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Aspetti
fondamentali della proposta CIR per una legge organica sul diritto di
asilo
1. Attuazione dell’articolo 10 comma 3 Cost.
2. Convergenza tra il concetto costituzionale di asilo e la
definizione di rifugiati nella Convenzione di Ginevra attraverso delle
definizioni tanto sull’ “effettivo esercizio delle libertà
democratiche” quanto sugli “atti di persecuzione”. Tali definizioni rispecchiano
letteralmente la direttive EU
(articolo 4)
3. Definizione della protezione umanitaria o sussidiaria incluso lo
status
dei titolari di tale protezione
(articoli 3; 18; 19; 20)
4.
Recepimento della normativa comunitaria in materia attuando le
“clausole di maggior favore” e le deroghe previste dalle stesse
direttive EU, quando le norme sono incompatibili con l’impostazione
della legge e con il dettato costituzionale.
5. Introduzione di un progetto di reinsediamento di rifugiati su base
di quote triennali, anticipando il previsto programma europeo di
reinsediamento (articolo 7).
6. Diversa composizione della Commissione Nazionale e delle
Commissioni Territoriali di
decisione sulle richieste di asilo con l’obiettivo di una maggiore
professionalizzazione e una perfetta indipendenza politica ed
istituzionale (articoli 8 e 9).
7. Procedura d’asilo equa ed efficace in forma di una procedura
unica e quindi rinuncia a procedure accelerate. La fondatezza della
richiesta di asilo e gli aspetti connessi a cosiddetti paesi di origine
sicuri e paesi terzi sicuri vengono valutati insieme al merito della
domanda stessa
(articoli 11 e 12)
8. Introduzione della possibilità di chiedere asilo all’estero,
presso le rappresentanza diplomatiche, con l’obiettivo di ridurre il
numero di persone costrette ad arrivare in Italia in modo irregolare e
rischioso per la propria vita (articolo 12 comma 3)
9. Sistema di accoglienza di richiedenti asilo che riprende gli
aspetti positivi del sistema attuale (coinvolgimento dei comuni e delle
associazioni comunque con coordinamento e monitoraggio nazionale).
Rinuncia a qualunque forma di trattenimento garantendo comunque la
reperibilità dei richiedenti asilo durante tutta la procedura.
Distinzione tra centri di I accoglienza per un periodo massimo di 15
giorni e centri di II accoglienza
(articoli 10; 12 e 14).
10. Diritto a rimanere in Italia in attesa di giudizio di I grado per
coloro che
dopo il diniego della richiesta presentino ricorso al Tribunale
(articolo 17)
11.
Previsione di programmi efficaci di integrazione gestiti a livello
locale, ma coordinati e monitorati a livello centrale a cura della stessa
struttura competente per le misure di accoglienza (articoli 10 e 20)
12.
Estensione dei diritti dei rifugiati e titolari della protezione
sussidiaria
(articoli 18 e 19)
13.
Valorizzazione dell’opera degli enti di tutela; loro
partecipazione nell’attuazione della legge con rispettivo riconoscimento
finanziario
(articolo 24).
14.
Previsione programmi bilaterali e multilaterali per favorire la
protezione di rifugiati nelle Regioni di origine e per combattere cause di
esodo di rifugiati (articolo 23)
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