CIR

 Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus 

Via del Velabro 5/A
00186 Roma
Tel.06-69200114
Fax.06-69200116

p.iva 04132611007

C.f. 96150030581
cir@cir-onlus.org

Chi siamo Presidente Direzione e Struttura Bilancio Dove siamo COME AIUTARE  CONTATTI Home

ATTIVITA'

Cosa facciamo

Utenza CIR

Rapporti annuali

 

PROGETTI

Servizi sul territorio

Integrazione

Gruppi vulnerabili

Collaborazioni Internazionali

 

I RIFUGIATI

Chi è un rifugiato

Glossario

Quadro statistico

Le storie

 

DIRITTI

La procedura in Italia

Informazioni pratiche

Archivio giuridico

Giurisprudenza

 

 

COMUNICAZIONE

Ufficio Stampa 

Comunicati news

Pubblicazioni

Interviste

Gallerie fotografiche

 

 

FORMAZIONE

Corsi e Master

 

COLLABORA CON NOI

 

LINK

 

Segui il CIR su

 

 

______________

 

Risoluzione consigliata 1024x768

webmaster

Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

a chi puo' essere riconosciuto lo status di protezione sussidiaria?

il cittadino di un paese non appartenente all'unione europea o l'apolide che non possiede i requisiti  per essere riconosciuto rifugiato in base all’art. 1 della convenzione di ginevra del 1951 ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2 comma 1 lettera g , dlgs. 251).

per danno grave deve intendersi:

a)      la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.