L' applicazione della Convenzione di Dublino (relativa alla determinazione dello Stato competente ad esaminare una domanda d'asilo)
La Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 luglio 1990 ha affrontato il problema in maniera specifica e organica, sostituendo il citato Capitolo della Convenzione di attuazione di Schengen.
La Convenzione di Dublino è stata firmata e viene attualmente applicata dai 15
Stati componenti l'Unione Europea. Essa è entrata in vigore il 1°settembre
1997 per i 12 firmatari originari (la Danimarca ha firmato e ratificato la
Convenzione nel giugno 1991). In Svezia e Austria la Convenzione è entrata in
vigore il 1° ottobre 1997, in Finlandia il 1° gennaio 1988.
Gli Obiettivi specifici della Convenzione di Dublino sono:
I Mezzi attraverso
i quali la Convenzione di Dublino persegue tali obbiettivi sono:
Individuazione dello Stato responsabile: criteri determinanti l'obbligo di esame
La Convenzione di Dublino delinea innanzitutto un insieme di criteri costituiti
da condizioni il cui verificarsi obbliga un determinato Stato a ritenersi
competente rispetto all'esame della domanda d'asilo. Detti criteri vanno
applicati tenendo conto di una gerarchia, che la Convenzione di Dublino
provvede a determinare.
I CRITERI che, in ordine di priorità, comportano l'obbligo di uno Stato di esaminare la domanda di asilo sono:
legami familiari (art.4): competenza dello Stato in cui è stato riconosciuto rifugiato, e risiede regolarmente, un membro della famiglia del richiedente asilo (coniuge, figli minori di 18 anni, genitori se il richiedente asilo è minore). n.b. è necessario il consenso del richiedente asilo
possesso di un permesso di soggiorno (art.5,co.1°): competenza dello Stato che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno in corso di validità.
possesso di un visto (art.5, co.2°): competenza dello Stato che ha rilasciato al richiedente asilo un visto di ingresso o di transito in corso di validità.
ingresso irregolare(art.6): competenza dello Stato nel cui territorio il richiedente asilo è entrato irregolarmente provenendo da uno Stato non membro dell'Unione Europea.
ingresso senza obbligo di visto (art.7): tra più Stati rispetto a quali il richiedente asilo è esentato dall'obbligo di visto, è competente l'ultimo ove la domanda è stata presentata.
presentazione della domanda (art.8): criterio sussidiario della competenza del primo Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata
Facoltà dello Stato di esaminare la domanda
La Convenzione di Dublino contiene anche delle norme in applicazione delle quali gli Stati hanno facoltà di esaminare la domanda di asilo:
legislazione nazionale(art.3,co.4°): ogni Stato ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli, anche quando non gli compete in base alla Convenzione. n.b. è necessario il consenso del richiedente asilo
motivi umanitari (art.9): ogni Stato può decidere, spinto da motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, di esaminare la domanda di asilo, anche quando non gli compete in base alla Convenzione. n.b. è necessario il consenso del richiedente asilo
Lo scambio di informazioni
Ai fini dell'individuazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda, e della stessa procedura di determinazione dello status, le autorità competenti si scambiano informazioni:
di carattere generale (art.14)
leggi e regolamenti
dati statistici
prassi e giurisprundenza nazionale
inerenti alla singola domanda d'asilo (art.15)
dati personali del richiedente asilo
informazioni su documenti d'identità e di viaggio
altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente asilo
luoghi di soggiorno ed itinerari del viaggio
data e luogo di presentazione della domanda
stato della procedura e contenuto dell'eventuale decisione presa
motivi addotti dal richiedente asilo a sostegno della domanda e motivi dell'eventuale decisione
n.b. la comunicazione di informazioni relative ai motivi di domanda e decisione è subordinata all'assenso del richiedente asilo
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