmente adottata. Manca ancora l’accordo su una lista comune di «paesi d’origine sicuri» e (secondo la terminologia UE) «paesi terzi super-sicuri». L’UNHCR segue da vicino i negoziati su queste liste, ed effettuerà altresì un’attenta opera di monitoraggio sulla maniera in cui verrà applicata la nozione di paesi sicuri, sia di origine che paesi terzi.

Le preoccupazioni espresse dall’UNHCR rispetto a questa Direttiva non sono una mera questione di dettagli. Un’applicazione generica della nozione di paese terzo sicuro potrebbe, per esempio, far sì che i richiedenti asilo vengano rimandati in posti nei quali le proprie circostanze individuali li renderebbero vulnerabili, e nei quali non avrebbero possibilità concrete di presentare la propria richiesta di asilo e ottenere l’accesso alla tutela. Un dato paese può essere sicuro per un singolo o per una categoria di persone ma non per un’altra. Per queste ragioni, qualsiasi accordo sui paesi terzi sicuri deve, come minimo, prevedere norme che consentano al richiedente asilo di confutare la presunzione di sicurezza nel proprio caso individuale. Il ritorno dei rifugiati al paese terzo sicuro dovrebbe essere accompagnato da appropriate misure atte a garantire a tutti la possibilità di presentare richiesta di asilo in quel paese. In assenza di simili salvaguardie, far tornare il rifugiato in un paese terzo ritenuto sicuro potrebbe dar indirettamente luogo a un rimpatrio forzoso. In relazione a ciò vale la pena ricordare che si prevede una Direttiva su standard minimi per il ritorno, in modo da garantire che anche il rientro delle persone non bisognose di protezione internazionale e che non hanno impellenti ragioni umanitarie per restare, avvenga in linea con gli obblighi sui diritti umani e sulle altre tutele di rilievo.

A seguito di queste preoccupazioni, l’UNHCR vigilerà con particolare attenzione sulla trasposizione delle Direttive nelle legislazioni nazionali, nonché sulla loro applicazione pratica. Mentre avranno luogo le trasposizioni, l’UNHCR solleciterà gli stati membri a tenere presente che le Direttive mirano solamente a stabilire gli standard minimi, e non vanno interpretate come una prescrizione per far convergere il tutto attorno al minimo comune denominatore delle pratiche nazionali già esistenti.

Seguente fase del processo di costruzione di un sistema Europeo d’asilo

Torno adesso a considerare la fase seguente nella costruzione di un sistema d’asilo Europeo. A parere dell’UNHCR, l’Unione Europea dovrebbe superare la fase dell’armonizzazione per mirare ad un sistema di asilo davvero comune nel quale vengano condivisi standard, responsabilità ed oneri.

Nelle corso delle discussioni sulla seconda fase dello sviluppo di un sistema di asilo europeo, abbiamo avanzato al riguardo delle proposte specifiche. Queste delineano come si potrebbe raggiungere un sistema di asilo europeo attraverso il progressivo sviluppo di una presa di decisioni comune, eventualmente collettiva, e attraverso accordi sulla responsabilità e la condivisione degli oneri o «burden-sharing». Un tale sistema, sosteniamo, non andrebbe solo a beneficio della protezione dei rifugiati, ma sarebbe anche nel migliore interesse degli stati, dato che fornirebbe loro una base efficace per gestire, piuttosto che semplicemente reagire a, le sfide poste dai flussi misti di richiedenti asilo e migranti.

Bisognerebbe inizialmente concentrarsi sugli sforzi pratici per migliorare l’esistente armonizzazione. Evidentemente, non è sufficiente all’Unione Europea armonizzare legislazioni e politiche. Bisogna anche armonizzare le pratiche. Globalmente, il tasso di riconoscimento nella UE per tutte le nazionalità di richiedenti asilo è una media combinata del 15 percento. Tuttavia, in alcuni stati membri della UE siamo solo all’1 o 2 percento. Non sarà la nuova legislazione europea a risolvere queste incredibili discrepanze, ma gli sforzi pratici tesi a sviluppare strumenti e approcci comuni, non ultima una interpretazione condivisa delle condizioni nei paesi di origine e le loro implicazioni nella valutazione delle richieste di asilo.


C’è bisogno di sforzi anche per sostenere i fragili sistemi di asilo negli stati di confine, tra cui la condivisione dell’esperienza e il distaccamento di personale. Gradualmente, si potrebbero concentrare e collettivizzare le risorse dei paesi membri fino a creare un sistema di asilo UE a tutto tondo dotato dei propri supporti istituzionali. Questo non va portato a termine immediatamente, dato che non esiste chiaramente una volontà politica al riguardo. Ma si potrebbe procedere per fasi, iniziando con misure che aumentino la cooperazione pratica e la condivisione degli oneri, in particolar modo con quegli stati che rischiano di venir travolti dal numero di richiedenti asilo. Potrebbe essere creato un ufficio per l’asilo della UE, atto a monitorare e possibilmente coordinare tutte queste attività, ponendo una forte enfasi iniziale nel fornire un sostegno proattivo ai sistemi di asilo più fragili.

Gli Stati membri hanno dimostrato un moderato interesse nel mettere in atto una politica armonizzata in materis d’asilo e ci’o rappresenta un ostacolo significativo nella costruzione di un reale sistema d’asilo. Ciò nondimeno, il Consiglio Europeo che si è riunito il 5 novembre 2004 a Bruxelles ha concordato un quadro complessivo di ulteriori azioni nei prossimi cinque anni, e questo contiene una serie di aspetti positivi. Il «Programma dell’Aja» adottato a Bruxelles riafferma che lo scopo della seconda fase, come previsto a Tampere e nel Trattato Costituzionale, sarà la creazione di una comune procedura di asilo e di uno status uniforme in tutta l’Unione per coloro che vengano riconosciuti come rifugiati o ai quali venga concessa una protezione sussidiaria.

Vi è molto di positivo in queste proposte. Ciò nondimeno, l’UNHCR spronerà i paesi membri a garantire che lo sviluppo di una comune procedura di asilo trovi solide premesse nel rispetto degli standard internazionali. Se gli standard minimi che sono stati negoziati nel corso della prima fase si trasformeranno negli standard assoluti alla base della procedura comune di asilo, il minimo comune denominatore diventerà un’inflessibile realtà a svantaggio della protezione del rifugiato.

Considerato il ruolo di supervisione che ha in base al proprio statuto e alla Convenzione sui Rifugiati del 1951, l’UNHCR spera di continuare a lavorare a stretto contatto con la Commissione Europea e con gli stati membri per elaborare e sviluppare la fase successiva del comune sistema di asilo europeo.

La dimensione esterna

Per concluder vorrei ora prendere in considerazione la situazione all’esterno dell’Europa. Resta molto da fare nelle regioni confinanti con l’Unione, nelle quali i sistemi di asilo sono, nella maggior parte dei casi, rudimentali. Sebbene oramai quasi tutti i paesi confinanti abbiano firmato la Convenzione del 1951 ed abbiano messo a punto una legislazione in tema di asilo, la maggior parte restano molto lontani dall’avere sistemi di asilo funzionanti. A questo riguardo, è incoraggiante notare l’enorme accrescersi dell’interesse che l’Unione Europea sta dimostrando nel sostenere lo sviluppo della capacità di garantire l’asilo nel resto dell’Europa promuovendo la regola del Diritto, l’adesione agli standard giuridici internazionali ed alla Convenzione del 1951, promuovendo anche lo sviluppo delle ONG e della società civile. Risultati importanti al riguardo sono stati ottenuti nei Balcani attraverso il programma CARDS e nei paesi dell’Europa orientale attraverso i programmi TACIS.

La UE è ulteriormente stimolata ad accrescere la protezione e a promuovere soluzioni più lontano, e cioè direttamente nelle regioni dalle quali provengono i rifugiati. Su questo punto vi è una forte convergenza di interessi tra l’iniziativa dell’UNHCR Convention Plus ed i Programmi di Protezione Regionale proposti dalla Commissione Europea. La logica è semplice. La maggior parte dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale vive nelle regioni di origine, in paesi che spesso hanno le minori risorse e le minori capacità di fornire protezione o soluzioni durature per le persone bisognose. Rinforzando la protezione disponibile in loco, e garantendo che i rifugiati abbiano accesso a delle soluzioni durature o ad un accettabile grado di autonomia, non solo si possono garantire meglio i loro diritti ed il loro benessere, ma si possono ridurre le pressioni che incoraggiano i loro spostamenti. Per portare un esempio, esiste indubbiamente un legame tra la disponibilità odierna di soluzioni di rimpatrio in Afghanistan ed il drastico calo di richiedenti asilo afghani che giungono negli stati membri della UE. Effettivamente, una aumentata capacità di fornire protezione nelle regioni di origine nonché la creazione di condizioni per una soluzione duratura sostenibile sono elementi direttamente collegati all’obiettivo generale dei paesi della UE di gestire i problemi dell’asilo in una maniera più ordinata.

Tuttavia, l’UNHCR desidera sottolineare che la costruzione delle capacità di protezione regionale all’esterno della UE deve essere un complemento e non un sostituto degli obblighi degli stati membri della UE nei confronti dei richiedenti asilo che giungano direttamente all’interno del loro territorio. E’ importante che la costruzione di capacità nei paesi ospitanti sia primariamente guidata dal desiderio di garantire una protezione efficace, lasciando come considerazione secondaria la riduzione degli spostamenti. Per avere successo, il lavoro intrapreso per rafforzare internazionalmente la protezione dei rifugiati deve essere informato ad uno spirito di responsabilità e di condivisione degli oneri, e non a uno di spostamento degli oneri.

Va effettuata una chiara distinzione tra il lavorare per rafforzare i sistemi di asilo all’esterno della UE e il trasferimento all’esterno delle responsabilità e dei problemi di asilo della UE. Quest’ultimo approccio dello spostamento degli oneri è stato portato avanti da alcuni stati membri della UE, i quali hanno avanzato proposte che contemplano il ritorno dei richiedenti asilo dalla UE verso centri di valutazione extra-territoriali. Ogni qualvolta l’Unione Europea venisse meno al dovere di fornire accesso al proprio territorio ed alle proprie procedure di asilo per coloro che richiedono la sua protezione, ciò farebbe insorgere serie argomentazioni riguardo alla responsabilità degli stati ed al rispetto del diritto internazionale. Fornirebbe altresì un potente cattivo esempio esportabile e rischierebbe di smantellare il regime internazionale di tutela del rifugiato del quale la Convenzione del 1951 rappresenta la pietra angolare.

Grazie.