L' applicazione della Convenzione di Dublino (relativa alla determinazione dello Stato competente ad esaminare una domanda d'asilo)

La Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 luglio 1990 ha affrontato il problema in maniera specifica e organica, sostituendo il citato Capitolo della Convenzione di attuazione di Schengen.

    La Convenzione di Dublino è stata firmata e viene attualmente applicata dai 15 Stati componenti l'Unione Europea. Essa è entrata in vigore il 1°settembre 1997 per i 12 firmatari originari (la Danimarca ha firmato e ratificato la Convenzione nel giugno 1991). In Svezia e Austria la Convenzione è entrata in vigore il 1° ottobre 1997, in Finlandia il 1° gennaio 1988.

    Gli Obiettivi specifici della Convenzione di Dublino sono:

    I Mezzi attraverso i quali la Convenzione di Dublino persegue tali obbiettivi sono:

Individuazione dello Stato responsabile: criteri determinanti l'obbligo di esame

    La Convenzione di Dublino delinea innanzitutto un insieme di criteri costituiti da condizioni il cui verificarsi obbliga un determinato Stato a ritenersi competente rispetto all'esame della domanda d'asilo. Detti criteri vanno applicati tenendo conto di una gerarchia, che la Convenzione di Dublino provvede a determinare.

I CRITERI che, in ordine di priorità, comportano l'obbligo di uno Stato di esaminare la domanda di asilo sono:

  1. legami familiari (art.4): competenza dello Stato in cui è stato riconosciuto rifugiato, e risiede regolarmente, un membro della famiglia del richiedente asilo (coniuge, figli minori di 18 anni, genitori se il richiedente asilo è minore). n.b. è necessario il consenso del richiedente asilo

  2. possesso di un permesso di soggiorno (art.5,co.1°): competenza dello Stato che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno in corso di validità.

  3. possesso di un visto (art.5, co.2°): competenza dello Stato che ha rilasciato al richiedente asilo un visto di ingresso o di transito in corso di validità.

  4. ingresso irregolare(art.6): competenza dello Stato nel cui territorio il richiedente asilo è entrato irregolarmente provenendo da uno Stato non membro dell'Unione Europea.

  5. ingresso senza obbligo di visto (art.7): tra più Stati rispetto a quali il richiedente asilo è esentato dall'obbligo di visto, è competente l'ultimo ove la domanda è stata presentata.

  6. presentazione della domanda (art.8): criterio sussidiario della competenza del primo Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata 

Facoltà dello Stato di esaminare la domanda

 

La Convenzione di Dublino contiene anche delle norme in applicazione delle quali gli Stati hanno facoltà di esaminare la domanda di asilo:

 

  1. legislazione nazionale(art.3,co.4°): ogni Stato ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli, anche quando non gli compete in base alla Convenzione. n.b. è necessario il consenso del richiedente asilo

  2. motivi umanitari (art.9): ogni Stato può decidere, spinto da motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, di esaminare la domanda di asilo, anche quando non gli compete in base alla Convenzione. n.b. è necessario il consenso del richiedente asilo

Lo scambio di informazioni

 

Ai fini dell'individuazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda, e della stessa procedura di determinazione dello status, le autorità competenti si scambiano informazioni:

 

    di carattere generale (art.14)

    inerenti alla singola domanda d'asilo (art.15)

n.b. la comunicazione di informazioni relative ai motivi di domanda e decisione è subordinata all'assenso del richiedente asilo

 

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