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Gemma Criscuolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Cass.civ.Sez.ISent.,25ottobre2007,n.22367

 

In tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del giudice di pace che, in pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico in favore di straniero al quale era stato revocato il permesso di soggiorno, aveva negato che da tale pendenza dovesse derivare l'obbligo di sospensione del procedimento di espulsione). (Rigetta, Giud. pace Novara, 6 giugno 2005)

               Fatto

Con ricorso del 12.5.2005 O.B., cittadina nigeriana di religione cristiana, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Novara, denunciando carenza di motivazione per l'omessa considerazione delle persecuzioni in atto nel paese di origine nei confronti dei cristiani, da parte della maggioranza musulmana.

La ricorrente infatti precisava di aver inoltrato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato; che la Commissione Centrale a ciò deputata aveva rigettato la domanda; che conseguentemente ne aveva presentato una ulteriore davanti al Tribunale di Torino per ottenere lo status di rifugiato politico o, in subordine, il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 Cost., comma 3.

Il Giudice di Pace di Novara adito, constatato che il decreto espulsivo era stato emesso a seguito della revoca del permesso di soggiorno conseguente al diniego dello status di rifugiato e preso atto della deduzione secondo la quale il ricorrente avrebbe impugnato davanti al tribunale di Torino il provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico, rilevava l'assenza di elementi di prova, sia pure di natura indiziaria, tali “da far ritenere sussistente quanto meno un fumus di fondatezza dei fatti allegati dal difensore" ed escludeva, quindi, la sussistenza di condizioni per “una nuova valutazione della situazione di fatto già operata dalla Commissione Centrale di Roma”.

Avverso la decisione O. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui non resistevano la Prefettura ed il Ministero intimati.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza del 26.9.2 007.

Diritto

Con il solo motivo di ricorso O. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostanzialmente lamentando che, "a fronte della pendenza di un giudizio che deve accertare la fondatezza della richiesta di asilo, il Giudice abbia omesso di sospendere il procedimento in attesa dell'esito della causa principale" e che comunque il Giudice di pace avrebbe omesso di considerare, e di motivare sul punto, la delicata situazione di essa ricorrente “sfuggita a persecuzioni di carattere religioso a seguito della sua adesione alla fede cristiana nella zona nord della Nigeria ove viene applicata la sharia islamica", situazione che, se correttamente interpretata, avrebbe dovuto far ritenere applicabile il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.

Le doglianze sono infondate.

Al riguardo si osserva infatti che non è configurabile la prospettata ipotesi di sospensione del giudizio, alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 22221 del 2006, alle quali si rinvia, decisione in cui è affermato che "il provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il Giudice ordinario.. è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione .. “, circostanza da cui la Corte fa discendere l'esclusione del rapporto di pregiudizialità necessaria - la cui sussistenza è indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione - fra il giudizio in cui si controverta sul corretto esercizio del potere espulsivo e quello relativo alla verifica dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'emanazione del relativo decreto (nella specie l'avvenuta revoca del permesso di soggiorno).

Quanto poi all'ulteriore profilo di censura denunziato (omessa motivazione sul fatto che “la assai delicata posizione della ricorrente.. rientra a pieno titolo quanto meno nella categoria delle persone non espelliteli ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1"), è sufficiente rilevare che il Giudice di pace ha affermato che agli atti non risultava l'esistenza di "alcun elemento di prova, nemmeno di natura indiziaria, tale da far ritenere sussistente quantomeno un fumus di fondatezza dei fatti allegati dal difensore”, ed ha inoltre precisato che non era “stata fornita nemmeno la prova circa la reale identità ed il luogo di nascita del ricorrente sedicente", affermazioni censurate in modo del tutto generico, con il semplice richiamo all'esistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, senza ulteriori indicazioni e specificazioni.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.