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a chi puo' essere riconosciuto lo
status di protezione sussidiaria?
il cittadino di un
paese non appartenente all'unione europea o l'apolide che non
possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato in base
all’art. 1 della convenzione di ginevra del 1951 ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel suo paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse
nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, e non può
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di
detto paese (art. 2 comma 1 lettera g , dlgs. 251).
per danno grave
deve intendersi:
a)
la condanna a morte o
all’esecuzione della pena di morte;
b)
la tortura o altra forma
di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente
nel suo paese di origine;
c)
la minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale.
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