Cass.civ.Sez.ISent.,25ottobre2007,n.22367
In
tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il provvedimento
amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è
obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto
unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione,
dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia
possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del
relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si
controverta dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare
l'adozione del relativo decreto. (Nella specie, la S.C. ha
confermato il provvedimento del giudice di pace che, in pendenza di
altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello "status" di
rifugiato politico in favore di straniero al quale era stato
revocato il permesso di soggiorno, aveva negato che da tale pendenza
dovesse derivare l'obbligo di sospensione del procedimento di
espulsione). (Rigetta, Giud. pace Novara, 6 giugno 2005)
Fatto
Con ricorso del
12.5.2005 O.B., cittadina nigeriana di religione cristiana,
proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei
suoi confronti dal Prefetto di Novara, denunciando carenza di
motivazione per l'omessa considerazione delle persecuzioni in atto
nel paese di origine nei confronti dei cristiani, da parte della
maggioranza musulmana.
La ricorrente infatti precisava di aver
inoltrato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato;
che la Commissione Centrale a ciò deputata aveva rigettato la
domanda; che conseguentemente ne aveva presentato una ulteriore
davanti al Tribunale di Torino per ottenere lo status di rifugiato
politico o, in subordine, il diritto di asilo ai sensi
dell'art. 10 Cost.,
comma 3.
Il Giudice di Pace di
Novara adito, constatato che il decreto espulsivo era stato emesso a
seguito della revoca del permesso di soggiorno conseguente al
diniego dello status di rifugiato e preso atto della deduzione
secondo la quale il ricorrente avrebbe impugnato davanti al
tribunale di Torino il provvedimento di diniego dello status di
rifugiato politico, rilevava l'assenza di elementi di prova, sia
pure di natura indiziaria, tali “da far ritenere sussistente quanto
meno un fumus di fondatezza dei fatti allegati dal difensore" ed
escludeva, quindi, la sussistenza di condizioni per “una nuova
valutazione della situazione di fatto già operata dalla Commissione
Centrale di Roma”.
Avverso la decisione
O. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui
non resistevano la Prefettura ed il Ministero intimati.
La controversia veniva
quindi decisa all'esito dell'udienza del 26.9.2 007.
Diritto
Con il solo motivo di ricorso O. ha denunciato
violazione di legge e vizio di motivazione, sostanzialmente
lamentando che, "a fronte della pendenza di un giudizio che deve
accertare la fondatezza della richiesta di asilo, il Giudice abbia
omesso di sospendere il procedimento in attesa dell'esito della
causa principale" e che comunque il Giudice di pace avrebbe omesso
di considerare, e di motivare sul punto, la delicata situazione di
essa ricorrente “sfuggita a persecuzioni di carattere religioso a
seguito della sua adesione alla fede cristiana nella zona nord della
Nigeria ove viene applicata la sharia islamica", situazione che, se
correttamente interpretata, avrebbe dovuto far ritenere applicabile
il
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art.
19, comma 1.
Le doglianze sono
infondate.
Al riguardo si osserva
infatti che non è configurabile la prospettata ipotesi di
sospensione del giudizio, alla luce delle argomentazioni svolte
nella sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 22221 del 2006,
alle quali si rinvia, decisione in cui è affermato che "il
provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere
vincolato, sicchè il Giudice ordinario.. è tenuto unicamente a
controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti
di legge che ne impongono l'emanazione .. “, circostanza da cui la
Corte fa discendere l'esclusione del rapporto di pregiudizialità
necessaria - la cui sussistenza è indispensabile ai fini
dell'adozione del provvedimento di espulsione - fra il giudizio in
cui si controverta sul corretto esercizio del potere espulsivo e
quello relativo alla verifica dell'esistenza dei presupposti idonei
a legittimare l'emanazione del relativo decreto (nella specie
l'avvenuta revoca del permesso di soggiorno).
Quanto poi all'ulteriore profilo di censura
denunziato (omessa motivazione sul fatto che “la assai delicata
posizione della ricorrente.. rientra a pieno titolo quanto meno
nella categoria delle persone non espelliteli ai sensi del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art.
19, comma 1"),
è sufficiente rilevare che il Giudice di pace ha affermato che agli
atti non risultava l'esistenza di "alcun elemento di prova, nemmeno
di natura indiziaria, tale da far ritenere sussistente quantomeno un
fumus di fondatezza dei fatti allegati dal difensore”, ed ha inoltre
precisato che non era “stata fornita nemmeno la prova circa la reale
identità ed il luogo di nascita del ricorrente sedicente",
affermazioni censurate in modo del tutto generico, con il semplice
richiamo all'esistenza delle condizioni di cui al
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art.
19, comma 1,
senza ulteriori indicazioni e specificazioni.
In conclusione il
ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine
alle spese processuali, poiché gli intimati non hanno svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma,
il 26 settembre 2007.
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