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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Aspetti fondamentali della proposta CIR per una legge organica sul diritto di asilo

 

1. Attuazione dell’articolo 10 comma 3 Cost.

 

2. Convergenza tra il concetto costituzionale di asilo e la definizione di rifugiati nella Convenzione di Ginevra attraverso delle definizioni tanto sull’ “effettivo esercizio delle libertà democratiche” quanto sugli  “atti di persecuzione”. Tali definizioni rispecchiano letteralmente la direttive EU

(articolo 4)

 

3. Definizione della protezione umanitaria o sussidiaria incluso lo status

dei titolari di tale protezione

(articoli 3; 18; 19; 20)

 

4. Recepimento della normativa comunitaria in materia attuando le “clausole di maggior favore” e le deroghe previste dalle stesse direttive EU, quando le norme sono incompatibili con l’impostazione della legge e con il dettato costituzionale.

 

5. Introduzione di un progetto di reinsediamento di rifugiati su base di quote triennali, anticipando il previsto programma europeo di reinsediamento (articolo 7).

 

6. Diversa composizione della Commissione Nazionale e delle Commissioni Territoriali  di decisione sulle richieste di asilo con l’obiettivo di una maggiore professionalizzazione e una perfetta indipendenza politica ed istituzionale (articoli 8 e 9).

 

7. Procedura d’asilo equa ed efficace in forma di una procedura unica e quindi rinuncia a procedure accelerate. La fondatezza della richiesta di asilo e gli aspetti connessi a cosiddetti paesi di origine sicuri e paesi terzi sicuri vengono valutati insieme al merito della domanda stessa

(articoli 11 e 12)

 

8. Introduzione della possibilità di chiedere asilo all’estero, presso le rappresentanza diplomatiche, con l’obiettivo di ridurre il numero di persone costrette ad arrivare in Italia in modo irregolare e rischioso per la propria vita (articolo 12 comma 3)

 

9. Sistema di accoglienza di richiedenti asilo che riprende gli aspetti positivi del sistema attuale (coinvolgimento dei comuni e delle associazioni comunque con coordinamento e monitoraggio nazionale). Rinuncia a qualunque forma di trattenimento garantendo comunque la reperibilità dei richiedenti asilo durante tutta la procedura. Distinzione tra centri di I accoglienza per un periodo massimo di 15 giorni e centri di II accoglienza

(articoli 10; 12 e 14).

 

10. Diritto a rimanere in Italia in attesa di giudizio di I grado per coloro che

dopo il diniego della richiesta presentino ricorso al Tribunale

(articolo 17)

 

11.  Previsione di programmi efficaci di integrazione gestiti a livello locale, ma coordinati e monitorati a livello centrale a cura della stessa struttura competente per le misure di accoglienza (articoli 10 e 20)

 

12.  Estensione dei diritti dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria

(articoli 18 e 19)

 

13.  Valorizzazione dell’opera degli enti di tutela; loro partecipazione nell’attuazione della legge con rispettivo riconoscimento finanziario

(articolo 24).

 

14.  Previsione programmi bilaterali e multilaterali per favorire la protezione di rifugiati nelle Regioni di origine e per combattere cause di esodo di rifugiati (articolo 23)