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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Per una legge equa ed efficace sul diritto d'asilo

 

L’Italia si appresta, per la prima volta nella sua storia repubblicana, a dare attuazione al diritto d’asilo costituzionale attraverso una legge del Parlamento che potrà, finalmente, consentire una gestione coerente ed organica dei vari aspetti concernenti le persone straniere che necessitano di protezione internazionale, al momento dell’arrivo e durante la loro presenza sul territorio nazionale.

Si tratta di un’opportunità storica. Da molti anni, l’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati e tutte le associazioni ed organismi impegnati per la difesa dei diritti umani e le libertà fondamentali della persona auspicano l’adozione di una legge organica sull’asilo.

Le associazioni e gli organismi firmatari si appellano al Parlamento, al Governo e all’opinione pubblica affinché questa opportunità non sia inquinata da considerazioni restrittive, che enfatizzano unicamente la prevenzione dell’abuso del diritto d’asilo. L’asilo è da sempre espressione di umanità, generosità e solidarietà con chi è perseguitato nel proprio paese. Non può in alcun modo essere considerato uno strumento per combattere l’immigrazione irregolare.

I firmatari accolgono con favore la circostanza che molti elementi della proposta di legge nel testo approvato dalla I Commissione della Camera dei Deputati rispecchiano fedelmente lo spirito e la lettera del dettato costituzionale, dei princìpi e del diritto internazionale e possono rappresentare un importante passo verso un ordinamento equo ed efficace della materia.

Ricordiamo, a titolo di esempio, la definizione della persona avente diritto d’asilo; la menzione di “genere”, di “orientamento sessuale” e di “appartenenza a un gruppo etnico” quali elementi che possono portare al riconoscimento dello status di rifugiato; il decentramento della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato; l’indipendenza ed autonomia delle commissioni territoriali; norme sul ricongiungimento familiare; il diritto al lavoro per il richiedente asilo, anche se il termine stabilito in sei mesi , che deve decorrere prima di poter instaurare un regolare rapporto lavorativo, appare troppo ampio.

Purtroppo, il testo contiene altri elementi,  quali, segnatamente, quelli  riguardanti le garanzie procedurali, che richiedono una diversa impostazione per assicurare la conformità della legge ai princìpi universali di protezione internazionale e con la nostra Costituzione. In questa richiesta, le associazioni e gli organismi firmatari si vedono confrontati con le recenti pronunce emanate sia dalla  Corte Costituzionale che dal Consiglio di Stato: appare oltremodo irrinunciabile la possibilità di proporre un ricorso effettivo all’organo giurisdizionale contro il diniego di concessione del diritto d’asilo[i]. Il richiedente deve essere autorizzato a rimanere in Italia durante il tempo di attesa della decisione dell’organo giurisdizionale, diversamente i rischi per la vita e l’incolumità della persona potrebbero portare a danni gravi e irreparabili. Si auspica d’altro canto che tale periodo sia il più breve possibile.

L’organo giurisdizionale deve avere la possibilità di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta d’asilo quale misura cautelare, valutando a tal fine fumus boni iuris e periculum in mora. Si ritiene comunque che costituisce senz’altro un obbligo per il richiedente asilo garantire la propria reperibilità durante tutta la procedura, purtuttavia egli deve essere messo in grado di onorare tale obbligo attraverso un sistema di accoglienza in strutture adeguate. Si rileva inoltre che la mancanza di posti disponibili per l’accoglienza non può in nessun caso danneggiare la posizione legale del richiedente asilo, tanto più in un paese che deve senz’altro adoperarsi per incrementare la rete di accoglienza[ii].

Non appare comunque adeguatamente giustificato in punto di diritto il motivo per cui la persona che presenta spontaneamente la propria richiesta d’asilo alle autorità competenti venga trattenuta in centri speciali e sottoposta ad una procedura semplificata che offre un livello inferiore di garanzie procedurali, rispetto alla procedura ordinaria, così come si evince attualmente dal testo approvato in Commissione. La grande maggioranza dei rifugiati in Italia e in tutta Europa arrivano nel Paese d’asilo privi di passaporto, di visto o altri requisiti per l’ingresso regolare. Tale circostanza non può assolutamente portare al sospetto generalizzato che la persona intenda fare un uso strumentale del diritto d’asilo. Il collegamento automatico tra l’istituto del “trattenimento” e l’applicazione della “procedura semplificata” così come attualmente configurato, non sembra dare sufficienti garanzie procedurali ai richiedenti asilo in tale delicatissima fase.

Per quanto riguarda le misure di assistenza e di accoglienza, si auspica che il testo sia emendato così da garantire un’accoglienza dignitosa a tutti i richiedenti asilo e da recepire adeguatamente la recente Direttiva dell’Unione Europea sulle condizioni minime di accoglienza.

Le associazioni e gli organismi firmatari, molti dei quali da anni impegnati direttamente per l’accoglienza e l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, considerano che il coinvolgimento istituzionale degli enti locali in tale attività, quale previsto dalla proposta di legge in oggetto, sia ormai acquisito.

Tuttavia, emerge l’esigenza che lo Stato si impegni con continuità al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese degli enti locali per l’accoglienza della totalità dei richiedenti asilo e dei rifugiati bisognosi di assistenza.

 

Enti promotori:
ACLI
ARCI
Associazione Centro Astalli
Caritas Italiana
Casa dei Diritti Sociali - FOCUS
CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati
Comunità di Sant'Egidio
CGIL
CISL
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia - SRM
Fondazione Migrantes
Fondazione Franco Verga
ICS Consorzio Italiano di Solidarietà
Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo
UIL

Hanno aderito:
ACISEL
Associazione Amici della Casa Marta Larcher - Milano
Associazione Les Cultures onlus
Associazione per i Popoli Minacciati - Sudtirol
Associazione PIMENTEL - Napoli
Associazione Popoli Insieme - Padova
Associazione Trama di terre, donne native e migranti - Imola
AUSER RisorsAnziani
Centro Astalli Sud
CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
Comitato per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani
Consorzio PARSEC
Daniela Barberi-giornalista
Federazione Giovani Evangelici in Italia
Fondazione Di Liegro
Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo
"Insieme per fare" p.c.s. onlus
Luciana Castellina
Medici contro la Tortura
Medici Senza Frontiere
Pastora Silvia Rapisarda
Psichiatria Democratica
Sol. Co Roma
Tam Tam Village
Tavola Valdese
UCSEI - Don Remigio Musaragno
WILPF Women International League for Peace and Justice

Amministrazioni locali aderenti:
Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali
Comune di Firenze
Comune di Ancona
Comune di San Lazzaro (BO)

Comune di Udine - Assessorato ai Servizi Sociali
Regione Emilia Romagna

Provincia di Ancona


[i] Nei vari paesi dell’Unione Europea, la percentuale dei rifugiati che ottiene il riconoscimento dello status soltanto in seconda istanza, ovvero dopo un iniziale diniego della domanda d’asilo, oscilla tra il 30 e il 60 per cento.

[ii] Nel 2003, 7600 richiedenti asilo sono risultati irreperibili - la maggior parte di essi a causa della mancanza di posti in centri di accoglienza.